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Tariffe INAIL 2019: attenzione all’inquadramento aziendale

Le tariffe INAIL 2019 si basano sulla classificazione di imprese e lavoratori autonomi in 4 settori economici: Industria, Artigianato, Terziario ed Altre attività. Per determinare l’ammontare del premio assicurativo da versare all’INAIL va, in primo luogo, effettuato l’inquadramento nel settore di riferimento, che determinerà la tariffa applicabile al datore di lavoro sulla base delle lavorazioni svolte. Ad ogni lavorazione corrisponde un tasso medio nazionale espresso per ogni 1.000 euro di retribuzione imponibile. Il tasso individua la pericolosità della lavorazione e dà la misura del premio dovuto. Quali sono i criteri di inquadramento aziendale?

Le tariffe dei premi INAIL 2019 sono state adottate con il decreto 27 febbraio 2019, che è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del Ministero del Lavoro.

Oltre al decreto sulle tariffe sono stati emanati altri due decreti: uno relativo alle classi di rischio ed ai premi speciali degli artigiani e l’altro riferito al calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione degli iscritti al settore della navigazione (ex ISPEMA).

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La revisione più importante, a livello di ammontare economico dei premi, ha riguardato le Tariffe riferite al premio ordinario, retribuzioni per il tasso, per le quali l’intervento ha rivisto sia la parte normativa delle modalità di applicazione che la parte tecnica riferita all’elenco delle lavorazioni.

Come quelle del 2000, anche le nuove tariffe sono imperniate sulla classificazione in settori economici prevista dall’art. 49 della legge n. 88/1989 come indicato nel D.Lgs. n. 38/2000. Si rammenta che l’art. 49 della legge n. 88/1989 prevede 4 settori economici: Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività, che sono attribuiti ai datori di lavoro iscritti dall’INPS.

La previsione di quattro settori comporta che, ai fini INAIL, siano state emanate 4 tariffe dei premi dove sono comuni le modalità applicative ma non l’elenco delle lavorazioni.

Al fine di determinare l’ammontare del premio assicurativo, si deve in primo luogo effettuare l’inquadramento del datore di lavoro nel settore economico di riferimento per l’applicazione della tariffa corrispondente all’interno della quale si deve individuare la lavorazione (o le lavorazioni) esercitate dal datore di lavoro. Ad ogni lavorazione corrisponde un tasso medio nazionale espresso per ogni 1.000 euro di retribuzione imponibile. Il tasso rappresenta la misurazione della pericolosità della lavorazione e, al tempo stesso, anche la misura del premio dovuto.

Stabilito che l’inquadramento è un concetto riferito al datore di lavoro, vediamo che le tariffe del 2019 ne trattano nel Capo II - artt. da 4 ad 8 – delle modalità di applicazione della tariffa dove vengono definiti i criteri e regolate le situazioni che si possono verificare.

Le modalità di applicazione delle tariffe 2019, in analogia con quelle del 2000, stabiliscono che:

- Nel caso di datore di lavoro inquadrato dall’INPS, il settore economico da questo indicato è vincolante per l’INAIL che è obbligato ad adottarlo senza possibilità di intervento. In questo modo la tariffa da applicare dipende da una scelta operata dall’INPS. La conseguenza più importante è che il datore di lavoro che intenda contestare l’attribuzione del settore economico indicato nell’art. 49 della L. 88/1989 deve attivare il contenzioso presso l’INPS poiché l’attribuzione operata dall’INAIL è a questo subordinata

- In assenza di inquadramento INPS, l’INAIL, data la necessità di dover individuare una tariffa da applicare, opera l’inquadramento in autonomia.

Esempi di inquadramento in autonomia

Alcuni esempi di inquadramento operato in autonomia dall’INAIL possono essere riferiti - agli artigiani di fatto (categoria negli ultimi anni assicurata anche dall’INPS), - a lavoratori parasubordinati o a soci di società non artigiane e non commerciali. N.B. Il contenzioso relativo a questo inquadramento deve essere attivato presso l’INAIL dato il mancato intervento dell’INPS.

Punti di attenzione Si può verificare che l’INPS possa attribuire ad un datore di lavoro più di un inquadramento. La situazione tipica è data da un datore di lavoro artigiano che effettui anche la vendita di materiali. In questa ipotesi i soggetti occupati vengono inquadrati nel terziario A seguito di parere ad uso interno riferito a particolari situazioni reali, si può verificare che l’INAIL si discosti dall’inquadramento effettuato dall’INPS.

Quando effettua un inquadramento iniziale senza che ci sia quello operato dall’INPS, l’INAIL ne opera uno provvisorio in attesa che l’INPS si pronunci. Questa situazione è molto frequente poiché l’iscrizione all’INAIL solitamente avviene prima che venga effettuata quella all’INPS (il comma 1 dell’art. 12 del DPR n. 1124/1965 stabilisce l’obbligo di iscrizione entro il giorno di inizio dell’attività da assicurare).

In questa ipotesi, nella necessità di dovere calcolare il premio, l’INAIL deve individuare la tariffa da applicare quindi attribuisce provvisoriamente al datore di lavoro un settore economico.

Nell’ipotesi di difformità, l’INAIL deve modificare la propria attribuzione dalla decorrenza. La modifica dell’inquadramento provvisorio comporta sempre il ricalcolo del premio già determinato con la conseguenza che si potrebbero verificare le seguenti situazioni:

- Nessuna variazione del premio già chiesto

- Una differenza a favore del datore di lavoro che l’INAIL deve rimborsare (o che può essere compensata tramite domanda all’INAIL o tramite Delega F24)

- Una differenza a favore dell’INAIL che il datore di lavoro deve versare nel termine indicato nel Certificato di Variazione.

Punti di attenzione - Nella modifica di inquadramento provvisoriamente effettuata dall’INAIL non conforme con quanto stabilito dall’INPS, non si applicano mai le sanzioni civili o quelle formali poiché l’art. 5 del Capo II del decreto 27 febbraio 2019 (Modalità di Applicazione delle Tariffe) non ne prevede l’applicazione - Per gli inquadramenti effettuati dall’INAIL in autonomia per carenza di competenza INPS, non si è mai nella situazione di inquadramento provvisorio. Qualora in disaccordo con l’operato dell’INAIL, il datore di lavoro deve attivare il contenzioso per cercare di ottenerne la modifica

La “variazione” dell’inquadramento presuppone che si sia superata la fase della provvisorietà nelle situazioni di competenza INPS e di inquadramento corretto per quelli di competenza INAIL. Le cause che possono determinare un diverso settore di inquadramento sono:

- Soggettive quando riferite al datore di lavoro. L’esempio di scuola è rappresentato dal datore di lavoro artigiano che superi i limiti dimensionali indicati nell’art. 4 della Legge quadro sull’Artigianato (legge n. 443/1985)

- Oggettive quando riferite all’attività svolta dal datore di lavoro. A titolo di esempio può essere citato il datore di lavoro che cessa l’attività di produzione ed inizia una attività di intermediazione commerciale.

Come ipotesi residuale, si può verificare che l’INPS effettui la variazione di inquadramento per interi comparti (ad esempio i centri di elaborazione dati).

L’art. 6 del decreto 27 febbraio 2019 stabilisce che la variazione dell’inquadramento deve essere comunicata all’INAIL entro 30 gg dal suo verificarsi, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione di sanzioni civili od amministrative.

Per quanto concerne la decorrenza dell’Inquadramento, le Modalità di Applicazione 2019 stabiliscono che:

- Nelle ipotesi di competenza INPS la decorrenza è quella da questo stabilita

- Nelle ipotesi di competenza INAIL la decorrenza è, nella normalità, quella della effettiva variazione.

La variazione dell’Inquadramento deve essere comunicata tramite il canale telematico come previsto per la quasi totalità delle comunicazioni da inviare all’INAIL.

La “rettifica” di inquadramento si opera in presenza di un errore. Anche in questa ipotesi, nei casi di competenza INPS, deve essere superata la provvisorietà. Nelle Modalità di Applicazione 2019 l’INAIL prevede due ipotesi.

Rettifiche d’ufficio

Nel caso di rettifiche d’ufficio, l’INAIL rileva una difformità di inquadramento fra quello adottato e quello reale (art. 7).

Anche in questa ipotesi la competenza INPS determina la decorrenza effettiva dell’inquadramento corretto. Per le ipotesi in cui la competenza è esclusivamente dell’INAIL, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione. Fatto salvi i casi nei quali si applica la decorrenza effettiva, che sono i seguenti:

1. Errore provocato dal datore di lavoro che abbia determinato un minore versamento di premio. In questa ipotesi vengono chieste anche le sanzioni civili e gli eventuali interessi di mora

2. Errore dell’INAIL a causa del quale il datore di lavoro abbia versato un premio maggiore. In questa ipotesi l’INAIL deve restituire i premi versati in eccesso con la possibilità, per il datore di lavoro, di chiedere l’applicazione dell’art. 2033 (indebito oggettivo) che estende la data della rettifica al decennio. Per negazione:

- Se, a causa dell’errore, il datore di lavoro ha versato un premio in accesso, l’INAIL non effettuerà rimborsi

- Se, a causa dell’errore INAIL il datore di lavoro ha versato un premio inferiore al dovuto, questi non effettuerà il versamento dei premi arretrati.

Rettifiche su domanda del datore di lavoro

L’art. 8 è relativo alle rettifiche su domanda del datore di lavoro per le quali le conseguenze sono analoghe a quelle dell’art. “7” con la differenza che sulla data di decorrenza incide la data di presentazione della domanda di rettifica del datore di lavoro.

In sostanza è stato mantenuto il principio, introdotto con le Tariffe del 2000, del “chi sbaglia paga”.

In tutti i casi esaminati di modifica dell’inquadramento, l’INAIL deve applicare la tariffa all’inquadramento reale. A livello di oscillazione del tasso poi (variazione in aumento o in diminuzione del tasso medio nazionale della Voce di Tariffa corrispondente alla lavorazione esercitata) si deve verificare se l’inquadramento:

- Ha decorrenza retroattiva e le lavorazioni non hanno subito modifiche nel qual caso l’INAIL deve mantenere l’oscillazione determinandola, però, in base agli elementi del nuovo inquadramento

- Ha decorrenza attuale nel qual caso l’oscillazione viene mantenuta solamente se rimane invariata la lavorazione esercitata prima della modifica di inquadramento. Questa scelta è giustificata dal fatto che l’INAIL deve cercare di preservare sempre la storia infortunistica della lavorazione che si perde solamente nei casi in cui la modifica dell’Inquadramento sia avvenuta per un cambio di attività che incida anche sulle lavorazioni.

Al fine di determinare in modo corretto il premio assicurativo dovuto per gli assicurati con la polizza dipendenti (premio ordinario retribuzioni per il tasso), è indispensabile la corretta attribuzione del settore economico e della tariffa ad esso corrispondente poiché i tassi relativi alle lavorazioni possono variare, a parità di lavorazione, da una tariffa all’altra.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/04/16/tariffe-inail-2019-attenzione-inquadramento-aziendale

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