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Taglio del cuneo fiscale: come gestirlo in busta paga

Il decreto Lavoro incrementa l’esonero contributivo, già in vigore, in favore dei lavoratori subordinati, che a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di giugno aumenterà fino a 6 o a 7 punti percentuali a seconda del livello retributivo. In attesa degli opportuni chiarimenti operativi di prassi, è possibile esaminare le regole applicative, le ipotesi di cumulo con altri esoneri, i casi particolari nonché valutare, sulla base di esempi di calcolo, l’impatto sul netto in busta della misura contributiva voluta dal legislatore per ridurre il cuneo fiscale.

Con il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), a partire dalla mensilità di paga di giugno 2023, l’esonero contributivo spettante ai lavoratori dipendenti cresce rispetto alla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), attestandosi nella misura del: - 7% (fino a maggio 2023 è il 3%) se l’imponibile ai fini previdenziali non supera 1.923 euro; - 6% (fino a maggio 2023 è il 2%) se l’imponibile a fini previdenziali non supera 2.692 euro. Cumulo con altri esoneri L’esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 con l’esonero lavoratrici madri dipendenti del settore privato. La legge di Bilancio 2022, infatti, ha previsto la spettanza di un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, applicabile per un periodo pari a 12 mesi, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro, avvenuto nel corso dell’anno 2022, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. N.B. In ogni caso, lo sgravio ex legge di Bilancio 2023 si applica sulla contribuzione in misura piena posta a carico della lavoratrice.Esempio di calcoloRetribuzione imponibile previdenziale: 1.500 euro Quota contribuzione a carico della lavoratrice: 9,19% Trattenuta contributiva c/dipendente: 137,85 euro Aliquota con esonero legge di Bilancio 2023 = 7,19% Aliquota con aggiunta sgravio madri = 4,59% - 6% = 0% Trattenuta contributiva c/dipendente = 0 euro Effetti sulla lordizzazione In assenza di indicazioni di prassi in merito, si può ragionevolmente presumere che anche nei calcoli relativi alla lordizzazione delle indennità erogate dall’INPS si debba applicare l’esonero del 6 o 7 per cento. La formula da utilizzare è la seguente:  - aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% e sgravio 6%: coefficiente pari a 100/(100 - 3,19) = 1,033  - aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% e sgravio 7%: coefficiente pari a 100/(100 - 2,19) = 1,022  - aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% e sgravio 6%: coefficiente pari a 100/(100 - 3,49) = 1,036  - aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% e sgravio 7%: coefficiente pari a 100/(100 - 2,49) = 1,026 Applicazione su elementi variabili della retribuzione La legge di Bilancio 2023 prevede che la verifica del rispetto della soglia reddituale debba essere effettuata con riferimento a ciascun mese di paga preso singolarmente: la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese. Può anche accadere che in qualche mese non sia possibile applicarla proprio in seguito al superamento del massimale di 2.692 euro.N.B. Non è in alcun modo possibile operare compensazioni di importi retributivi tra un mese e il successivo, nemmeno in caso di lavoratori con orario a part time verticale o nel caso di ore di lavoro straordinario che si intensifichino alcuni specifici periodi dell’anno. Massimale della retribuzione La disciplina di base che riguarda l’esonero contributivo prevede che la verifica del rispetto delle soglie retributive debba essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e i relativi ratei di tredicesima.Esempio di calcoloRetribuzione mensile imponibile contributivo: 2.700 euro Rateo di tredicesima: 150 euro Aliquota contributiva ordinaria c/dipendente = 9,49% Riduzione contributiva spettante: - 2% sulla retribuzione imponibile mensile = aliquota 7,49% - 3% sul rateo di tredicesima = aliquota 6,49%. Il decreto Lavoro, invece, recita letteralmente: “senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima”. Tale locuzione risulta, a parere di chi scrive, attualmente poco chiara rispetto alle procedure operative di applicazione dell’esonero: - La maggiorazione potrà essere applicata solo sulle mensilità ordinarie? - La procedura di applicazione alle mensilità aggiuntive rimarrà la medesima già in uso? - Nessun esonero contributivo sarà più applicabile a tredicesima e quattordicesima? Un opportuno chiarimento di prassi potrà sicuramente chiarire questi dubbi. Effetti sul netto in busta Riguardo alla riduzione del cuneo fiscale, cui questo intervento legislativo dichiaratamente punta, si ritiene opportuno condividere alcune riflessioni. Il vantaggio netto in busta-paga sarà un poco inferiore della misura di esonero stabilita, in quanto la minor trattenuta previdenziale comporta l’aumento dell’imponibile fiscale e, quindi, una lieve maggior ritenuta a carico del lavoratore. Questo effetto di “contenimento” è tanto più elevato, in termini assoluti, quanto più elevata è la percentuale di decontribuzione applicabile. Alcuni esempi numerici possono chiarire il concetto qui espresso.Esempio di calcolo n. 1 - Nessun esoneroRetribuzione imponibile previdenziale: 1.500 euro Quota contribuzione a carico del dipendente: 9,19% Trattenuta contributiva c/dipendente: 137,85 euro Imponibile fiscale: 1.362,15 Ritenute IRPEF e addizionali: 367,78 Netto in busta: 994,37Esempio di calcolo n. 2 - Esonero 2%Retribuzione imponibile previdenziale: 1.500 euro Quota contribuzione a carico del dipendente: 7,19% Trattenuta contributiva c/dipendente: 107,85 euro Imponibile fiscale: 1.392,15 Ritenute IRPEF e addizionali: 389,80 Netto in busta: 1.002 Risparmio per il dipendente: 7,83 (a fronte di un esonero di importo pari a 30 euro)Esempio di calcolo n. 3 - Esonero 7%Retribuzione imponibile previdenziale: 1.500 euro Quota contribuzione a carico del dipendente: 2,19% Trattenuta contributiva c/dipendente: 32,85 euro Imponibile fiscale: 1.467,15 Ritenute IRPEF e addizionali: 410,80 Netto in busta: 1.056,35Risparmio per il dipendente: 62,35 (a fronte di un esonero di importo pari a 105 euro). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/12/taglio-cuneo-fiscale-gestirlo-busta-paga

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