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Piano attestato di risanamento: perché conviene farlo

Il piano attestato di risanamento può essere presentato da un imprenditore in stato di crisi o insolvenza. Il codice della crisi ne dispone il contenuto minimo anche con riferimento alla tempistica delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. Il piano deve infatti contenere la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le principali cause della crisi, le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, gli apporti di finanza nuova, i tempi delle azioni da compiersi, il piano industriale. Ma perché un imprenditore dovrebbe scegliere di redigere il piano attestato di risanamento? Quali sono i vantaggi?

In applicazione di quanto previsto dall’art. 5 c. 1, lett. e), legge n. 155/2017, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza e all’esito del quale è stato prodotto il D.Lgs. n. 14/2019 (il “CCI”), è stata introdotta all’art. 56 CCI una compiuta disciplina dei piani attestati di risanamento. Nel corso della vigenza della legge fallimentare, questo istituto era regolamentato esclusivamente negli effetti, nell’ambito delle esenzioni all’azione revocatoria fallimentare. La sua positivizzazione ha consentito di risolvere alcuni dubbi relativi all’applicazione pratica di detto istituto nonché ha introdotto regole comuni da rispettare nella elaborazione di detti piani. L’art. 56, CCI, innanzitutto, prevede che il piano attestato di risanamento può essere presentato da un imprenditore in stato di crisi o insolvenza. La relazione illustrativa al CCI (“Relazione Illustrativa”) chiarisce che la legittimazione è attribuita, in tal modo, altresì all’imprenditore non commerciale.

Questo piano che viene predisposto deve essere rivolto ai creditori e deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria. Secondo la relazione illustrativa, il piano attestato di risanamento è uno strumento di regolazione della crisi riservato alle sole ipotesi di continuità aziendale.
Qual è il contenuto del piano attestato di risanamento In linea con quanto previsto nell’art. 5, c. 1, lett. e), legge n. 155/2017, la norma precisa poi che il piano deve avere data certa, anche al fine dell’esenzione da revocatoria, in caso di successiva liquidazione giudiziale. Al fine di scongiurare condotte opportunistiche o collusive, l’art. 56 co. 5 CCI prevede che anche gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa. La disposizione prevista dal CCI è particolarmente innovativa perché per la prima volta viene definito il contenuto minimo obbligatorio del piano, anche con riferimento alla tempistica delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. In particolare, il piano deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; b) le principali cause della crisi; c) le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; d) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; e) gli apporti di finanza nuova; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto; g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Elemento fondamentale di questo istituto è la presenza di un’attestazione da parte di un professionista dotato dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2 c. 1, lett. o), CCI. L’art. 56 c. 3, CCI prevede infatti che questi debba presentare una relazione attestante la veridicità dei dati aziendali forniti dal debitore e la fattibilità economica del piano presentato. Il piano attestato di risanamento, inoltre, ai sensi dell’art. 284, CCI può essere usato anche come strumento di regolazione della crisi di un gruppo di imprese. In particolare, la disposizione prevede che “il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell’art. 56, c. 2, CCI, devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna”. In detto contesto, il professionista indipendente deve attestare non solo la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani ma altresì le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa nonché la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo. L’attestazione deve contenere anche le informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese. Quali sono i vantaggi di utilizzare il piano attestato di risanamento Un primo vantaggio derivante dall’utilizzo del piano attestato di risanamento è quello derivante dalla riservatezza di questo strumento: difatti, il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori in esecuzione di detto piano vengono pubblicati nel registro delle imprese soltanto su richiesta del debitore. La pubblicazione del piano è accompagnata dal vantaggio fiscale derivante dall’art. 88, c. 4, ter, TUIR che prevede “l’esenzione da imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti a seguito dell’esecuzione di un piano di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese. In particolare, l’importo non tassato è pari alla parte che eccede la sommatoria di: perdite, pregresse e di periodo; deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’Ace; interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati”. Un altro vantaggio derivante dalla predisposizione di un piano attestato di risanamento è quello di godere del beneficio dell’esenzione dall’azione revocatoria. Infatti, l’art. 166, c. 3, lett. d), CCI prevede che non sono soggetti all’azione revocatoria né fallimentare né ordinaria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all’art. 56 o di cui all’art. 284 e in esso indicati, salvo il caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. Infine, ai sensi dell’art. 324, CCI, i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione degli accordi in esecuzione del piano attestato non possono costituire atti sulla base del quale far derivare in capo all’imprenditore una responsabilità penale per bancarotta semplice o preferenziale ai sensi degli artt. 322 c. 3 e 323, CCI. Perché redigere il piano attestato di risanamento dopo un accordo con i creditori La società per azioni Alfa, a causa di un investimento il cui ritorno è stato ben inferiore rispetto a quello preventivato, si trova in uno stato di forte indebitamento nei confronti di alcuni istituti di credito dai quali si era finanziato per realizzare il succitato investimento. Questa situazione non ha provocato né inadempimenti né tantomeno ritardi nei pagamenti delle fatture nei confronti dei fornitori, tuttavia, l’amministratore è preoccupato per la futura solvibilità dell’impresa. Pertanto, quest’ultimo decide di convocare gli istituti di credito per concordare con loro una dilazione di pagamento delle rate del finanziamento in precedenza erogato a fronte della concessione di alcune ipoteche sui beni immobili dell’impresa. Nel timore che questo accordo, e la concessione di queste garanzie, possa successivamente essere oggetto di azione revocatoria nonché, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, essere valutato ai fini della configurazione di un reato di bancarotta semplice o preferenziale allora l’imprenditore decide di redigere un piano di risanamento con il contenuto di cui all’art. 56, c. 2, CCI munito di attestazione di un professionista indipendente all’uopo nominato. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/27/piano-attestato-risanamento-conviene-farlo

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