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Appalti pubblici: gli orientamenti nell’emergenza COVID-19

Assonime pubblica la circolare n. 10/2020 dal titolo “ Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e decreto Rilancio” che illustra, nella prima parte, i margini di flessibilità offerti dalle direttive europee e dalla normativa nazionale per i contratti pubblici nel contesto dell'emergenza Covid-19. Sul tema sono stati forniti orientamenti dalla Commissione europea e, per le disposizioni nazionali applicabili anche ai contratti sottosoglia, dall'Anac. Nella seconda parte della circolare sono analizzate le disposizioni in tema di contratti pubblici contenute nel decreto Cura Italia e nel decreto Rilancio, tra cui l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi Anac e la possibilità di aumentare l’importo dell’anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto dal 20 fino al 30 per cento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Assonime pubblica una nuova circolare (n. 10 del 22 maggio 2020), dal titolo “Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto “Cura Italia” e decreto Rilancio”, con cui illustra i margini di flessibilità offerti dalle direttive europee e dalla normativa nazionale per i contratti pubblici nel contesto dell’emergenza Covid-19.

Ultimamente le regole sui contratti pubblici sono state oggetto di chiarimenti e aggiustamenti in relazione all’emergenza Covid-19.

La Commissione Europea, a inizio aprile, ha pubblicato una comunicazione in cui evidenzia quali sono le opzioni e i margini di manovra consentiti dal quadro normativo europeo per i contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori necessari per fare fronte alla crisi. Successivamente, a seguito di tali indicazioni, l’Anac ha fornito a sua volta indicazioni sugli spazi di flessibilità in base al Codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda il quadro normativo in Italia, gli interventi sugli appalti sono stati i seguenti:

- il decreto sblocca cantieri n. 32/2019;

- il decreto fiscale n. 124/2019 che nell’ultima parte del 2019 ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni puntuali della disciplina, in particolare sul rating di impresa e sui criteri di premialità connessi al rating di legalità nell’aggiudicazione dei contratti;

- legge di bilancio per il 2020 con cui è stato ampliato il ruolo degli strumenti centralizzati di acquisto e negoziazione utilizzati dalla pubblica amministrazione per la razionalizzazione degli acquisti.

A seguito dell’emergenza Covid-19, il quadro è stato ulteriormente modificato dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introducendo disposizioni temporanee per l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti pubblici nel contesto dell’emergenza connessa alla pandemia. Ulteriori disposizioni sono state aggiunte dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Di seguito sono sintetizzati gli orientamenti in tema di appalti nell’emergenza Covid-19.

La Commissione Europea nella comunicazione del 1° aprile pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ha constatato che la situazione di crisi sanitaria richiede rapide soluzioni di approvvigionamento per i beni e servizi connessi alla gestione dell’emergenza: ad esempio, dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari e altre forniture mediche, ma anche infrastrutture ospedaliere e informatiche.

Gli acquirenti pubblici, che sono in prima linea per la maggior parte di questi prodotti, devono gestire con efficacia gli acquisti nella situazione di difficoltà causata da un enorme aumento della domanda di prodotti simili e, al contempo, dall’interruzione di alcune catene di approvvigionamento.

Per gli appalti al di sopra di determinate soglie, le amministrazioni aggiudicatrici devono seguire, oltre ai principi del Trattato, le regole contenute nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. La Commissione quindi ha individuato le opzioni che, in base alla direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici hanno a disposizione per acquistare rapidamente forniture e servizi di prima necessità nonché, laddove necessario, infrastrutture supplementari. Precisamente gli acquirenti pubblici, tra le diverse opzioni, possono prendere considerare:

- Procedure aperte o ristrette accelerate;

- Procedura negoziata senza previa pubblicazione;

- Altri accorgimenti, proprio a fronte delle difficoltà connesse all’attuale situazione di emergenza, la Commissione europea raccomanda agli acquirenti pubblici di prendere in considerazione la possibilità di cercare soluzioni alternative e innovative che potrebbero essere già disponibili sul mercato o fruibili in termini rapidi.

La Commissione ritiene che il quadro europeo offra agli acquirenti pubblici la massima flessibilità per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente collegati alla crisi Covid-19.

A livello nazionale, per agevolare le stazioni appaltanti che hanno necessità di avviare nuove procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Anac ha predisposto una ricognizione delle principali previsioni del Codice dei contratti pubblici che consentono di procedere secondo modalità semplificate e accelerate, senza incorrere nella illegittimità delle procedure.

Il decreto legge n. 18/2020, come modificato in sede di conversione, contiene varie disposizioni in tema di contratti pubblici.

Vanno ricordate, anzitutto, le disposizioni volte a facilitare l’acquisizione di prodotti necessari per fare fronte all’emergenza sanitaria, discostandosi dalla disciplina ordinaria dei contratti pubblici. Il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato ad aprire un apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato di tali forniture.

Nell’ambito delle iniziative per sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza Covid-19, il decreto “Cura Italia” prevede alcune semplificazioni per le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici. Sino al 31 dicembre 2020, i contratti possono essere aggiudicati con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara.

Un altro intervento importante del decreto “Cura Italia” è stato quello di introdurre in via temporanea alcune misure speciali per velocizzare gli acquisti ICT delle pubbliche amministrazioni allo scopo di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete, inclusi i servizi di telemedicina, e l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, nell’ambito delle misure di contrasto degli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica.

In ipotesi di contenzioso, le disposizioni richiedono al giudice di valutare nei singoli casi se il ritardo o il mancato adempimento della prestazione sia imputabile al debitore o, invece, alla necessità per quest’ultimo di rispettare le misure di contenimento del contagio. Il fine è di limitare il rischio di contestazioni che, a fronte di ritardi e inadempimenti causati dal rispetto delle misure di contenimento, facciano ricadere la responsabilità sul debitore che comunque ha l’onere di provare il nesso di causalità, di dimostrare che l’impossibilità di effettuare la prestazione sia dovuta al rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza Covid-19.

In tema di pagamenti, il decreto precisa che l'anticipazione del 20 per cento del valore del contratto d'appalto da parte della stazione appaltante a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture.

La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza previsti dal decreto, ha un diretto impatto sul settore dei contratti pubblici. Il periodo di sospensione si applica a tutti i termini stabiliti nei documenti relativi alle singole gare. A titolo esemplificativo, il Ministero indica: i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o offerte; i termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; i termini concessi in caso di soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9 del Codice dei contrati pubblici; i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini cominciano nuovamente a decorrere, non si tratta quindi di un azzeramento degli stessi. Resta sempre ammessa la possibilità per il soggetto di rinunciare alla sospensione e osservare il termine originario. In tal caso la sospensione rimane valida per lo svolgimento delle attività conseguenti.

Infine è stata disposta la proroga la validità di tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori nel permesso di costruire di cui all’articolo 15 del Testo unico sull’edilizia, che sono in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Questi provvedimenti restano validi per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese e sostenere la ripresa del settore produttivo, il decreto Rilancio ha previsto:

- l’esonero per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici dal versamento a favore di ANAC dei contributi relativi alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) fino al 31 dicembre 2020;

- l’importo dell’anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto può essere aumentato dal 20 fino al 30 per cento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/appalti/quotidiano/2020/05/23/appalti-pubblici-orientamenti-emergenza-covid-19

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