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Legge di bilancio 2019: rimodulata la perequazione delle pensioni

Con la circolare n.44 del 2019, l’INPS illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2019 in applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019. L’Istituto dettaglia anche quali sono i trattamenti che restano esclusi dal meccanismo di perequazione e specifica la misura da applicare, diversificata in base alla misura della prestazione spettante.

L’INPS ha pubblicato il 22 marzo 2019 la circolare n. 44 in materia di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2019. In base alle previsioni dettate dalla Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), che ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021.

L’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Non sono interessate dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti:

- le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

- i trattamenti assistenziali e a carattere risarcitorio, quali le pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;

- l’indennità integrativa speciale;

- le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS;

Le misure previste sono le seguenti:

- 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;

- 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

- 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

- 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

- 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;

- 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS

INPS, circolare 22/03/2019, n. 44

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/23/legge-bilancio-2019-rimodulata-perequazione-pensioni

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