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Equo compenso: dal 20 maggio nuove tutele per i professionisti

Entra in vigore il 20 maggio la legge n. 49 del 2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Le nuove regole sono finalizzate ad assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con enti pubblici, banche e imprese private che, sussistendo specifiche dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti. Sono nulle per legge le pattuizioni e le clausole, ad esempio, che vietano al professionista di richiedere acconti nel corso della prestazione, consentono al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati. Una sanzione può essere irrogata dall’Ordine di appartenenza al professionista che accetta un incarico contenente un compenso non equo. Quali sono le altre novità?

Entrano in vigore dal 20 maggio 2023 le nuove regole in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in applicazione della L. n. 49 del 2023. Il provvedimento normativo riguarda le prestazioni d'opera intellettuale regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore: - della Pubblica amministrazione; - delle imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie - delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

N.B. La nuova normativa non si applica, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione nè a quelle rese in favore degli agenti della riscossione.
In ogni caso, come specificato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. nell’approfondimento del 16 maggio 2023, atteso il riconoscimento legislativo dei parametri, nulla esclude che questi ultimi possano essere utilizzati anche nelle convenzioni professionali tra i professionisti e le imprese non ricomprese nell’ambito di obbligatorietà della legge sull’equo compenso. Criteri di determinazione dell’equo compenso I compensi di riferimento sono determinati: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012; b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012; c) per i professionisti non ordinistici, dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza biennale. Nullità delle clausole vessatorie Di particolare importanza è la disposizione in base alla quale sono nulle per legge le pattuizioni e le clausole che: - vietano al professionista di richiedere acconti nel corso della prestazione - consentono al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito - non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata; - attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto; - prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.
N.B. La nullità riguarda le singole clausole e non viene estesa all’intero contratto.
La legittimazione ad agire spetta al singolo professionista oppure ai consigli degli Ordini o dei collegi ed è volta ad ottenere la rideterminazione del compenso in conformità ai parametri ed il pagamento della differenza tra il compenso equo e quello corrisposto, salvo l’eventuale indennizzo a favore del professionista, di importo pari anche al doppio della differenza tra il compenso pattuito e quello versato. Parimenti può essere sanzionato dall’Ordine di appartenenza il professionista che accetta un incarico contenente un compenso non equo. Osservatorio sull’equo compenso Si prevede altresì l’istituzione, presso il ministero della Giustizia, di un Osservatorio sull’equo compenso cui sarà affidato compito di vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle regole appena approvate. Semplificazioni procedimentali Il provvedimento semplifica l’onere probatorio del professionista introducendo una presunzione semplice in base alla quale gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria. E’ inoltre consentita la class action, a difesa dei diritti individuali omogenei dei professionisti, che può essere proposta dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o dalle associazioni maggiormente rappresentative. Termini di prescrizione e parere di congruità Il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dal compimento della prestazione professionale. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione. Ai fini della rideterminazione del compenso secondo i parametri dei decreti ministeriali, il Tribunale può richiedere al professionista di acquisire dall’ordine o collegio cui è iscritto il parere di congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova delle caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Nel giudizio, il giudice può avvalersi, ove indispensabile, della consulenza tecnica. II parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio di riferimento conferisce efficacia di titolo esecutivo. Come evidenziato da un recente approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la norma appena entrata in vigore mette in luce il ruolo di garanzia dell’Ordine professionale, che realizza il soddisfacimento della fede pubblica in un contesto di piena realizzazione del principio di sussidiarietà.  Il giudizio di opposizione al parere di congruità si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/19/equo-compenso-20-maggio-nuove-tutele-professionisti

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