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Assegno di inclusione: cambiano le caratteristiche dell’offerta di lavoro non rifiutabile

Arrivano i primi correttivi al decreto Lavoro. La Commissione Affari sociali del Senato, nella seduta del 6 giugno, ha approvato un emendamento che modifica la disciplina dell’assegno di inclusione. In particolare, viene aggiunta la condizione secondo la quale i beneficiari dell’assegno di inclusione sono tenuti ad accettare l’offerta di lavoro anche qualora il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Accantonati, invece, gli emendamenti sui fringe benefit e sulla proroga dello smart working.

Ritocchi alla disciplina dell’assegno di inclusione. I correttivi arrivano da alcuni emendamenti relativi al decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) approvati dalla Commissione Affari Sociali del Senato nel corso della seduta del 6 giugno 2023. La disciplina attuale dell’assegno di inclusione La disciplina dell’assegno di inclusione è dettata dall’art. 1 all’art. 13. Tale nuova misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e sostituirà il reddito di cittadinanza. Sarà fruibile dai nuclei familiari, previa presentazione di domanda all’INPS, composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, in possesso di specifici requisiti di economici, tra i quali: - ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (7.560 euro in particolari casi) moltiplicati per la scala di equivalenza; - un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro. Inoltre, non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Per ricevere il beneficio economico è necessario effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Il nucleo familiare sarà avviato ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, definito nell’ambito di uno o più progetti, finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”. Con riferimento agli obblighi gravanti sui beneficiari, ai sensi dell’art. 9 il componente del nucleo familiare percettore dell'assegno di inclusione è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche: a) si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale; b) si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; c) preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi; d) si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto. Novità in arrivo per l’offerta di lavoro non rifiutabile Con un emendamento (9.14, testo 2) approvato dalla Commissione Affari Sociali del Senato nel corso della seduta del 6 giugno 2023 si interviene sulla predetta lettera d). In particolare, viene aggiunta la condizione secondo la quale i beneficiari dell’assegno di inclusione sono tenuti ad accettare l’offerta di lavoro anche qualora il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. A seguito della modifica, quindi il soggetto attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche: a) si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale; b) si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; c) preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi; d) si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Emendamenti accantonati Accantonati gli emendamenti sui fringe benefit e sulla proroga dello smart working. Per quanto riguarda i fringe benefit, l’idea è di aumentare il limite a 1.000 euro per tutti e di prevedere una maggiorazione di 660 euro per ogni figlio, fino ad un massimo di 3. Per lo smart working, in scadenza il 30 giugno 2023, si sta ragionando di prorogarlo solo per i lavoratori fragili e non invece per i genitori con figli under 14. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/07/assegno-inclusione-cambiano-caratteristiche-offerta-lavoro-non-rifiutabile

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