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RUNTS: come devono iscriversi gli enti con o senza personalità giuridica

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS varia a seconda che l’ente non profit sia o meno dotato di personalità giuridica o che si tratti di rete associativa. Come disciplinato dal decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro, istitutivo del Registro, occorrerà seguire un’apposita procedura e allegare all’istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, i documenti specificamente richiesti per l’iscrizione, obbligatoria per gli enti che vogliano usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo settore.

L’iscrizione al RUNTS, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è obbligatoria per gli enti che vogliano usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS). Mediante l’iscrizione al Registro unico le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni del comparto potranno acquistare la personalità giuridica. Previsto un iter procedurale diverso per la sezione del RUNTS riservata alle reti associative.

A norma dell’art. 6 del decreto 15 settembre 2020 le domande vanno presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche, tali da consentire:

- l’identificazione legale del mittente;

- la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente;

- il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente.

Autorizzato alla presentazione della domanda è il legale rappresentante dell’ente.

Le procedure di iscrizione al RUNTS sono diverse, a seconda che l’ente sia o meno dotato di personalità giuridica e che si tratti di Rete associativa.

La gran parte delle associazioni presenti nel panorama italiano sono caratterizzate da una forma giuridica caratterizzata dall’assenza della personalità giuridica e per tali enti l’iscrizione al Registro è disciplinata dall’art. 8 del decreto 15 settembre 2020.

La procedura di iscrizione al RUNTS prevista per i soggetti non aventi la personalità giuridica, e che non intendono conseguirla, si riferisce potenzialmente ai seguenti enti di cui al Codice del Terzo Settore:

- Organizzazioni di volontariato - ODV (artt. 32 e seguenti);

- Associazioni di promozione sociale - APS (artt. 35 e seguenti);

- Enti filantropici (artt. 37 e seguenti);

- Reti associative (art. 41; in tal caso l’art. 10 del decreto contiene alcune norme specifiche da seguire al momento della presentazione dell’istanza al Registro);

- Società di mutuo soccorso (art. 42, costituite ai sensi della legge n. 3818/1886 e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell’art. 44, comma 2 dello stesso CTS, all’obbligo di iscrizione nella sezione “imprese sociali” presso il Registro imprese).

Procedura di iscrizione al RUNTS

Per tali enti senza personalità giuridica, l’art. 8 del decreto elenca i documenti da allegare alla pratica per l’iscrizione:

- atto costitutivo (gli enti non in grado di depositarlo in ragione della sua insussistenza possono depositare apposita documentazione ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000);

- statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

- per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione.

La documentazione presentata telematicamente dal legale rappresentante ai fini dell’iscrizione al RUNTS dell’ente dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni fondamentali:

- l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;

- la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal CTS, anche con riferimento alle singole tipologie di ETS;

- il codice fiscale;

- l’eventuale partita Iva;

- la forma giuridica;

- la sede legale;

- un indirizzo PEC;

- almeno un contatto telefonico;

- le eventuali sedi secondarie;

- la data di costituzione dell’ente;

- la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’art. 5 del CTS;

- la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del CTS;

- il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;

- le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste;

- l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’art. 11, comma 2, del CTS;

- l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al D.Lgs. n. 111/2017;

- la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’art. 79, comma 5, del CTS;

- per le Odv e per le Aps, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;

- il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;

- il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;

- l’indirizzo del sito internet, se disponibile.

L’acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa e fa sì che per le proprie obbligazioni risponda soltanto l'ente con il suo patrimonio, e non gli associati con i loro patrimoni personali. In ogni caso devono necessariamente avere la personalità giuridica i Centri di servizio per il volontariato (Csv) e gli Enti filantropici. Inoltre, solo gli ETS con personalità giuridica possono costituire patrimoni destinati a uno specifico affare.

Procedura di iscrizione

La casistica degli enti con personalità giuridica comprende tre tipologie.

1) Enti di nuova costituzione che intendono conseguire la personalità giuridica

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore di nuova costituzione possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS, come previsto dalla seguente procedura:

- il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di terzo settore verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, incluse le norme specifiche del terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica;

- il medesimo notaio, all’esito di questi controlli, deposita l’atto costitutivo (o il testamento) presso l’ufficio competente del RUNTS, con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente;

- l'ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso, dove sarà specificato il possesso della personalità giuridica.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni deve darne comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell'ente i quali (o in mancanza ciascun associato), entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all'ufficio di disporre l'iscrizione nel RUNTS. In mancanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda la richiesta si intenderà negata.

2) Enti già dotati di personalità giuridica

Per le associazioni e fondazioni già in possesso della personalità giuridica al momento di entrata in vigore del CTS, che ottengono l'iscrizione nel RUNTS, l'efficacia dell'iscrizione precedente – ai sensi della normativa applicabile prima del Runts (DPR n. 361 del 2000) – resta sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro unico. Nel periodo di sospensione, questa categoria di associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica.

3) Acquisizione della personalità giuridica da parte di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS

Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un’associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un’associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS di ottenere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l’iscrizione nel Registro unico adeguando lo statuto, provvede entro 20 giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dal CTS, compreso il patrimonio minimo.

Ai fini dell’iscrizione nella sezione Reti associative, l’istanza è formata ed inviata all’Ufficio del RUNTS, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato A al decreto, dal rappresentante legale dell’ente.

Nell’istanza vanno indicati:

a) i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta. È fatta salva la facoltà di un singolo ente di essere affiliato a più reti associative;

b) l’indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle attività tipica delle reti associative (come prevista dall’art. 41 comma 1, lett. b) e l’eventuale svolgimento di quelle di cui all’art. 41 comma 3, lettere a) e b) del CTS);

c) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell’organo di amministrazione dei requisiti di onorabilità (art. 41, comma 5, del CTS).

Ricevuta la domanda di iscrizione, entro 60 giorni l’Ufficio del RUNTS procede all’accoglimento o al rigetto della stessa.

Qualora l’ente istante intenda essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l’istanza è presentata in maniera unitaria all’Ufficio del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all’iscrizione nell’ulteriore sezione.

Nel caso in cui l’esito dell’istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l’Ufficio statale del RUNTS comunica all’Ufficio regionale o provinciale territorialmente competente il provvedimento d’iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell’automatica iscrizione dell’ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. Qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo con riferimento all’iscrizione nella sezione Reti associative, l’istanza nel suo complesso è respinta.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/11/05/runts-devono-iscriversi-enti-senza-personalita-giuridica

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