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Modello 770/2019: trasmissione telematica in scadenza

Aziende ed intermediari abilitati sono obbligati, entro il 31 ottobre 2019, ad effettuare la trasmissione telematica del modello 770/2019. L’omesso o tardivo adempimento comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative che vanno da 258 a 2.065 euro, a cui si aggiunge anche una sanzione dal 120 al 240 per cento dell’imposta non versata al momento della presentazione della dichiarazione. Il modello 770 può essere presentato trasmesso in forma separata e con esposizione aggregata dei versamenti effettuati.

Scade il 31 ottobre 2019 il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2019. Stessa data di scadenza anche per l’invio delle Certificazioni Uniche (CU) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

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Trasmissione del modello

La trasmissione telematica del modello può essere effettuata, in più flussi, da parte di un massimo di tre intermediari barrando, nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate”, la casella corrispondente al flusso trasmesso. Nella sezione “Gestione separata” dovranno invece essere barrata la casella “Sostituto” e quella corrispondente alla tipologia di ritenute inviate con altro flusso.

Da quest’anno, il datore può dare opportuna evidenza circa la modalità di invio separato adottata anche non coinvolgendo un terzo soggetto, consentendo all’Amministrazione di stabilire che i diversi flussi ricevuti dallo stesso sostituto rappresentano ciascuno parte del modello 770 e che pertanto non devono essere considerati tra loro alternativi e sostitutivi.

Esposizione dei dati di versamento

E’ necessario esporre in forma aggregata i dati dei pagamenti effettuati nel quadro ST del modello 770 – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive: i versamenti che presentano identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione, devono pertanto essere indicati in materia unitaria.

Novità del modello

Nel rigo SX1, colonna 1, deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute, nonché di addizionali regionali all’IRPEF e di addizionali comunali all’IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. In tale punto deve essere compreso anche l’importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio.

In questo campo deve, inoltre, essere indicato l’importo del credito d’imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Nel rigo SX1:

- colonna 2, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV, tranne l’eccesso di versamento dell’imposta sostitutiva versata dalle SGR e il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’art. 2, comma 5, del D.L. n. 133/2013;

- colonna 3, deve essere indicato l’importo relativo all’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti;

- colonna 4, deve essere indicato l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero versata dalle società fiduciarie che risulta dalla colonna 11 del rigo SO7 e seguenti;

- colonna 5, deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzato in compensazione mediante modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770.

Nel rigo SX2:

- colonna 1, deve essere indicato l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale;

- colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione mediante modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770;

Nel rigo SX 3:

- colonna 1, deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose;

- colonna 2, deve essere indicato il credito per canoni di locazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all’anno di imposta 2018;

- colonna 3, deve essere indicato l’importo del credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel rigo SX3 colonna 4 deve essere indicato l’importo del credito di imposta riconosciuto all’INPS dalla l. n. 232/2016, che l’Istituto recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto.

Alla colonna 5 deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzato in compensazione mediante modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST del presente modello 770.

La sanzione prevista in caso di omessa dichiarazione va da 258 a 2.065 euro cui si aggiunge anche una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta non versata al momento della presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/10/31/modello-770-2019-trasmissione-telematica-scadenza

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