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Rider con mezzo proprio e rimborso chilometrico: in quali casi non è imponibile ai fini IRPEF

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 290/E del 2023, ha fornito chiarimenti in materia di riders e rimborso chilometrico. In particolare, ha ritenuto che il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non sia imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 290/E del 2023 si pronuncia sull’inquadramento tributario del rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il mezzo proprio per l'espletamento dell'attività lavorativa. Dopo avere richiamato gli aspetti principali della normativa, e della recente prassi, si tratterà il recente intervento pubblicato dall’Amministrazione finanziaria. Cenni sull’inquadramento normativo e di prassi dei rimborsi spese ai lavoratori Prima di entrare nell’analisi della risposta in oggetto è sicuramente utile procedere con un breve richiamo dell’inquadramento giuridico della fattispecie dei rimborsi spese ai lavoratori. Ci troviamo all’interno della categoria reddituale del reddito di lavoro dipendente, che, come noto, ai sensi dell’art. 49 del TUIR sono determinati in base al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo art. 51, comma 1, del TUIR. Con riferimento alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, si fa presente che, con la circolare n. 326/1997, paragrafo 2.1, è stato affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative. Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato ulteriormente approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, nella quale è stato chiarito che, non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente: ­ le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale); ­ le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. L’Agenzia ha avuto altresì modo di precisare nel tempo che: - in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore; - di converso, laddove il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il caso di specie trattato dalla risposta n. 290/E del 2023 L’istante, società operante nel settore del food delivery, ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo che prevede a favore dei rider, che su richiesta aziendale, utilizzano il proprio veicolo durante la loro attività lavorativa, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti una indennità a titolo di rimborso chilometrico. Il metodo di determinazione del predetto rimborso chilometrico, adottato dall’istante, si basa sulle Tabelle ACI e sulla rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo utilizzato. Il rimborso è determinato sulla base del percorso calcolato tramite Google Maps e dei chilometri calcolati attraverso l'apposita “App” aziendale. Il diritto a ricevere tale rimborso si realizza solo per l'effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione. L’Istante precisa che nel caso di specie non è presente una sede di lavoro fisica, bensì un “luogo di lavoro” che non è possibile determinare in quanto il rider è in continuo movimento per svolgere la sua attività lavorativa. Riguardo alla determinazione dell’importo del rimborso la società istante si è basata: ­ per i ciclomotori sul valore medio dei rimborsi chilometrici rilevabile dalle Tabelle ACI; ­ per le biciclette e le e­bike sul medesimo valore medio, rideterminato in proporzione rispetto al costo degli stessi veicoli. L’inquadramento contrattuale dei rider, nel caso di specie, con riferimento al rimborso chilometrico L’istante, come detto, ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale finalizzato all'inserimento dei Rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato e all'applicazione del CCNL “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”. Tale Accordo prevede che il luogo di lavoro è indicato nel contratto di assunzione e può corrispondere alla sede della società, ad un Hub aziendale, ovvero al Comune, ovvero se presente l'area metropolitana, all'interno della quale viene svolta la prestazione lavorativa. All'interno del Comune Città Metropolitana, la modifica unilaterale del luogo di inizio del lavoro non sarà in alcun modo considerata come trasferta. Inoltre, tra le varie voci retributive si prevede un “rimborso chilometrico”, riconosciuto e determinato, secondo determinati criteri, ai rider che: - su richiesta aziendale, utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti. Come detto sopra tale indennità viene calcolata automaticamente dalla Società in base al percorso tramite Google Maps; - il rimborso chilometrico è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta) e riferito ai chilometri, calcolati attraverso l'apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna. Il parere dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 290/E del 2023 L’Amministrazione finanziaria riconosce, al caso di specie, la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è necessario per lo svolgimento da parte del rider dell'attività lavorativa, tant’è vero che il possesso del predetto mezzo di trasporto costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione del rider. Altro aspetto considerato nella risposta in commento è rappresentato dal fatto che l’indennità prevista a titolo di “rimborso chilometrico” corrisposta per ristorare i rider dei costi relativi all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, durante l'orario di lavoro, abbia natura meramente risarcitoria. Inoltre, la competenza delle spese, per le quali il rimborso è erogato, è esclusivamente del datore di lavoro, essendo tali spese strettamente correlate allo svolgimento dell’attività d’impresa e non riguardando aspetti di natura personale del lavoratore. Infine, tenuto conto della peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa dei rider, l'Istante ritiene, inoltre, che alle somme in questione non possano applicarsi le disposizioni previste dall'art. 51, commi 5 e 6, del Tuir (ovvero il caso di trasferta e trasfertismo). Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che nel caso di specie il rimborso chilometrico, determinato nei termini sopra illustrati, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non sia imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari. Rimborsi chilometrici e tabelle ACI Dopo aver esaminato la risposta n. 290/E del 2023 si vuole cogliere l’occasione per richiamare sinteticamente la disciplina dei rimborsi chilometrici. Infatti, nel caso trattato, l’istante se con riferimento alle biciclette ed e-bike ha rappresentato di dover utilizzare un “valore medio, rideterminato in proporzione rispetto al costo degli stessi veicoli”, con riferimento ad autovetture e motoveicoli si è chiaramente basato sulle note tabelle ACI. Come detto, il costo chilometrico è determinato prendendo come riferimento le tariffe contenute all’interno delle predette tabelle ACI, che sono ufficialmente riconosciute dall’Amministrazione finanziaria e dall’Inps. Le tariffe in esame, pubblicate annualmente, sono facilmente reperibili sul sito internet www.aci.it alla voce “costi chilometrici”. Le tariffe sono determinate in base ai seguenti parametri: − categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone); − marca automobilistica; − tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, etc.); − periodo di utilizzo del veicolo; − chilometri percorsi annualmente. Nel caso in cui la vettura concessa non fosse presente nei documenti ACI, occorre fare riferimento al modello più simile per caratteristiche. Le tariffe ACI, calcolate in euro per Km, sono stabilite per fasce di percorrenza (es. 5.000, 10.000, 15.000 chilometri etc.). La fascia deve essere scelta sulla base della percorrenza media annua totale del veicolo, comprensiva quindi anche dell’uso personale da parte del proprietario. Il rimborso chilometrico non è soggetto a tassazione in capo al dipendente, come detto, in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa. Per effettuare il calcolo dell’ammontare di rimborso chilometrico da corrispondere al lavoratore dipendente le tabelle Aci prevedono due tipologie di costi annui di percorrenza: − proporzionali, ovvero correlati al grado di utilizzo del veicolo (esempio: carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione); − non proporzionali, ovvero svincolati dal grado di utilizzo del veicolo (esempio: assicurazione Rca, tassa automobilistica). Ai fini della determinazione del costo chilometrico l’azienda ha due possibilità: 1. riconoscere solo la parte di costi proporzionali; in questo caso il rimborso è interamente deducibile se l’autovettura rientra nella categoria dei 17 cavalli fiscali, se benzina, o 20 cavalli fiscali, se diesel; 2. riconoscere i costi proporzionali e una parte di quelli non proporzionali; in questa seconda ipotesi, i costi non proporzionali dovranno essere computati sulla base di criteri che tengano conto sia dell’utilizzo personale, sia di quello lavorativo. Ad esempio, attraverso una suddivisione in base al rapporto tra percorrenza di lavoro e quella privata oppure mediante una ripartizione regolata sul rapporto tra i giorni impiegati nelle trasferte di lavoro e quelli in cui vi sia stato utilizzo privato. Infine, si precisa che il 28 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 302 del 28/12/2022) il comunicato dell’Agenzia delle Entrate che ha reso note le tabelle elaborate dall’ACI per il 2023. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/29/rider-mezzo-proprio-rimborso-chilometrico-casi-non-imponibile-fini-irpef

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