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Whistleblowing: nuovi assetti organizzativi per le imprese con le norme UE

Estensione delle tutele nel caso in cui siano segnalate non solo violazioni già commesse ma anche violazioni non ancora commesse, procedure di segnalazione interne, esterne e pubbliche in caso di ostruzionismi negli altri canali, nonché tutela del segnalante mediante scudi di riservatezza e misure di protezione anti-ritorsione. E’ quanto previsto dalla Legge di delegazione europea 2011, in vigore il 10 settembre 2022, che incarica il Governo di elaborare il decreto legislativo, di recepimento della direttiva UE 2019/1937, per l’aggiornamento della normativa italiana sul whistleblowing. Previste anche sanzioni, di natura civile, penale o amministrativa, a carico di chi non adempie agli obblighi di istituzione delle risorse da utilizzare per le segnalazioni o viola le prescrizioni a salvaguardia dei segnalanti. Come devono organizzarsi le imprese?

L’Europa rafforza il whistleblowing dando possibilità di rivolgersi ai media per denunciare illeciti e abusi, inserendo negli illeciti suscettibili di segnalazione anche i tentativi di illecito, concedendo protezione anche per chi aiuta il segnalante, nonché estendendo le misure di salvaguardia anche all’assistenza e non solo al blocco delle ritorsioni. Tutto ciò, peraltro, prevedibilmente non solo per le denunce di violazioni delle norme UE. In virtù del principio di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri, anche la disciplina italiana già vigente è destinata a un completo restyling. Sono questi, in sintesi, gli effetti combinati insieme della direttiva (UE) 2019/1937, della legge delega n. 127/2022 (che ha pianificato il recepimento della citata direttiva) e, quindi, del futuro decreto legislativo, che andrà ad aggiornare la normativa italiana sul whistleblowing e cioè del D.Lgs. 231/2001 (per le imprese) e del D.Lgs. 165/2001 (per le pubbliche amministrazioni). Certo l’Italia, grazie alla legge n. 179/2017, autrice di innesti chirurgici nei due decreti da ultimo nominati, ha già una sua parallela disciplina della segnalazione protetta di illeciti da parte di dipendenti. Peraltro, la direttiva europea imporrà di rimodellare i due corpi, anche alla luce dell’obiettivo di uniformare gli standard normativi. Ma passiamo ad illustrare i contenuti della direttiva, prima, e, poi, della legge delega, con particolare attenzione ai profili innovativi rispetto al vigente ordinamento italiano. Cosa prevede la direttiva UE La direttiva UE 2019/1937 si preoccupa di fornire ai segnalanti (o whistleblowers) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori. La direttiva si occupa in maniera diretta dei casi in cui vengano segnalate violazioni del diritto dell’Unione, in settori molto delicati, quali appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti, tutela dell’ambiente, tutela della privacy e salute pubblica. Già questo profilo basterebbe a introdurre novità nella legislazione italiana, considerata l’applicazione diretta di molte norme UE nei singoli stati. La direttiva individua il whistleblower nella persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito delle sue attività lavorative in ambito pubblico o privato, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminano o non ancora iniziato. Da un punto di vista soggettivo, il novero dei soggetti protetti, però, non si ferma ai whistleblower, visto cha la direttiva estende la coperta delle tutele anche ai cosiddetti facilitatori, e cioè coloro che assistono il whistleblower nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata ed anche a terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, e ai soggetti giuridici collegati al segnalante. Un altro punto rilevante della direttiva prescrive che le tutele sono concesse nel caso in cui siano segnalate non solo violazioni già commesse ma anche violazioni non ancora commesse, ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo, oltre ad atti od omissioni che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni e, infine, tentativi di nascondere violazioni. L’estensione alle “violazioni non ancora commesse”, se non nella legislazione delegata, quanto meno nella prassi, dovrà essere trattata con le pinze: si considerino, a questo riguardo, non solo i falsi positivi confezionati in buona fede, ma anche la possibile diffusione di condotte calunniose nella segnalazione di meri tentativi o, addirittura, di mere ideazioni. Va, dunque, bilanciato attentamente il rischio dell’impunità di malfattori (che allarga il canale delle segnalazioni) con il rischio di aprire la porta a un maccartismo d’impresa. La direttiva traccia un livello soglia per l’obbligo di istituire canali di segnalazione interni, individuandolo a carico di tutte le imprese con almeno 50 lavoratori, indipendentemente dalla natura delle loro attività. Peraltro, sono tenuti agli obblighi, anche se PMI, i soggetti che operano nel settore dei servizi finanziari esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La direttiva disegna le procedure per tre tipi di segnalazione: 1) segnalazione interna; 2) segnalazione esterna; 3) divulgazioni pubbliche (ipotesi residuale in caso di ostruzionismi negli altri canali). Si tratta di procedure che possono comportare costi e riassetti organizzativi. In particolare, al whistleblower deve essere consentito di segnalare riservatamente per iscritto e di trasmettere le segnalazioni per posta, mediante cassetta per i reclami o piattaforma online o di segnalare oralmente mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi. Inoltre, su richiesta del segnalante, dovrà essere possibile effettuare segnalazioni mediante incontri di persona con i soggetti incaricati. La segnalazione apre una procedura e al whistleblower è dovuto un riscontro, Sotto un profilo organizzativo, i canali di segnalazione potranno essere gestiti in outsourrcing oppure internamente da una persona o da un servizio designato. In ogni caso si dovrà designare una persona o un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni. Nelle procedure di segnalazioni esterne, i whistleblowers si rivolgeranno, utilizzando canali che l’impresa dovrà predisporre, ad autorità designate dagli Stati membri o a quelle competenti a livello europeo. A tutela del segnalante si prevedono scudi di riservatezza e misure di protezione anti-ritorsione. Quanto alla riservatezza la direttiva specifica l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Sono inoltre previsti specifici casi di deroga e le relative garanzie. Il quadro della disciplina è incorniciato dalla gabbia delle sanzioni, di natura civile, penale o amministrativa, a carico di chi non adempie agli obblighi di istituzione delle risorse da utilizzare per le segnalazioni o viola le prescrizioni a salvaguardia dei segnalanti ed equiparati. La legge delega L’art. 13 della legge delega n. 127/2022 incarica il Governo di scrivere il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2019/1937, nella consapevolezza che, come si legge nei lavori parlamentari, la disciplina europea è destinata ad incidere su quella nazionale italiana, a partire della legge n. 179 del 2017. Non a caso un criterio della delega impone al Governo di operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni italiane vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente. L’ordito legislativo italiano vigente, in effetti, presenta molte disarmonie con la direttiva sopra analizzata. Uno dei capitoli, di cui curare la conformità alla disciplina europea, è l’ambito interessato: nei dossier della Camera si rimarca che nelle materie su cui venga ad applicarsi la direttiva europea (segnalazioni di violazioni di norme UE), la tutela del segnalante (whistleblower) non prevede una differenziazione tra settore pubblico e settore privato, differenziazione invece presente nella legge italiana n. 179/2017. Già, a questo proposito, ci si chiede retoricamente se vi siano profili di ragionevolezza che possano sostenere la plausibilità di un doppio regime (pubblico/privato) per la segnalazione di altri tipi di violazioni. Scostamenti tra disciplina italiana previgente e direttiva UE si colgono, poi, a riguardo dell'ambito di applicazione personale (e cioè a proposito del novero di segnalanti): la direttiva europea elenca molte più categorie di soggetti protetti, compresi soggetti terzi rispetto all’impresa. Il dossier della Camera non manca di commentare che anche tale profilo, relativo ai soggetti informatori tutelati, è suscettibile di comportare una rivisitazione delle leggi italiane alla luce della nuova disciplina europea. Stessa analisi prognostica va fatta per i canali di comunicazione, interni ed esterni, delle segnalazioni, qui soprattutto con riguardo al settore privato. Sia per il settore privato sia per quello pubblico spicca, poi, la originale novità della residuale "divulgazione pubblica" (a certe condizioni) da parte del segnalante, la quale, chiosa il dossier dei lavori parlamentari, non trova riscontro nella legge italiana. Aspetto decisamente tecnico-giuridico, ma non certamente secondario, è l’allineamento dei presupposti del venir meno della tutela, così da arginare male lingue e diffamatori: se la legge italiana punisce chi segnala con dolo (sapendo che l’illecito non è tale) e con colpa (non avvedendosi, senza previsione e volontà, che non c’è illecito), la legge europea mantiene le tutele anche per i whistleblower che "abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione". Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/10/whistleblowing-assetti-organizzativi-imprese-norme-ue

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