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Distacco transnazionale: per il certificato previdenziale è necessaria la copia dell’Unilav?

Dal 1° settembre 2019 i datori di lavoro devono chiedere online il certificato previdenziale utile per il distacco dei lavoratori nei paesi della UE (e in Svizzera). Il documento, o modello A1, permette di attestare che il lavoratore gode della copertura previdenziale da parte dell’azienda che lo distacca. La nuova procedura telematica va effettuata prima dell’invio del lavoratore all’estero e può essere attivata, oltre che dall’azienda, anche dal professionista suo intermediario previdenziale e abilitato. L’INPS sta richiedendo, per l’emissione del certificato, anche copia dell’Unilav di distacco, equiparandolo alla trasferta. Una richiesta che sembra non essere in linea con le previsioni di legge: per quale motivo?

Con l’introduzione della modalità telematica di richiesta del modello A1, operativa dal 1° settembre scorso, l’INPS ha voluto agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile, obbligatorio in caso di distacchi e trasferte in ambito europeo.

Il modello A1 permette di certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello. In pratica, permette di identificare che su quel determinato lavoratore, operante temporaneamente in un altro Paese della Comunità Europea, vi sia una copertura previdenziale da parte di una azienda del Paese di provenienza del lavoratore stesso.

Il modello A1 è obbligatorio, e conseguentemente viene richiesto, nei seguenti Stati membri dell’Unione europea:

· Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;

· agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo SEE;

· alla Svizzera, in applicazione dell’Accordo CH-UE.

La nuova procedura telematica va effettuata, da parte del datore di lavoro o del suo intermediario previdenziale (consulente del lavoro o altro soggetto abilitato, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12/1979), prima dell’invio del lavoratore all’estero, in modo da fornire il documento a quest’ultimo, al fine della sua presentazione all’azienda ospitante e all’eventuale organo di vigilanza locale.

Operativamente, l’iter burocratico è il seguente:

1. bisogna andare sul sito internet dell’Istituto previdenziale (www.inps.it),

2. selezionare: “Tutti i servizi”,

3. cliccare su: “Servizi per aziende e consulenti”,

4. inserire i dati per l’autenticazione,

5. accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)”,

6. scorrere il menù sino ad arrivare a: “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE),

7. inserire la matricola INPS dell’azienda e confermare.

All’inserimento della matricola il sistema verifica la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto e propone l’opzione “Inserimento domanda”. A questo punto sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte:

· Lavoratore marittimo;

· Lavoratore subordinato distaccato;

· Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente.

Una volta inserita la domanda, questa dovrà essere approvata dall’INPS.

Nella home page del modulo telematico “Distacchi”, inoltre, l’azienda potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori per i quali sono state già effettuate richieste per la certificazione del Modello A1.

Sono, per il momento, escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni, che, quindi, dovranno essere trattate con la vecchia procedura.

· Lavoratore autonomo distaccato;

· Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati;

· Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati;

· Dipendente pubblico;

· Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati;

· Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati;

· Personale di volo e di cabina;

· Eccezione:

o Accordo in deroga generico;

o Accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;

· Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora.

Veniamo alle note dolenti. Dalle informazioni ricevute, in questi giorni, da alcuni datori di lavoro, L’INPS richiede, per l’emissione del modello A1, anche copia dell’Unilav di distacco che, quindi, l’azienda è tenuta ad effettuare anche nel caso in cui si tratti di una semplice trasferta.

La giustificazione dell’Istituto è data dal fatto che al distacco transnazionale si applicano le regole dell’articolo 30 del Decreto legislativo 276/2003. Ma il distacco interno, previsto proprio dall’articolo 30, è cosa ben diversa dal distacco transnazionale disciplinato a livello europeo dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, laddove viene considerato in distacco “La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata” (articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004). Quindi, in Europa, vi è equiparazione tra distacco e trasferta.

Riepilogando:

- L’articolo 30 del Decreto legislativo 276/2003 prevede che vi sia distacco quando il lavoratore viene posto dal datore di lavoro (distaccante) temporaneamente a disposizione di un’altra azienda (distaccatario), per esigenze proprie non di natura economica. - L’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che vi sia distacco quando un datore di lavoro distacca per suo conto un lavoratore in un altro Stato membro, a condizione che non si superino i 24 mesi.

In pratica, l’Unione Europea, stante le parole utilizzate, equipara il distacco alla trasferta, laddove la prestazione del lavoratore soggiaccia sempre al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e non, come avviene per il distacco interno, ove il potere direttivo e organizzativo passa, per tutta la durata del distacco, in capo al distaccatario (soggetto che riceve il lavoratore).

In considerazione di ciò, non si ritiene condivisibile la posizione dell’INPS, che andrebbe riconsiderata al fine di evitare una comunicazione di distacco, al Centro per l’Impiego, anche in occasione di una trasferta di breve durata.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/09/19/distacco-transnazionale-certificato-previdenziale-necessaria-copia-unilav

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