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Alternanza scuola-lavoro: adempimenti azienda ospitante

Legge n. 107 del 13 luglio 2015 – art. 1, commi da 33 a 43
Nota MIUR n. 3355 del 28 marzo 2017
Decreto MIUR n. 195 del 3 novembre 2017

L’art. 1, commi 33-43 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ha previsto che i percorsi di alternanza scuola–lavoro sono obbligatori per tutti gli studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole superiori, al fine di incrementare le loro opportunità di lavoro e le loro capacità di orientamento.

Tali percorsi sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

L’impiego dello studente da parte dell’azienda ospitante non determina la costituzione di un rapporto di lavoro.

Infatti, lo scopo del rapporto è solo quello di dare agli studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli alle scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Di conseguenza la finalità dei progetti di alternanza non è quella di occupare lavorativamente gli studenti all’interno dei contesti aziendali ma è esclusivamente didattica–formativa; eventuali impieghi distorti potrebbero dare origine a delle controversie circa l’effettiva qualificazione dei rapporti.

LA CONVENZIONE E IL PATTO FORMATIVO

I percorsi di alternanza si attivano formalmente con la stipula della Convenzione tra la scuola e l’azienda ospitante a cui va allegato il patto formativo.

La Convenzione deve contenere:

-  dati anagrafici della scuola e dell’azienda ospitante;

-  finalità del percorso di alternanza scuola-lavoro;

-  descrizione delle attività da svolgersi durante il periodo di alternanza scuola-lavoro all’interno della struttura ospitante; le stesse devono essere coerenti con il profilo educativo e l’indirizzo di studi;

-  individuazione degli studenti coinvolti, per numero e tipologia di studi;

-  durata del singolo percorso formativo in termini di ore e giorni di presenza;

-  identificazione del tutor interno scolastico e tutor dell’azienda ospitante, coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle attività di alternanza;

-  informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall’istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;

-  strutture e know how messi a disposizione dall’azienda ospitante;

-  obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’azienda ospitante;

-  modalità di acquisizione della valutazione dello studente e i criteri e gli indicatori per il monitoraggio del progetto.

Alla Convenzione è allegato il patto formativo, redatto dall’istituto scolastico con cui lo studente si impegna a rispettare determinati obblighi, a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività previste secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità stabiliti, seguendo le indicazioni del tutor scolastico ed aziendale.

SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI

Agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli studenti sono, infatti, equiparati allo status dei lavoratori e sono soggetti ai medesimi adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

La sorveglianza sanitaria può essere assicurata dall’istituzione formativa solo in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali (ASL).

In mancanza delle suddette convenzioni, resta a carico dell’azienda ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati: è necessario, quindi, contattare il proprio medico competente per verificare l’idoneità alla mansione, ove richiesto dalla normativa vigente.

Altro aspetto importante, è la formazione obbligatoria agli studenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da distinguere in formazione generale e formazione specifica.

L’art. 5, commi 1 e 2 del D.M. n. 195/2017 affida la formazione generale interamente all’istituzione scolastica che è tenuta ad organizzare corsi di formazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali corsi sono rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

La formazione specifica, invece, è obbligo dell’azienda ospitante.

L’obiettivo della formazione specifica è formare e informare adeguatamente gli studenti sui rischi specifici esistenti in ambienti di lavoro e sulle procedure di prevenzione e protezione. Tale formazione dovrà, quindi, tenere conto degli specifici contesti produttivi in cui gli studenti saranno inseriti.

Al fine di ridurre gli oneri a carico dell’azienda, possono essere stipulati dagli uffici scolastici regionali, appositi accordi con i soggetti e enti compenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’Inail.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o necessità.

Distinti saluti.

STUDIO ASSOCIATO MARCHETTI

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