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Scattano i lockdown territoriali nelle zone a rischio elevato. Con quali divieti e limitazioni?

La curva dei contagi non accenna a rallentare e il Governo, come già ampiamente anticipato, vara, con un nuovo D.P.C.M., misure più stringenti. Non si tratta di un lockdown nazionale come è successo in primavera, ma di blocchi in alcune Regioni, con misure graduate in base al rischio epidemiologico. Pertanto, per le “zone rosse” classificate a rischio 4 si assisterà a una chiusura pressoché totale delle attività economiche eccetto quelle essenziali mentre nelle “zone arancioni” a rischio 3 le chiusure, come anche i divieti agli spostamenti, saranno meno stringenti.

Dal 6 novembre al 3 dicembre alcune zone dell’Italia piombano nuovamente nel lockdown quasi del tutto simile a quello sperimentato, però con effetto su tutta Italia, in primavera.

È questo l’effetto combinato del nuovo D.P.C.M.  del 3 novembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale .

Infatti, con il D.P.C.M. - che avrà effetto dal 5 novembre - sono state definiti i limiti e gli obblighi cui devono attenersi i soggetti che risiedono in determinate Regioni con un livello di rischio epidemiologico alto” classificate con “scenario di tipo 4” (o rosso) oppure con “scenario di tipo 3” (o arancione).

Per le prime (zone rosse) sono previste misure molto stringenti tra cui la chiusura di tutte le attività di ristorazione e commerciali eccetto quelle definite essenziali (sostanzialmente gli esercizi di generi alimentari, le tabaccherie, le parafarmacie e le farmacie) oltre che il divieto di spostamento anche all’interno dei territori.

Invece, per le zone arancioni, il lockdown è più leggero in quanto la chiusura riguarda le sole attività di ristorazione e il divieto di spostamento è solo in entrata ed in uscita dalla regione o territorio.

Il decreto affida al Ministro della Salute l’individuazione delle suddette zone ad alto rischio oltre alla responsabilità di stabilire ulteriori misure di contenimento del contagio nelle aree dove è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base di un documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni.

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno la durata minima di 15 giorni: se una Regione entra in zona rossa”, vi rimarrà per almeno due settimane.

Si tratterà di un meccanismo basato su criteri oggettivi che consentono, comunque, al Ministro della Salute di adottare ordinanze d’intesa con il presidente della Regione per prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, anche in specifiche parti del territorio regionale.

Nel nuovo D.P.C.M. non mancano, poi, novità di carattere generale che interessano tutto il resto del territorio italiano (zona gialla), tra cui il “coprifuoco” (ovvero il divieto di spostamenti se non giustificati) a partire dalle 22 e la chiusura dei centri commerciali nei giorni prefestivi e i festivi.

Partendo proprio da queste novità a livello nazionale, proviamo ad approfondire cosa ci aspetta in questo “autunno caldo”.

Oltre a quanto già in vigore con il precedente D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tra cui la chiusura degli esercizi di ristorazione alle 18 (salvo l’effettuazione di servizio di consegna a domicilio o fino alle 22, con asporto), per tutte le Regioni, eccetto quelle comprese nella fascia arancione e rossa di cui si dirà appresso, si prevede anche:

- la limitazione della circolazione delle persone (il c.d. coprifuoco) a partire dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (quindi, si torna alle autocertificazioni);

- la chiusura dei musei e delle mostre;

- la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia è consentita l’attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);

- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

- la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

- la chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie;

- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Inoltre, i mezzi pubblici dovranno viaggiare con coefficiente di riempimento massimo del 50% e resta fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Nelle Regioni o territori classificate a rischio arancione e cioè di tipo 3 (vi rientrano Puglia e Sicilia) è previsto:

- il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita (quindi, sì agli spostamenti per accompagnare i figli a scuola) e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;

- il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Un vero e proprio lockdown, invece, scatta per le regioni o territori a più alto rischio epidemiologico, ovvero quelle classificate a rischio rosso ossia di livello 4 (vi rientrano Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D’Aosta).

In queste regioni o territori è previsto:

- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

- la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato al D.P.C.M. sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

- la chiusura dei mercati di generi non alimentari;

- la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; anche in questo caso, resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;

- la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

- la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Per quanto riguarda l’istruzione dovrebbe essere consentita l’attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media (pertanto, la didattica a distanza è obbligatoria a partire dalla seconda media, salvo che non siano in vigore ordinanze regionali più restrittive).

Un’ultima annotazione riguarda le attività di parrucchieri e barbieri “salvate” e, quindi, ammesse anche per le zone rosse mentre sono sospese le attività dei centri estetici.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/11/04/scattano-lockdown-territoriali-zone-rischio-elevato-divieti-limitazioni

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