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Edilizia aziende industriali e cooperative: disciplina dell’apprendistato

ANCE, AGCI, ANCPL-LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE Federlavoro e Servizi con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, con l’accordo del 4 aprile 2019, hanno disciplinato, per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative, l'apprendistato per i contratti stipulati dal 1° aprile 2019.

Per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative, con l’accordo del 4 aprile 2019, è stato disciplinato l’apprendistato per i contratti stipulati dal 1° aprile 2019.

Condizioni di applicabilità

Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, possono essere stipulati nuovi contratti di apprendistato professionalizzante qualora le imprese abbiano mantenuto in servizio, con contratto a tempo indeterminato, almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.

Limiti numerici

Il numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso l'impresa. Nelle aziende con meno di 10 unità il rapporto non può superare il 100%.

Qualificazione professionale

Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve indicare la prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del rapporto, il piano formativo individuale.

La disciplina di tale tipologia di contratto è rimessa alle regioni o al D.M. 12 ottobre 2015.

La durata massima è pari a:

- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;

- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato.

La disciplina di tale tipologia di contratto è rimessa alle regioni o al D.M. 12 ottobre 2015.

Il trattamento economico minimo è pari alle seguenti percentuali della retribuzione riferita al livello di inquadramento, calcolata su paga base, contingenza, indennità territoriale di settore (operai) o premio di produzione (impiegati), E.d.r, eventuale elemento variabile della retribuzione:

Livelli 1° sem. 2° sem. 3° sem. 4° sem. 5° sem. 6° sem.
2, 3, 4, 5, 6 e 7 70% 70% 78% 78% 85% 90%

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore non ha obblighi retributivi, per le ore di formazione a carico azienda è dovuto il 10% della retribuzione.

Scheda di sintesi delle novità contrattuali

Accordo 04/04/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/04/10/edilizia-aziende-industriali-cooperative-disciplina-apprendistato

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