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Fringe benefit: doppio limite per l’utilizzo fino a 3.000 euro

Il Legislatore, con il decreto Lavoro, ripercorre quanto fatto nel 2022 per i fringe benefit ampliando la soglia fino a 3.000 euro, ma con un doppio limite. Il beneficio, infatti, vale solo il periodo d’imposta 2023 e riguarda i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. Nello specifico, non concorrono a formare il reddito, fino a questa soglia, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Il lavoratore per godere del beneficio, che ricordiamo è eventuale, deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesti di averne diritto ed in specifico indichi il codice fiscale dei figli. Cosa succede nel caso in cui in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al nuovo limite?

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) contiene l’art. 40 rubricato “Misure fiscali per il welfare aziendale”. Un titolo non proprio azzeccato in quanto non si occupa nella realtà di welfare ma dei cosiddetti fringe benefit, esattamente del comma 3 dell’art. 51 (prima parte del terzo periodo) del TUIR (D.P.R. N. 917/1896) che recita “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro n.d.r.); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.” Nuovo limite di esenzione fino a 3.000 euro Il testo della norma non viene modificato ma viene integrato (il testo utilizza il termine deroga) con la previsione di un ampliamento dell’importo fino ad arrivare a 3.000 euro di esenzione. Non concorrono a formare il reddito, fino a questa soglia, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Ricordiamo al riguardo che, in relazione all’armonizzazione delle basi fiscali ed imponibili previste dal D.Lgs. n. 314/1997 che ha fissato un principio secondo il quale l’assoggettamento a prelievo contributivo del reddito di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile individuata ai fini fiscali, fatte salve alcune specifiche eccezioni disciplinate dal provvedimento stesso (come quelle previste dall’art. 51 del TUIR), il tetto dei 3.000 euro vale anche per i contributi. Ciò significa che la somma non sarà imponibile anche contributivamente fino a questo valore. Questa deroga però ha un doppio limite: è temporanea, ed infatti riguarda solo il periodo d’imposta 2023, ed ha una ristretta cerchia di possibili utilizzatori, riguardando i soli lavoratori dipendenti con figli a carico (anche se nati fuori del matrimonio ma riconosciuti, i figli adottivi o affidati). Costoro debbono però trovarsi nelle condizioni previste dallo stesso TUIR ovvero devono essere a carico del lavoratore. Si è a carico a condizione che si possieda un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalia Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Su questo tema è importante ricordare alcune cose che spesso si dimenticano: la prima è che il datore di lavoro non è obbligato a concedere quanto previsto dal comma 3 dell’art. 51. Il limite si applica solo ed esclusivamente in presenza dell’erogazione dei beni e servizi in natura dovuti per liberalità od obbligo contrattuale di primo o secondo livello. Il tetto riguarda complessivamente tutti i beni e servizi offerti (quindi includendo ad esempio il pacco di Natale od i buoni carburante). A questo proposito è necessario tener presente quanto stabilito dalla circolare n. 35/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate che ci ricorda che ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Cosa succede se si supera il limite massimo A questo bisogna aggiungere un altro elemento (limiti dell’estensione dell’importo), che sempre la circolare n. 35/E chiarisce relativamente al bonus 600 euro. Applicando la circolare in maniera analoga anche alla norma che stiamo commentando, possiamo dire che la deroga riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare con ciò alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. Dunque, nel caso in cui in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite (nel nostro caso appunto i 3.000 euro), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al limite. Dunque, se si supera l’importo anche di un solo centesimo tutta la somma (3.000 euro e oltre) sarà soggetta a contributi e trattenute IRPEF. La deroga è chiaramente prevista alle condizioni sin qui espresse perché l’art. 40 del D.L. n. 48/2023 ribadisce al comma 2 che resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 3, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate (esistenza di figli a carico). Procedure operative Nella parte finale vengono indicate le procedure operative che secondo il decreto legge devono essere applicate. La prima prevede che il lavoratore per godere del beneficio, che ricordiamo è eventuale, deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesti di averne diritto ed in specifico indichi il codice fiscale dei figli. In più viene richiesto al datore di lavoro di attuare il beneficio inviando una informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (se presenti). Interpretando letteralmente il testo significa che non sono coinvolte le rappresentanze sindacali aziendali e che ad esse non deve essere inviata alcuna comunicazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/24/fringe-benefit-doppio-limite-utilizzo-3-000-euro

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