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Quota 103: busta paga più pesante per chi sceglie di rimanere al lavoro

Busta paga più corposa per il lavoratore che invece di avvalersi del pensionamento anticipato utilizzando quota 103 sceglie di rimanere al lavoro. E’ quanto previsto dal D.M. 21 marzo 2023 attuativo della misura introdotta dalla legge di Bilancio. In particolare, è previsto che a seguito dell'esercizio della facoltà di rinuncia alla pensione anticipata, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile e che l'importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso del D.M. 21 marzo 2023 consente di fare le prime valutazioni su un provvedimento che potrebbe assumere una qualche rilevanza nella programmazione dell’uscita dal mondo del lavoro. Si tratta della disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 286) che consente al lavoratore che potrebbe avvalersi del pensionamento anticipato utilizzando quota 103 di rimanere, invece, al lavoro con una busta paga più pesante dovuta rinunciando alla trattenuta contributiva ed al correlato accredito pensionistico. Quota 103 Per l’effettivo esercizio di questa scelta sarà necessaria la circolare operativa diramata dall’INPS ma è una opportunità che vale la pena di considerare. Il lavoratore dipendente che ha compiuto i 62 anni di età e che nel corso dell’anno 2023 maturi almeno 41 anni di anzianità contributiva può scegliere fra le seguenti alternative: 1. proseguire tranquillamente e senza variazioni il rapporto di lavoro in essere; 2. scegliere il pensionamento anticipato avvalendosi delle regole stabilite per chi intende avvalersi di quota 103; 3. rimanere al lavoro optando per la rinuncia all’accredito ai fini pensionistici della quota contributiva a suo carico. Quanto alla scelta n. 2 si segnala che l’INPS ha aggiornato le procedure per la presentazione della domanda per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS e alla Gestione separata. Con il messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023 l’Istituto ha precisato che le domande possono essere presentate direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”; utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge; chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Con la circolare n. 27 del 10 marzo l’INPS ha sottolineato il diverso regime delle decorrenze che ha interessato i lavoratori a seconda del settore di appartenenza. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Se maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra). I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. Se maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023. Rileva ai fini della scelta che il trattamento pensionistico mensile spettante non può essere superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente pari, per il 2023, a 2.818,70 euro. Rileva altresì l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. La scelta di rimanere al lavoro Scartata l’ipotesi del pensionamento la scelta rimane fra il punto 1 e il punto 3. A tal fine è utile sottolineare che il richiamato D.M 21 marzo 2023 sancisce che: - a seguito dell'esercizio della facoltà di rinuncia di cui al comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile; - l'importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore; - le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali; - nel caso in cui parte dell’importo relativo alla trattenuta sia fiscalizzata, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi rimasto a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche. Potrebbe essere, quest’ultimo punto, il caso della quota di trattenuta che compongono il cuneo fiscale che alleggerisce il carico contributivo per i dipendenti la cui retribuzione non supera i 35.000 euro annui per il quale è, appunto, previsto il mantenimento del correlato riconoscimento ai fini dell’accredito nella posizione previdenziale del lavoratore. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/20/quota-103-busta-paga-pesante-sceglie-rimanere-lavoro

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