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Sospensione dell’attività imprenditoriale: per quali gravi violazioni della sicurezza sul lavoro?

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 che fornisce i chiarimenti sulle novità del decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del D.Lgs. 81/2008) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. L’INL, pur riservandosi un successivo intervento alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione, anticipa le questioni di maggiore rilevanza relative alle singole fattispecie di violazione.

Potenziamento delle sinergie ispettive con i servizi di prevenzione delle ASL e adozione del provvedimento di sospensione solo a fronte della totale mancanza degli obblighi prevenzionistici. Sono queste alcuni dei chiarimenti operativi forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, emanata dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro e indirizzata al proprio personale ispettivo. A seguito delle novità introdotte dal decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021, attualmente all’esame del Parlamento per la definitiva conversione in legge), il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro. Presupposti per l’adozione del provvedimento Il nuovo testo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze: · Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; · Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto). Relativamente a quest’ultimo aspetto l’Agenzia, così come peraltro preannunciato nella circolare n. 3/2021, ha ritenuto adesso opportuno puntualizzare – per ciascuna delle tredici fattispecie elencate nell’Allegato 1 del TUSL - quali siano in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l’adozione del provvedimento cautelare. Di seguito si fornisce lo schema dei chiarimenti resi dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 4 del 9 dicembre 2021.Violazioni prevenzionistiche che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato 1, D.Lgs. n. 81/2008)

Tipologia di violazioneCondizione per l’adozione del provvedimentoCondizioni per la revoca del provvedimento
Mancata elaborazione del DVRIl provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. In aggiunta al provvedimento di sospensione, la mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (cfr. art. 29, comma 1 TUSL eccetto aziende per le quali è previsto soltanto la pena dell’arresto). · Elaborazione ed esibizione del DVR; · Pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 euro
Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischiSe il DVR non è presente sul luogo di lavoro (v. art. 29, comma 4 TUSL), il provvedimento cautelare verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. In tal caso, se il documento viene prodotto con “data certa” antecedente al provvedimento interdittivo, il personale ispettivo provvederà all’annullamento del provvedimento di sospensione impartito (ferma restando la contestazione della sanzione amministrativa da 2.457,02 a 8.108,14 euro prevista dall’art. 55, comma 5, lett. f);Revoca non necessaria
Prevenzione incendi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazioneIl provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Pianodi emergenza ed evacuazione (v. art. 46, comma 2, TUSL)· Redazione ed esibizione del PEE; · Pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 euro.
Mancata formazione ed addestramentoIl provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento ovverosia nei seguenti casi previsti dal TUSL: · Art. 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro); · Art. 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito); · Art. 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi); · Art. 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi); · Art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).· Dimostrazione quantomeno della prenotazione della formazione; · Pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato; · In ogni caso il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileIl provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLS (cfr. art. 17, co. 1 lett. b); artt. 31 e 32 del TUSL).· Esibire la documentazione che attesta la costituzione del SPP (interno o esterno) e la nomina del RSPP; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezzaIl provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, co. 1 lett. h); N.B.: L’obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di “mere forniture di materiali o attrezzature” (art. 96, comma1 bis TUSL; es. mera fornitura di calcestruzzo in cantiere).· Elaborare ed esibire il POS; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'altoLa sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati).· Fornitura ai lavoratori di idonei DPI; · Pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.
Mancanza di protezioni verso il vuotoLa sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.· Predisporre idonee protezioni verso il vuoto; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoLa sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.· Predisporre adeguate armature di sostegno; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiIl provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.· Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiIl provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. · Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica; · Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Il provvedimento verrà adottato in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.· Adottare idonee ed efficienti misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale); · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloIl provvedimento verrà adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta).· Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Provvedimenti di prescrizione obbligatoria La circolare ribadisce che, per tutte le suddette violazioni alla disciplina prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà altresì adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria previsti dagli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili a tale procedura. Impiego di lavoratori irregolari L’INL, infine, precisa che nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, l’ulteriore causa di sospensione di cui al punto 3 dell’Allegato 1 (mancata formazione ed addestramento) potrà essere adottata (con conseguente cumulo delle somme aggiuntive da versare per la relativa revoca) solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TUSL e della visita medica, ove obbligatoria.Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenzaCopyright © - Riproduzione riservata Estremo

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/10/sospensione-attivita-imprenditoriale-gravi-violazioni-sicurezza-lavoro

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