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Bonus a lavoratori e titolari di partita IVA: al via i primi pagamenti. A chi e a quali condizioni?

Dai professionisti titolari di partita IVA ai collaboratori coordinati continuativi. Dagli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai lavoratori del settore agricolo. Dai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo ai lavoratori domestici fino ad altre nuove categorie di lavoratori. E' il quadro, decisamente variegato, delle misure di sostegno al reddito tratteggiato dal decreto Rilancio da erogare per le mensilità di aprile e maggio 2020. Importi, condizioni e requisiti cambiano in base alla categoria di beneficiario disegnando un quadro di regole in cui non sempre è facile orientarsi. L’INPS ha reso noto di aver iniziato a liquidare l’indennità di aprile ai lavoratori già in possesso dei requisiti previsti dal Cura Italia.

Un puzzle di bonus, dai diversi importi e da chiedere a diversi enti competenti (all'INPS, all'Agenzia delle Entrate alla società Sport e Salute S.p.A) in ragione di specifici requisiti e condizioni. E' il quadro "variegato" delle misure di sostegno al reddito ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”in arrivo per i mesi di aprile e maggio 2020.

Il decreto Rilancio estende a platea dei "titolati" ai bonus. Accanto ai professionisti e lavoratori già beneficiari dell'indennità di marzo di 600 euro ex art. 27, 28, 29, 30, 38 del decreto Cura Italia, gli artt. 84 (nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (indennità per i lavoratori domestici) e 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi) del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) prevedono nuove categorie di soggetti beneficiari dei contributi.

Com comunicato stampa del 21 maggio 2020, l’INPS ha reso noto che le categorie di lavoratori indicate nel Cura Italia, che hanno già percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere l’indennità 600 euro di aprile senza presentare una nuova domanda.

I primi pagamenti di aprile, ha annunciato l’Istituto, sono partiti dal 20 maggio.

I beneficiari riceveranno un SMS di notifica e potranno verificare il pagamento accedendo alla sezione “Pagamenti” del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci “Prestazioni>Pagamenti”.

Di seguito si fornisce la mappa dei bonus riconosciuti per le mensilità di aprile e maggio 2020 ai lavoratori e ai professionisti non iscritti alle Casse di previdenza, suddivisi per categorie.

Per i bonus erogati ai professionisti ordinistici leggi Decreto Rilancio: professionisti ammessi al bonus e non al contributo a fondo perduto

Si ricorda che tutte le indennità descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS (fatta eccezione per i bonus erogati ai lavoratori sportivi per i quali la domanda va presentata alla società Sport e Salute S.p.A) in unica soluzione, rispettando determinati limiti di spesa complessivi. 

Una avvertenza generale. Il decreto Rilancio sancisce il divieto di cumulo tra i bonus descritti di seguito e la loro piena cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222). Disposizioni specifiche sono invece previste per il reddito di emergenza e per il reddito di cittadinanza.

N.B..Il decreto Rilancio statuisce che decorsi 15 giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) i lavoratori beneficiari decadono dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia.

Mappa dei bonus erogati a lavoratori e professionisti non iscritti alle Casse di previdenza

Categorie Aprile 2020Maggio 2020
Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro erogata dall'INPSIndennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 -
Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 -Indennità pari a 1000 euro
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020 -Indennità pari a 1000 euro

CategorieAprile 2020Maggio 2020
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euroIndennità di 600 euro per il mese di aprile 2020-

CategorieAprile 2020Maggio 2020
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euroIndennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 -
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020Indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020  -
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020. -Indennità pari a 1000 euro
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020 -Indennità pari a 1000 euro

CategorieAprile 2020Maggio 2020
Lavoratori del settore agricolo  già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euroIndennità di importo pari a 500 euro-

Categorie (1)Aprile 2020Maggio 2020
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodoIndennità pari a 600 euro Indennità pari a 600 euro
Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020Indennità pari a 600 euro Indennità pari a 600 euro
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.Indennità pari a 600 euro Indennità pari a 600 euro
Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorieIndennità pari a 600 euro Indennità pari a 600 euro

(1) Per tutte le categorie valgono i seguenti limiti: non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né di pensione.

L'indennità è stata estesa anche al mese di marzo 2020 dal decreto interministeriale del 30 aprile 2020. L’INPS, con comunicato stampa del 21 maggio 2020, ha reso noto che entro la fine del mese di maggio verrà pubblicata la versione aggiornata del servizio di invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.

Categorie (1)Aprile 2020Maggio 2020
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro Indennità di 600 euroIndennità di 600 euro
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euroIndennità di 600 euroIndennità di 600 euro 

(1) Queste categorie di soggetti non hanno diritto all'indennità se titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione.

CategorieAprile 2020Maggio 2020
Lavoratori domestici che - al 23 febbraio 2020 - avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoroIndennità pari a 500 euro Indennità pari a 500 euro

CategorieAprile 2020Maggio 2020
Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche già attivi alla data del 23 febbraio 2020.Indennità pari a 600 euro erogata su domanda alla società Sport e Salute S.p.AIndennità pari a 600 euro erogata su domanda alla società Sport e Salute S.p.A
Soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020Indennità pari a 600 euro erogata senza necessità di ulteriore domanda Indennità pari a 600 euro erogata senza necessità di ulteriore domanda

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/22/bonus-lavoratori-titolari-partita-iva-via-primi-pagamenti-condizioni

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