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Decreto Lavoro: gli ultimi emendamenti approvati. Nessuna modifica per i fringe benefit

Novità per il supporto per la formazione e il lavoro in favore delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa in condizione di povertà, ma che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione sociale. La modifica arriva con gli ultimi emendamenti al decreto Lavoro approvati dalla Commissioni Affari sociali del Senato. La conclusione dei lavori ha portato all’abrogazione dell’emendamento precedentemente approvato che prevedeva la decontribuzione totale per 3 anni per chi assume o stabilizza badanti. I lavori della Commissione non hanno apportato nessuna modifica sui fringe benefit, che restano esentasse fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli. Per problemi di copertura, resta in stand by la proroga dello smart working per lavoratori fragili dipendenti pubblici, in scadenza al 30 giugno 2023.

La Commissione Affari sociali del Senato nella seduta del 15 giugno 2023 ha concluso i lavori sul disegno di legge di conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), conferendo mandato al relatore a riferire in Assemblea. Il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Aula il 20 giugno 2023. Con gli ultimi emendamenti approvati sono stati abrogati alcuni correttivi che nelle precedenti sedute avevano ottenuto il via libera. I lavori si sono conclusi senza modifiche per i fringe benefit. Novità per il supporto per la formazione e il lavoro Tra i correttivi approvati dalla Commissione nella seduta del 15 giugno 2023, è passato un emendamento (12.14, testo 2) che apporta novità per il supporto per la formazione e il lavoro in favore delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, in condizione di povertà ma che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione sociale, disciplinato dall’art. 12. Tale strumento, che partirà dal 1° settembre 2023, è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, compresi il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Il Supporto per la formazione e il lavoro è riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione o che fanno parte di nuclei che percepiscono tale assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa Inoltre, tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti: - un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui; - un valore del reddito familiare e del patrimonio immobiliare e mobiliare rientrante nei limiti fissati per l’accesso all’assegno di inclusione dall’art. 2, comma 2. Come per l’assegno di inclusione, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di determinate erogazioni, mentre i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine; - essere cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno, anche permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale e essere, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo; - non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di autoveicoli, navi o imbarcazioni aventi determinate caratteristiche; - non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; - non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il Supporto per la formazione e il lavoro viene richiesto dall’interessato all’INPS con modalità telematiche ed il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma presente nell’istituendo SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, di cui all’articolo 5) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Con l’emendamento approvato dalla Commissione viene riscritto il comma 7, che disciplina l’indennità riconosciuta a chi parteciperà ai programmi di formazione. Secondo la nuova formulazione della disposizione, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma presente nell’istituendo SIISL, ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. Emendamenti abrogati La conclusione dei lavori ha portato anche l’abrogazione di alcuni emendamenti approvati precedentemente. In particolare, a seguito dei rilievi della Commissione Bilancio, è stato soppresso l’emendamento che prevedeva la decontribuzione totale per 3 anni per chi assume o stabilizza badanti. È stato anche abrogato l'emendamento che prevedeva l'integrazione di meccanismi di sicurezza nei macchinari per garantirne lo spegnimento in caso di contatti o utilizzi anomali. In stand by la proroga dello smart working per gli statali Per problemi di copertura, resta in stand by la proroga dello smart working per lavoratori fragili dipendenti pubblici, in scadenza al 30 giugno 2023. A seguito dei lavori della Commissione, pertanto, il testo del decreto che approderà in Aula il 20 giugno, contiene la conferma fino al 31 dicembre 2023 solo dello smart working per i soggetti fragili e i lavoratori con figli under 14 del settore privato. Confermata la disciplina sui fringe benefit I lavori della Commissione non hanno apportato nessuna modifica alla disposizione sui fringe benefit di cui all’art. 40. Pertanto, come previsto nella formulazione originaria, in via eccezionale per il periodo d’imposta 2023, in deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR, la soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefits che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente è aumentata fino a 3.000 euro con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Rientrano nella soglia di 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Per i lavoratori dipendenti, che non hanno figli fiscalmente a carico, resta fermo il regime generale di esenzione fissato dal Tuir all’art. 51, comma 3, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i beni e servizi erogati dal datore di lavoro, se la soglia annua del valore non supera di 258,23 euro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/16/decreto-lavoro-ultimi-emendamenti-approvati-modifica-fringe-benefit

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