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Fondo nuove competenze: formazione erogata anche dagli enti regionali accreditati

Con riferimento alle modalità di erogazione della formazione prevista dal Fondo nuove competenze, qualora le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli enti regionali accreditati. E’ quanto chiarito dall’ANPAL nella nota integrativa n. 4360 del 2023. Rimane comunque ferma la possibilità di fare ricorso agli enti titolati a livello nazionale. Come funziona il fondo nuove competenze? Quali sono le ulteriori indicazioni dell’ANPAL?

Il Fondo nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo - nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19 - che permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Recentemente l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha pubblicato la nota integrativa n. 4360 del 5 aprile 2023 in riferimento alle modalità di erogazione della formazione e l'attestazione delle competenze. In particolare, qualora le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli enti regionali accreditati alla formazione per erogare la formazione prevista dal Fondo nuove competenze e per rilasciare ai partecipanti l'attestazione finale, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli enti titolati a livello nazionale. Come funziona il Fondo Nuove Competenze Il Fondo Nuove Competenze, la cui disciplina è stata introdotta all’art. 88 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, rappresenta uno strumento di politica attiva del lavoro istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19 ed è stato successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR quale “quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19”. Al fine di comprenderne le finalità, giova ricordare che ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 88, il legislatore ha disposto che “al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l'emergenza epidemiologica … i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi”. Con tali misure, pertanto, si denota la volontà di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze nonché i mezzi utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo nel contempo le imprese nel processo di adeguamento ai rinnovati modelli organizzativi e produttivi. Le indicazioni della nota integrativa ANPAL n. 4360 Con la nota integrativa n. 4360 del 5 aprile 2023, avente ad oggetto le modalità di erogazione della formazione e l’attestazione delle competenze, ANPAL ha primariamente ricordato che l’avviso pubblico relativo all’attuazione del Fondo Nuove Competenze - seconda edizione - prevede al paragrafo 7, punto 5, in attuazione dell’art. 4, comma 5, del D.M. 22 settembre 2022, che “Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC” la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti richiamati al punto 1 dello medesimo paragrafo 7 “con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 [...]”. In proposito, si ritiene utile evidenziare che sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione ivi comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Inoltre, nella predetta nota n. 4360, ANPAL ha altresì evidenziato che “Ove gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro [...]” e “nei casi in cui la formazione non sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni devono essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo”. Pertanto, in ragione di quanto indicato e considerato che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti titolati in attuazione delle Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 e che gli Enti regionali accreditati alla formazione, in rapporto ai servizi formativi per i quali sono autorizzati, soggiacciono, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 13/2013, al rilascio di attestazioni conformi con quanto definito dall’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, per le specifiche finalità previste dalla norma, le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli Enti titolati a livello nazionale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/19/fondo-nuove-competenze-formazione-erogata-enti-regionali-accreditati

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