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Operazioni societarie transfrontaliere più semplici con la nuova direttiva

Approda sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la direttiva con le nuove norme per semplificare le operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere delle società europee. Il provvedimento prevede garanzie adeguate che scoraggiano gli abusi e tutelano i legittimi interessi dei lavoratori, degli azionisti di minoranza e dei creditori, incoraggiando l'uso di strumenti digitali in tutta l'operazione transfrontaliera. Gli Stati membri hanno a disposizione 36 mesi per adottare le misure necessarie alla sua attuazione.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 321 del 12 dicembre 2019 la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2019/2121 del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La prima parte della nuova disciplina si applica alle trasformazioni di società di capitali, costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, in società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro.

Ne sono escluse:

- società in liquidazione e che hanno iniziato la distribuzione del proprio patrimonio attivo fra i propri azionisti;

- società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione.

Diversi sono gli adempimenti dell'organo di amministrazione o di direzione della società nello svolgimento dell’operazione di trasformazione transfrontaliera. In particolare, deve:

- preparare il progetto di trasformazione transfrontaliera;

- redigere una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera ed espone le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i dipendenti.

La direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che un esperto indipendente (sia esso persona fisica o persona giuridica) esamini il progetto di trasformazione transfrontaliera e rediga una relazione da mettere a disposizione dei soci almeno un mese prima della data dell'assemblea generale.

Il parere dell'esperto deve riguardare in particolare l’adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni considerando l’eventuale prezzo di mercato delle azioni nella società prima dell'annuncio della proposta di trasformazione o il valore della società, prescindendo dall'effetto della trasformazione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti.

E’ l’assemblea generale della società che, dopo aver preso conoscenza delle relazioni, dei pareri espressi dai dipendenti e delle osservazioni, delibera se approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera e se modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di un atto separato.

La disciplina provvede a tutelare le categorie interessate nelle operazioni di trasformazione.

In particolare:

- deve essere garantito anche ai soci che hanno votato contro il progetto di trasformazione transfrontaliera il diritto di alienare le loro azioni, in cambio di una adeguata liquidazione in denaro;

- deve essere previsto un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità;

- devono essere garantiti i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori affinché possano essere esercitati in conformità del quadro giuridico stabilito dall’Unione Europea.

Gli Stati membri devono designare l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle trasformazioni transfrontaliere per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza e a rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza ("autorità competente").

Il certificato preliminare alla trasformazione dovrà essere condiviso attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e gli Stati membri disporranno di 36 mesi per adottare le misure necessarie alla sua attuazione.

Direttiva UE n. 2019/2121 (GUUE n. L 321 del 12/12/2019)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/12/13/operazioni-societarie-transfrontaliere-semplici-nuova-direttiva

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