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Ripresa versamenti sospesi Covid-19: numero di riferimento F24 e istanza di sospensione INAIL

Con la circolare n. 35 del 2020, l’INAIL recepisce le disposizioni del decreto Agosto in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva. L’Istituto fornisce così, alla vigilia della scadenza per il versamento, le istruzioni operative per l’effettuazione dei pagamenti con F24 e l’eventuale integrazione o modifica delle istanze di sospensione già presentate dai datori di lavoro iscritti.

L’INAIL, con la circolare n. 35 del 15 settembre 2020, fornisce le istruzioni operative riguardanti le nuove modalità di recupero dei premi sospesi a seguito dell’emergenza Covid-19.

Senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi è prevista per i datori di lavoro la possibilità di effettuare:

- il versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;

- il versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021.

In caso di opzione per il versamento rateale ai sensi del decreto Agosto, in F24 devono essere individuati i seguenti numeri di riferimento:

A) Versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

- 999226 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;

- 999228 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- 999230 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

- 999232 in caso di ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

- 999234 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

- 999236 per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50%;

- 999238 per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

- 999240 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

2) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021:

- 999227 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;

- 999229 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- 999231 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

- 999233 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

- 999235 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

- 999237 per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50%;

- 999239 per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

- 999241 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

INAIL, circolare 15/09/2020, n. 35

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/16/ripresa-versamenti-sospesi-covid-19-numero-riferimento-f24-istanza-sospensione-inail

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