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Brevetto unitario europeo: vantaggi e opportunità per le imprese

L’Italia ha dato il via libera all’attuazione delle norme sul brevetto unitario europeo e sul Tribunale unificato dei brevetti. Notevoli i vantaggi per le imprese che, con un’unica procedura centralizzata presso l’European patent office (EPO), potranno ottenere un brevetto unico, che garantisce una protezione uniforme nei 26 Stati membri aderenti all’iniziativa, con costi e tasse annuali ridotti. Il brevetto unitario non sostituirà, però, il brevetto europeo. L’impresa, infatti, potrà chiedere il brevetto unitario negli Stati aderenti e convalidare il brevetto europeo classico negli altri Stati UE o extraUE.

Il 14 febbraio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo volto ad adeguare e raccordare la normativa italiana al regolamento (UE) n. 1257/2012: in tal modo, il nostro Paese ha compiuto il passo definitivo per condividere l'idea europea inseguita da anni di una tutela brevettuale unitaria.

Le norme di coordinamento riguardano non solo l'istituzione del “brevetto europeo con effetto unitario” ma anche l’Accordo istituivo del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), quale organo giurisdizionale unico e specializzato per le controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.

Più in generale, tale Accordo ha istituito una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo. Milano ospiterà una delle tre sedi europee del TUB (quella che doveva essere stabilita a Londra).

Notevoli i vantaggi prospettati per le imprese le quali, con un’unica procedura centralizzata presso l’European patent office (EPO), potranno ottenere un brevetto unico che fornisce protezione uniforme negli Stati membri partecipanti al sistema, semplificando notevolmente la procedura e riducendo i costi di convalida.

Attualmente, un inventore può tutelare un'invenzione di carattere tecnico (nuova e adatta ad un'applicazione industriale) o con un brevetto nazionale, concesso dalle competenti autorità nazionali in materia di proprietà intellettuale negli Stati membri dell'UE o mediante un brevetto europeo, concesso dall'Ufficio europeo brevetti (UEB).

Il brevetto europeo è stato introdotto grazie alla Convenzione di Monaco di Baviera del 1973 (ratificata con la L. n. 260/1978). In Italia, l'art. 56 del Codice della proprietà industriale ha equiparato il brevetto europeo al brevetto nazionale, subordinando l'efficacia del primo all'espletamento di un procedimento amministrativo di validazione.

Con la revisione della Convenzione nel 2000, è stata prevista un'unica procedura centralizzata di concessione del brevetto europeo riconosciuta da tutti gli Stati Ue aderenti, che deve essere convalidata in ciascuno di essi. Il sistema prevede che l’impresa interessata presenti una domanda unica all'UEB (per il tramite degli uffici brevetti nazionali), redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano per ottenere negli Stati membri dell'UEB designati dall’impresa i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

In sostanza, il brevetto europeo, una volta ottenuto, deve essere convalidato in ogni Stato in cui si vuol far valere: il processo è complesso e costoso, con requisiti di convalida diversi nei vari Paesi e la necessità di traduzione e pagamento delle tasse di rinnovo nazionali.

Questo incide negativamente sulla competitività delle imprese europee, che per limitare i costi, preferiscono brevettare le proprie invenzioni soltanto in pochi Paesi.

Per semplificare l'accesso al sistema brevettuale, con la Decisione del Consiglio 2011/167/UE è stata introdotta una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, dalla quale, inizialmente, l’Italia si era “autoesclusa”, a causa della mancata introduzione delle lingua italiana fra le lingue ufficiali del brevetto (francese, inglese e tedesco), presentando (così come la Spagna) un ricorso volto ad annullare la Decisione del Consiglio 2011/167/UE: la sentenza di rigetto del 16 aprile 2013 della Corte di Giustizia Ue – nelle cause riunite C-274/2011 e C-295/2011, Spagna e Italia c. Consiglio – dimostrando di fatto la bontà del nuovo sistema, ha indotto l'Italia ad aderire formalmente ratificando con la l. n. 214/2016.

Dunque, i Regolamenti emanati a livello europeo sono:

- il Reg. (Ue) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;

- il Reg. (Ue) 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Inoltre, con l'Accordo internazionale istituivo del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), si è previsto un organo giurisdizionale unico e specializzato per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario, firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna e la Croazia che all'epoca non faceva ancora parte dell'Ue).

Esaminiamo più da vicino il “brevetto unitario”. Più esattamente, si tratta di un “brevetto europeo con effetto unitario” che viene concesso dall’Ufficio Europeo Brevetti (UEB), con le stesse procedure stabilite dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).

La differenza sta nella fase successiva alla concessione: mentre il brevetto europeo deve essere convalidato in uno o più Paesi membri della CBE, il nuovo “brevetto unitario” viene automaticamente convalidato nei 26 Paesi membri dell'UE partecipanti alla cooperazione rafforzata con un’unica traduzione trilingue e sottoposto ad una giurisdizione comune.

In sostanza, il brevetto europeo genera tanti brevetti nazionali (si parla di “fascio” di brevetti nazionali) quanti sono gli Stati designati dal richiedente, con la conseguenza che la validità e l’ambito di tutela sono disciplinati dai vari ordinamenti nazionali e giudicati da giudici nazionali in merito alla contraffazione.

Il brevetto unitario, invece, è un unico titolo che ha validità e tutela unica in tutti i Paesi membri dell’Ue che avranno ratificato l’accordo TUB.

Il brevetto unitario non sostituirà il brevetto europeo. L’impresa potrà ottenere una tutela unitaria negli Stati che avranno ratificato l’accordo TUB e convalidare il brevetto europeo classico negli Stati non coperti dalla tutela unitaria, ovvero negli Stati che non rientrano nell’Ue, in quelli che non partecipano alla cooperazione rafforzata (Spagna, Croazia) oppure negli Stati membri che non hanno ancora ratificato l’accordo TUB.

Notevoli i vantaggi per le imprese europee sia in termini economici che di oneri burocratici: il regime di traduzione diventa più semplice e meno costoso di quello vigente, perché si elimina la fase della traduzione del titolo nella lingua del paese rispetto al quale è richiesta l’efficacia.

Si riducono i costi relativi alle tasse annuali. Si è stimato, infatti, che il costo della tassa annuale di un brevetto unitario per dieci anni dovrebbe essere intorno ai 5.000 euro, di molto inferiore rispetto al sistema attuale che dispone il pagamento di tante tasse nazionali di rinnovo. Inoltre, consentirà di godere di una tutela uniforme, con la stessa efficacia per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea che avranno ratificato l’accordo TUB.

Il TUB è un organismo a composizione multinazionale con personalità giuridica internazionale e un’ampia capacità di agire. Avrà la competenza esclusiva per i brevetti unitari e i brevetti europei classici su eventuali azioni di nullità, non contraffazione, revoca e sulle decisioni prese dall’UEB dei brevetti unitari. Nel caso in cui un brevetto unitario sarà giudicato nullo, perderà efficacia in tutti i Paesi in cui era stato registrato l’effetto unitario.

Per i brevetti europei classici la competenza esclusiva prevede un’eccezione (“opt-out”) per un periodo transitorio di sette anni, che potrà essere prolungato per altri sette anni, durante il quale le autorità giudiziarie nazionali potranno continuare ad essere investite delle azioni di revoca e di contraffazione, una volta che sia stato esercitato il diritto di “opt out” dall’esclusiva competenza della Corte.

I titolari di brevetti europei concessi prima del periodo di transizione possono esercitare l’opzione di “opt-out” annotandola nel Registro del TUB, a meno che non sia già stata intrapresa un’azione legale.

I vantaggi del TUB sono tanti: innanzitutto ci sarà una giurisprudenza unificata con sentenze che avranno efficacia in tutti gli Stati membri dell’Ue, con una procedura più rapida rispetto a quella nazionale. Qualora però il brevetto venisse dichiarato nullo, perderebbe efficacia in tutti i Paesi Ue, “svantaggiando” da questo punto di vista l'impresa.

L’uscita del Regno Unito dall’Ue non avrà alcuna conseguenza sulla sua adesione all’Organizzazione europea dei brevetti, né sugli effetti dei brevetti europei con designazione nel Regno Unito.

Situazione diversa per quanto riguarda, invece, il TUB e il sistema del brevetto unitario:

- se il TUB entra in vigore prima del 29 marzo 2019, il Regno Unito esaminerà la possibilità di rimanere all’interno del nuovo sistema, in uno scenario “senza accordo”;

- se il TUB non entra in vigore prima del 29 marzo 2019, la legislazione nazionale per farlo entrare in vigore non potrà avere effetto nel Regno Unito.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/02/26/brevetto-unitario-europeo-vantaggi-opportunita-imprese

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