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Green pass con sistemi di controllo automatizzato: cosa cambia per i datori di lavoro

Nuove modalità di verifica del possesso del Green pass per i datori di lavoro pubblici e privati, ma non solo. Le prevede il DPCM firmato nella serata del 12 ottobre 2021 dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro della Salute e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Il decreto fornisce gli strumenti informatici per consentire una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19. In attesa che tali funzionalità siano rese disponibili, l’app Verifica C19 sarà l’unico strumento attivo. Il Green Pass potrà essere richiesto al lavoratore con anticipo di non oltre 48 ore.

Approvate le regole per la gestione dei controlli in relazione alla verifica dell'obbligo, dal 15 ottobre, del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro anche per i privati. In vista dell’imminente scadenza, l’Esecutivo ha diffuso le indicazioni per effettuare le verifiche sulle Certificazione Verdi in maniera automatizzata e nel rispetto della privacy integrando, anche per le imprese private e i liberi professionisti, le linee guida per il Green Pass già approvate nel pubblico impiego. Una delle principali novità contenute nel DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il 12 ottobre 2021 riguarda il software messo a punto dai Ministeri di Salute, Innovazione ed Economia per rispondere alla preoccupazione dei datori di lavoro su chi e come effettuare i controlli. Il nuovo applicativo, attraverso la tessera sanitaria, permetterà di leggere i dati messi a disposizione dal ministero della Salute per una verifica quotidiana e automatica del pass. Altro aspetto degno di rilievo riguarda le tempistiche: la certificazione verde potrà essere richiesta al lavoratore con anticipo di non oltre 48 ore. Una misura che risponde alle esigenze organizzative e di pianificazione dei turni “anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”. Inoltre, tra le indicazioni anche quella di assoluto divieto di conservare il QR code rilevato dalle piattaforme digitali o dalle apposite app. App per il controllo del green pass Per “assicurare un’efficace ed efficiente” verifica del Green Pass a lavoro, sia nel pubblico che nel privato, il ministero della Salute renderà, a breve, disponibili ai datori di lavoro “specifiche funzionalità” in modo che i controlli quotidiani siano automatizzati. Nelle more l’app Verifica C19 sarà l’unico strumento attivo e, pertanto, in una primissima fase non sarà possibile attuare controlli massivi e “anticipati”. L'app rivelerà solo il “possesso” della Certificazione “in corso di validità", senza specificare “ulteriori informazioni”. Il nuovo DPCM che modifica il precedente del 17 giugno 2021 prevede, si legge nell’art. 1, l'utilizzo di “un pacchetto di sviluppo per applicazioni” rilasciato “dal ministero della Salute, con licenza open source” che potrà essere integrato “nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze”. La nuova applicazione integra il sistema di controllo della certificazione verde già in vigore in diversi luoghi, dai ristoranti ai cinema, musei e palazzetti sportivi. Superando, tuttavia, l'app VerificaC19, l’obiettivo dichiarato dall’Esecutivo è quello di rendere il controllo dei Green Pass un meccanismo automatico, in modo che da evitare ritardi e code all'ingresso dei luoghi di lavoro (come evidenziato nelle risposte alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass e ambito lavorativo pubblicate il 12 ottobre 2021 sul sito del Governo). Dei 4 sistemi di verifica elencati nel DPCM il più rapido, destinato ai datori di lavoro privati, è proprio quello che si azionerà attraverso l’INPS. Il procedimento di controllo si impernia sulla tessera sanitaria (TS) e sulla piattaforma nazionale Dgc gestita da Sogei. I delegati al controllo accreditati potranno inserire nel portale INPS, anche massivamente, i codici fiscali dei dipendenti da esaminare e sarà poi l’INPS a inoltrare le richieste alla piattaforma Sogei. Le verifiche potranno essere, in quest’ultima ipotesi, effettuate in “anticipo”, anche per una lunga lista di collaboratori e le risposte giungeranno ancor prima dell’effettivo accesso sul luogo di lavoro. Un’ulteriore possibilità di verifica automatizzata, aperta a datori di lavoro pubblici e privati, è quella del software da integrare nei tornelli. Le linee guida specificano, tuttavia, che “nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore”, è possibile l’uso dell’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile. Tale alternativa è peraltro suggerita quale ulteriore verifica di un eventuale esito negativo di una delle soluzioni automatizzate. Il DPCM per il ritorno in presenza della Pubblica amministrazione, dal canto suo, afferma, che nell'organizzare i controlli devono essere utilizzate “modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy”; e ancora, il novato art. 13 al comma 13, afferma che è “fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste”. L’art. 13 al comma 14 prosegue, specificando, che nelle “more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della piattaforma nazionale”, sarà possibile avvalersi, nel periodo di transizione, dei “documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano" una delle condizioni necessarie (certificazione, tampone o avvenuta guarigione dal Covid) che danno il via libera all'ingresso del posto di lavoro. Limiti e obblighi del datore di lavoro I controlli del datore di lavoro, affinché i propri dipendenti giungano ai tornelli o all'ingresso degli uffici muniti di Green Pass, possono avvenire, come in precedenza descritto, anche in anticipo, ma comunque non prima di 48 ore. Tale limite risponde “a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all'erogazione di servizi essenziali". Una tempistica in linea con la durata del Green Pass più breve che, per chi non è vaccinato e si sottopone a un tampone antigenico ha, infatti, una validità di soli due giorni. Le linee guida però lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative conformi alla sua organizzazione. A tal proposito si sottolinea che il datore di lavoro deve redigere e diffondere all’interno dell’azienda, prima del 15 ottobre, le linee guida ad hoc nella quale descrive le modalità con cui saranno svolti i controlli. Il soggetto preposto alla verifica è il datore di lavoro che può, comunque, con un atto formale di nomina, delegare le funzioni di accertamento. Il rappresentante dell’impresa dovrà predisporre, inoltre, un modello di comunicazione da inviare, eventualmente, al Prefetto per segnalare eventuali illeciti riscontrati nel corso delle verifiche. Le aziende, anche al fine scongiurare potenziali assembramenti nell’ambito dei controlli, dovranno provvedere ad ampliare le fasce orarie di ingresso e di uscita del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro e l'inizio dell’attività lavorativa in un arco temporale più ampio. Il personale preposto al controllo dovrà vietare, al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo, l’accesso alla struttura invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo dovrà comunicare, quindi, con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l’accesso. È consentito, laddove risultassero difficoltosi i controlli all’accesso, effettuare anche verifiche a campione in misura “non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa”. Rischi per chi è senza e per chi controlla il green pass Dal 15 ottobre, coloro che saranno ancora sprovvisti di pass, non potendo accedere al luogo di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati con conseguente sospensione dello stipendio. Non sono previste sanzioni disciplinari per chi dichiara di non avere il pass; fattispecie diversa riguarda, invece, coloro che tenteranno di accedere senza esibire o confessare di non avere il certificato. In questi casi scatteranno sia gli ammonimenti disciplinari che una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Per le giornate di assenza ingiustificata dovute alla mancata presentazione del Green pass, "al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata". Inoltre, "i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio". I datori di lavoro che non attueranno adeguati protocolli di verifica del possesso del green pass, rischiano, invece, una sanzione da 400 ai 1.000 euro. Garante privacy: via libera in urgenza alle nuove modalità di verifica Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza con provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021, parere favorevole allo schema di DPCM in commento. Il provvedimento sottoposto al vaglio dell’Autorità prevede, all’art. 1, che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuata anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS. Il Garante precisa nel parere che “l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il Qr code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate” e sottolinea che i “dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa”. Il Garante, interviene anche che “per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps” specificando che “dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti”. Vaccinati senza QR code e italiani vaccinati all’estero Le persone sprovviste di Qr Code, ma regolarmente vaccinate o in linea con quanto previsto per ottenere il green pass, potranno comunque accedere al luogo di lavoro, presentando adeguata documentazione anche “in formato cartaceo” rilasciata “dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”. Anche gli italiani vaccinati all'estero avranno la possibilità di ottenere il Green Pass: il sistema Tessera Sanitaria acquisisce “i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde Covid-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività” che ne prevede l’obbligo secondo le “disposizioni vigenti”. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2021/10/13/green-pass-sistemi-controllo-automatizzato-cambia-datori-lavoro

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