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Contribuzione volontaria: rivalutati gli importi per il 2019

Con la circolare n. 42 del 2019, l’INPS comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il documento di prassi fa riferimento, in particolare, ai lavoratori dipendenti e parasubordinati non agricoli, ai lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, al Fondo Volo o Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., ad artigiani e commercianti.

L’INPS, con la circolare n. 42 del 13 marzo 2019, ha definito per il 2019 le aliquote di contribuzione da prendere a riferimento per determinare l’importo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata. I valori sono stati aggiornati sulla base della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018, che l’ISTAT ha stimato nella misura dell’1,1%.

La retribuzione minima settimanale è pari a euro205,20. La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a euro 47.143,00 e il massimale è pari a euro 102.543,00. L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.

Gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive previgenti, che vanno dal 38% al 40,82% a seconda dell’anzianità.

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate.

Poiché nel 2019 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in euro 15.878,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a euro 3.969,60 su base annua e euro 330,80 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a euro 5.239,80 su base annua e euro 436,65 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

INPS, circolare 13/03/2019, n. 42

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/14/contribuzione-volontaria-aggiornate-aliquote-valori-riferimento-2019

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