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Le assunzioni agevolate: un qualcosa sempre da rincorrere

Il decreto Lavoro interviene in materia di assunzioni prevedendo dei nuovi incentivi per i datori di lavoro. Nuove agevolazioni che si sommano alle precedenti, alcune ancora in attesa dell’autorizzazione UE, e che se da un lato sono attese positivamente dalle imprese dall’altro possono complicare le decisioni prendere: aspettare l’autorizzazione della Commissione o assumere subito? Più che prevedere incentivi si dovrebbe giungere ad una razionalizzazione degli stessi per avere una maggiore efficacia sul mondo del lavoro. E’ uno dei temi del 12° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 maggio 2023.

Il titolo che ho appena pensato per presentare il mio intervento al Forum One Lavoro del 25 maggio 2023 non è altro che lo “stato d’animo” che, da anni, dopo il varo della legge di Bilancio, in cui vengono a trovarsi gli operatori i quali, sulla scorta anche del “battage” dei “media” e della stampa specializzata, cercano di verificare la piena agibilità degli sgravi contributivi previsti dalle norme di riferimento. Agevolazioni per le assunzioni: questioni operative Ma, il risultato, quest’anno, come in passato, è uno soltanto: le disposizioni non sono operative in quanto occorre attendere l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione. Di qui la solita questione che turba (non poco) chi deve prendere decisioni. Assumo pagando regolarmente la contribuzione sperando che, dopo una risposta positiva di Bruxelles, posso conguagliare (come avvenuto in passato), oppure utilizzo, ad esempio, altre forme incentivanti presenti nel nostro ordinamento che hanno una natura strutturale ma che prevedono importi più bassi?

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Il nostro ordinamento è pieno di agevolazioni per le assunzioni che, sovente, si sono accavallate tra di loro. In ordine di tempo l'ultima agevolazione si rinviene nell’art. 27 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) ed è finalizzata alla collocazione incentivata dei giocavi N.E.E.T. e ad essa si farà cenno durante l’intervento. Alcune risalgono a decine di anni or sono ma sono perfettamente utilizzabili (penso, ad esempio, allo sgravio contributivo per chi assume lavoratori in CIGS da almeno tre mesi, occupato presso un’azienda in integrazione straordinaria dal almeno sei). Chi avesse voglia di documentarsi sui maggiori incentivi per l’occupazione (che sono di natura contributiva, economica, fiscale e normativa) può leggere l’inserto dal titolo “Assunzioni Agevolate” da me pubblicato, di recente, sul n. 16/2023 della rivista “Diritto & Pratica del Lavoro”. C’è una sorta di “tarlo” che, comunque, accompagna la materia degli incentivi ed è rappresentato dal fatto che le agevolazioni, di per se abbastanza complesse per la loro affettiva fruizione, vengono accompagnate da indicazioni di prassi amministrative che, lungi dal favorirne la piena e facile applicazione, tendono, talora, a complicarla: ormai ci sono, oltre che il rispetto di norme basilari come la regolarità contributiva ed il rispetto del trattamento previsto dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza e gli altri obblighi legali (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) o quelle sancite dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, anche norme specifiche di origine comunitaria (incremento occupazionale per tutta la durata del beneficio, calcolo delle U.L.A., ecc.) ma anche, interpretazioni “restrittive” da parte dell’INPS, relative al fatto che il lavoratore (magari giunto alla soglia dei 36 anni) non abbia mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche un rapporto conclusosi dopo un giorno durante il periodo di prova esclude dal beneficio!). C’è, poi, un altro “tarlo”: le agevolazioni non sono mai definitive perché se, ad esempio, nei limiti della prescrizione quinquennale, si dovesse accertare che quel lavoratore ha avuto un precedente rapporto di collaborazione con altro datore ricondotto, attraverso accertamenti ispettivi a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quel beneficio già fruito viene meno con tutte le conseguenze del caso. Razionalizzazione degli incentivi Personalmente, sono convinto che più che prevedere incentivi, sempre più sottoposti al vaglio europeo che non ha i tempi, per la complessità della norma alla quale debbono essere agganciati per rientrare nella “legittimità comunitaria”, si dovrebbe giungere ad una razionalizzazione degli stessi: faccio un solo esempio che riguarda i lavoratori in CIGS. Ad oggi, sono previsti, a mio avviso, senza logica, per i datori di lavoro che assumono, benefici particolari a seconda della loro provenienza. Mi spiego meglio: a) contribuzione del 10% per 12 mesi per un’assunzione a tempo indeterminato se il lavoratore è in integrazione salariale straordinaria da almeno tre mesi, con l’’impresa di provenienza che lo è da almeno sei (D.L.vo n. 148/1993); b) 4.030 euro quale tetto massimo pari al 50% dei complessivi contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o 12 mesi per una assunzione con contratto a termine, qualora il lavoratore sia in CIGS a seguito di accordo di ricollocazione ex art. 24-bis del D.L.vo n. 148/2015; c) contratto di apprendistato professionalizzante del tutto analogo a quello degli “over 29” fruitori del trattamento di NASPI per i lavoratori che fruiscono del trattamento di CIGS a seguito di accordo per transizione occupazionale ex art. 22-ter del D.L.vo n. 148/2015. Per costoro sarebbe possibile anche l’agevolazione del tutto analoga a quella per gli “over 36” al primo impiego a tempo indeterminato (ovviamente, senza tale ultimo requisito), ma tutto è bloccato in mancanza della autorizzazione comunitaria (che c’è stata soltanto per il primo semestre del 2022).
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/15/assunzioni-agevolate-rincorrere

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