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Nuova CIG in deroga: quali sono le condizioni per poterla utilizzare

Il Governo, con il decreto Lavoro, ha introdotto una possibile richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga riferita a eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione. Destinatarie della misura sono le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale ovvero che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione. Per la fruizione occorre, tuttavia, rispettare alcune condizioni: il completo utilizzo degli ammortizzatori ordinari e straordinari di cui al D.Lgs n. 148/2015 e che la motivazione alla base della richiesta della deroga sia riferibile alla salvaguardia del livello occupazionale. Dalla lettura dell’art. 30 del D.L. n. 48/2023 emergono alcune questioni operative. La cassa in deroga è richiedibile da ogni impresa anche qualora si trovi in stato di liquidazione?

Con la pubblicazione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) l’attuale esecutivo è voluto invenire, sempre a mezzo di decretazione emergenziale, su diversi istituti, molto sensibili, che compongo in parte il panorama lavoristico del bel paese. In tema di ammortizzatori sociali, si deve rilevare come l’art. 30 del decreto Lavoro ha introdotto una possibile richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga riferita a “eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione”. Non si tratta della prima volta. Senza dover scomodare periodi davvero difficili della vita imprenditoriale ed economica italiana (si pensi alla grande crisi recessione del 2019 - 2013), basti considerare le previsioni della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) il cui art. 2 comma 64 considerava la cassa in deroga, quale strumento per arrivare alla attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, concessa sulla base di “specifici accordi governativi”. Successivamente, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 83473 del 2014 dettava “nuovi criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga” a riprova del fatto che il sussidio al reddito in deroga non deve ritenersi una componente eccezionale della costellazione di ammortizzatori, ma quasi una regola. Le novità del decreto Lavoro per la cassa integrazione Il decreto Lavoro, quasi in continuità con le precedenti norme in materia, identifica come destinatari della cassa in deroga quelle aziende “che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale” ovvero “che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione” inizialmente previsti per ragioni afferenti ad una prolungata indisponibilità dei locali aziendali e, in ogni caso, per cause non imputabili al datore di lavoro. Analogamente alle previsioni di cui al 2014 e in linea con la finalità dello strumento, vengono ammesse a tale beneficio esclusivamente le società che abbiano fronteggiato, per cause non imputabili all’imprenditore, situazioni “di perdurante crisi aziendale”. Forse, chissà, anche a causa del COVID. Oltre alle condizioni soggettive per l’utilizzo di questo intervento di sostegno al reddito (perdurante crisi aziendale, non essere stati in grado di dare completa attuazione, nel 2022, ai piani di riorganizzatone e ristrutturazione), i datori di lavoro che potranno azionarlo dovranno dimostrare: 1) il completo utilizzo degli ammortizzatori ordinari e straordinari di cui al D.Lgs n. 148/2015. In tal senso deve rilevarsi come l’art. 30 in parola autorizzi il Ministero a concedere “in deroga agli articoli 4 e 24 del D.Lgs n. 148/2015” (ovvero terminati i n. 24 mesi e/o n. 36 mesi, a seconda della presenza del contratto di solidarietà, nell’arco di un quinquennio mobile) il sostengo al reddito previsto dal decreto Lavoro; 2) che la motivazione alla base della richiesta della deroga in trattazione sia riferibile ad un interesse superiore, ovvero “salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti”. Non solo: per quanto il trattamento derogatorio sia previsto con termine al 31 dicembre 2023, il dossier della Camera Senato del 09 maggio 2023 n°685, già ritiene possibile ammettere “in continuità con le tutela già autorizzate e, quindi, anche con effetto retroattivo” l’utilizzo della cassa derogatoria (nel limite delle risorse stanziate). Questioni operative La lettura dell’art. 30 del decreto Lavoro ci consente, considerate le esperienze pregresse, di ritenere fondamentali i futuri chiarimenti che dovranno, giocoforza, essere pubblicati dal Ministero del Lavoro. Basti pensare a questo: 1) La cassa in deroga di cui al decreto in discussione è richiedibile da ogni impresa (anche qualora, cita la norma, si “trovi in stato di liquidazione”). Pertanto, vi è da chiedersi se una azienda, in perdurante stato di crisi aziendale, che ha terminato ogni ammortizzatore sociale ordinaristico, magari posta in liquidazione (non è chiaro se anche giudiziale o meno), debba provare un concetto di “ripresa certa o possibile” delle attività, presupposto tipico per la legittima autorizzazione di misure di sostegno al reddito di cui al D.Lgs 148/2015. Forse il concetto di deroga, potrebbe estendersi non tanto (o non solo) ai limiti temporali (art 4 e 22 d.lgs 148/2015) ma anche ai presupposti normativi, purchè si ravveda la possibilità di salvaguardare l’occupazione. 2) Non solo. L’art 30 in parola sembra non considerare le prerogative disposte da un'altra norma, eccezionale ma reiterata nel tempo (da ultimo con la Legge n. 197/2022 art 1 comma 329 per quanto al 2023), ovvero il D.L. n. 109/2018 art. 44 (decreto Genova). Tale norma, peraltro, esordisce precisando “in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” ed istituisce un ulteriore ammortizzatore sociale (cassa straordinaria) per n. 12 mesi, nei limiti dei fondi destinati, con presupposti però diversi dal decreto Lavoro. Il decreto Genova, in effetti, vede la sua collocazione nelle imprese, persino sottoposte a procedura fallimentare o a liquidazione giudiziale ex D.L. n. 14/2019 e s.m.i., che possano ipotizzare cessioni (con salvaguardia occupazionale), politiche attive poste in essere dalle singole regioni o reindustrializzazione del sito produttivo. Seppur differenti, il focus rimane sempre quella della tutela all’occupazione. Se la cassa Genova o la cassa in deroga ex art. 30 decreto Lavoro saranno compatibili o alternative, lo potrà precisare solo il Ministero; Sarà compatibile o no la cassa in deroga qui licenziata con l’apertura di procedure di licenziamento collettivo, magari inevitabili visto che le aziende destinatarie della stessa potrebbero essere prossime ad un epilogo delle attività, stante il perdurare della crisi? Di primo acchito si direbbe di no, vista la necessità di salvaguardare l’occupazione (requisito che potere rappresentare un limite alla concessione dell’istituto in discussione); Il tutto, da ricordare, che durante la fruizione di integrazioni al reddito (fatta eccezione per il decreto Genova nei limiti delle risorse stanziate) matura, per intero il trattamento di fine rapporto ex art 2120 c.c. (con versamento, se del caso, al fondo tesoreria INPS). Attendiamo dunque i chiarimenti necessari. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/29/nuova-cig-deroga-condizioni-poterla-utilizzare

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