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Inquadramento previdenziale e CCNL applicabile: i chiarimenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro

L’INL, con la circolare n. 1 del 2020, chiarisce alcuni aspetti critici riguardanti l’attività di controllo dell’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro svolto dal proprio personale ispettivo. In particolare, dopo aver esaminato le caratteristiche salienti dei vari settori in cui possono essere svolte le attività di lavoro, il documento di prassi fornisce indicazioni per i casi di svolgimento sussitenza di attivitù plurime e riguardo le procedure di reinquadramento.

Nella circolare n. 1 dell’11 marzo 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto ad esaminare alcuni aspetti critici riguardanti l’attività di controllo dell’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro al fine di fornire indicazioni specifiche utili alla valutazione svolta in sede ispettiva.

La natura industriale di un’impresa si rinviene nello svolgimento di un’attività economica organizzata al fine della realizzazione di un prodotto nuovo in cui l’attività prevalente consista nella trasformazione della materia prima o nel trattamento della stessa, operato nell’esercizio di un’attività economica organizzata, quando risulti prevalente, sotto il duplice profilo economico e funzionale, il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario.

E’ imprenditore artigiano colui che svolge abitualmente e professionalmente l’impresa con piena responsabilità, apporta in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo ed esercita un’attività diretta alla produzione di beni e servizi con esclusione di quelle agricole e commerciali.

L’attività può anche essere svolta con la prestazione d’opera di lavoratori dipendenti, diretti personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, nel rispetto dei limiti dimensionali individuati dalla legge. L’iscrizione alla gestione previdenziale a seguito di verifica ispettiva avviene a decorrere dalla data di inizio dell’attività come accertata dall’ispettore nel rispetto dei limiti della prescrizione quinquennale.

L’impresa artigiana, nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi previsti dalla legge, può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Nel caso in cui l’impresa svolga più attività, l’applicazione di un differente regime contributivo discende dall’autonomia funzionale e organizzativa delle strutture presso le quali le stesse sono svolte dovendosi, in difetto, applicare il regime contributivo dell’attività prevalente rispetto alla quale le altre devono ritenersi sussidiarie o ausiliarie. Qualora, quindi, sia svolta un’attività secondaria rientrante in un diverso settore, connotata da caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa che legittimano l’attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali, si può procedere all’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella principale.

Qualora, al contrario, le diverse attività svolte dal datore di lavoro non siano dotate di autonomia organizzativa ma siano, piuttosto, collegate l’una alle altre da un rapporto di connessione e accessorietà (c.d. attività promiscue o attività ausiliarie) si applica il principio della prevalenza.

Va considerato che, accanto all’autonomia tecnico-organizzativa, va valutata anche l’autonomia finanziaria, rinvenibile laddove l’unità produttiva che abbia una distinta fisionomia, prevista anche negli atti societari, presenti altresì un proprio bilancio e abbia a disposizione risorse che consentano di raggiungere i propri obiettivi produttivi.

In conclusione, nelle ipotesi in cui un datore di lavoro eserciti più attività rientranti in diversi settori e le stesse siano svolte presso unità produttive dotate di autonomia di organizzazione, funzionamento e di gestione, unite a finalità e rischi produttivi diversi, alle stesse deve essere applicato un distinto inquadramento previdenziale.

In termini operativi, va sottolineato che l’indagine ispettiva deve essere condotta prestando particolare attenzione alle concrete modalità con cui le diverse attività economiche facenti capo ad uno stesso imprenditore sono esercitate.

Il personale ispettivo dovrà, innanzitutto, verificare la corrispondenza tra C.S.C., codice ATECO ed effettiva attività esercitata.

A tale fine, verificata l’attività concretamente esercitata, è possibile individuare il codice ATECO di riferimento e il corrispondente C.S.C. L’indagine ispettiva andrà svolta valutando in particolare i seguenti elementi:

− attività svolta in concreto nella realtà aziendale, da riportarsi analiticamente nei verbali ispettivi;

dichiarazioni testimoniali dei lavoratori e del datore di lavoro descrittive delle modalità di effettivo

svolgimento delle lavorazioni;

− documentazione contabile e fiscale (bilanci, fatture emesse, schede contabili ecc.);

− Documento di Valutazione del Rischio e visura camerale.

Laddove l’Ispettore reputi l’inquadramento previdenziale non corretto, dovrà attenersi ad una specifica procedura, atteso che il provvedimento di reinquadramento (sia che abbia effetti retroattivi – ex tunc – sia che disponga per il futuro – ex nunc) è adottato dal Direttore della sede INPS competente alla gestione dei rapporti previdenziali inerenti l’azienda.

Soltanto una volta esaurita tale fase il personale ispettivo abilitato ad operare sui flussi Uniemens potrà effettuare il ricalcolo dei contributi dovuti in base al nuovo inquadramento (comprensivo degli eventuali annullamenti di sgravi indebitamente fruiti ovvero delle prestazioni erogate dall’Istituto in materia di ammortizzatori sociali o di sostegno al reddito, ecc.), riportandolo nel verbale conclusivo dell’accertamento.

INL, circolare 11/03/2020, n. 1

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/07/inquadramento-previdenziale-attivita-plurime-reinquadramento-inps

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