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Decontribuzione Sud: costo del lavoro ridotto del 30%, a quali condizioni?

Dopo il via libera della Commissione UE, l'INPS sblocca l’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, "Decontribuzione Sud". La misura consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Non è previsto un tetto massimo mensile per lo sconto contributivo che spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, instaurati o instaurandi, con alcune specifiche esclusioni. Unica condizione è che la prestazione lavorativa si svolga nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

E' operativo il nuovo esonero contributivo “Decontribuzione Sud” destinato ad aiutare le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall'emergenza coronavirus.

Lo sgravio è previsto dall'articolo 27, comma 1 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) ed ha ricevuto il via libera il 7 ottobre scorso dalla Commissione europea. L’Europa ha ritenuto la misura, (ad oggi) valida dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, necessaria per attenuare l'impatto economico del coronavirus nelle regioni del Sud Italia. Il Governo intende, in futuro, estenderne l'operatività fino al 2029.

Sulla Decontribuzione Sud l'INPS ha emanato la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020 con le istruzioni alle imprese per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

L'ambito di applicazione della misura agevolativa del decreto Agosto è piuttosto ampia. Lo sgravio contributivo, infatti, è riconosciuto ai datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (di conseguenza, può essere richiesto anche dai professionisti). Tra i datori di lavoro privati sono esclusi solo le imprese agricole e i datori di lavoro domestico. 

L'esonero contributivo spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, instaurati o instaurandi (l'INPS, nella circolare n. 122/2020, non cita eventuali esclusioni), per i quali la sede di lavoro è situata in una delle seguenti regioni svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (si tratta delle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale).

N.B. L'INPS sottolinea che per "sede di lavoro" si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

Il datore di lavoro con sede legale in una regione diversa ma che ha instaurato e ha in corso rapporti di lavoro in una unità operativa ubicata nelle regioni svantaggiate deve richiedere all'INPS territorialmente competente l'inserimento del codice di autorizzazione “0L” (“Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”) nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale.

L'Istituto, dopo aver effettuato i controlli necessari (verificherà se la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”) attribuisce all'azienda il codice di autorizzazione “0L” con validità dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

L’agevolazione è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Non è previsto un tetto massimo mensile ed è fatta salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sono esclusi dallo sgravio e sono pertanto dovuti:

- i premi e i contributi da versare all’INAIL;

- il contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;

- il contributo, se dovuto, ai Fondi di solidarietà (articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (articolo 40 del D.lgs n. 148/2015);

- il contributo, se dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016);

- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

Il periodo di fruizione va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e può essere sospeso (con differimento temporale del periodo di godimento) esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Per la fruizione della “Decontribuzione Sud” è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge nonchè degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La misura è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo (l'INPS fa l'esempio dell'incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, dell'esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani di cui alla legge di bilancio 2018) e con incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

I datori di lavoro che vogliono fruire dell’agevolazione devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020.

Per esporre il beneficio si dovrà valorizzare l’elemento "Imponibile" e l’elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale".

Inoltre, nella "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "Incentivo":

- nell’elemento "TipoIncentivo" dovrà essere inserito il valore “ACAS”, con significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;

- nell’elemento "CodEnteFinanziatore" dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento "ImportoCorrIncentivo" dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Altri datori di lavoro che rientrano tra i destinatari dell'esonero (circolare n. 57/2020)

Enti pubblici economici;Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;Ex ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in asp, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;Aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;Consorzi di bonifica; Consorzi industriali;Enti morali; Enti ecclesiastici.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/23/decontribuzione-sud-costo-lavoro-ridotto-30-condizioni

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