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Lavoro intermittente nello spettacolo: nuove modalità per la comunicazione preventiva

L’Ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero del lavoro, con la lettera circolare n. 1311 del 2020, chiariscono l’impatto della modifica degli obblighi posti in capo alle imprese che impiegano lavoratori dello spettacolo con riferimento al certificato di agibilità sui rapporti di lavoro intermittente. L’attenzione si sofferma in particolare sull’obbligo del datore di lavoro di effettuare la comunicazione preventiva di lavoro intermittente, che non può più essere assolto mediante la richiesta del certificato di agibilità.

Nella lettera circolare n. 1311 del 12 febbraio 2020, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero del lavoro forniscono chiarimenti con riferimento alle comunicazioni relative all’utilizzo del lavoro intermittente da parte di lavoratori dello spettacolo.

A partire dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro sono obbligati a richiedere il certificato di agibilità esclusivamente per i lavoratori autonomi, essendo venuto meno l’obbligo nei confronti dei lavoratori subordinati, ivi compresi pertanto i lavoratori con contratto intermittente.

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

L’obbligo di richiedere il certificato in parola grava sempre in capo al committente che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici. Nel caso in cui il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, permane comunque l’onere di richiedere copia del certificato e custodirlo.

In caso contrario è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore, proprio al soggetto che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.

Per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la comunicazione preventiva di lavoro intermittente prima dell'inizio della prestazione non può più essere assolto, nel settore dello spettacolo, mediante la richiesta del certificato di agibilità.

La comunicazione deve quindi essere effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ispettorato nazionale del lavoro, lettera circolare 12/02/2020, n. 1311

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/13/lavoro-intermittente-spettacolo-nuove-modalita-comunicazione-preventiva

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