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Assicurazioni: la determinazione delle riserve tecniche

Entra in vigore il 21 giugno 2023 il provvedimento n. 132 del 6 giugno 2023 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni recante modifiche e integrazioni al regolamento concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche tenendo conto dell'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1°pilastro) che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2023.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2023, il provvedimento n. 132 del 6 giugno 2023 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni recante modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis, del decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1°pilastro). Le modifiche riguardano in particolare le disposizioni in materia di contratto. Viene infatti specificato che:- in materia di limiti di un contratto, le imprese considerano i limiti di un contratto non come una scadenza, ma come distinzione tra premi e obbligazioni che appartengono al contratto e premi e obbligazioni che non appartengono al contratto. I flussi di cassa relativi a premi e obbligazioni che appartengono al contratto sono proiettati sulla base di ipotesi realistiche;- in materia di scomposizione del contratto, è possibile scomporre un contratto se e solo se due o più parti del contratto sono equivalenti, in termini di rischio, a due o più contratti che potrebbero essere venduti separatamente. Due contratti sono considerati equivalenti in termini di rischio se non si riscontrano differenze negli aspetti economici in relazione al rischio assicurativo o finanziario sostenuto dall'impresa. Inoltre il decreto ha abrogato l’articolo 8 al regolamento IVASS n. 18 del 15marzo 2016 relativo all’identificazione di un effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto, per inserire tre nuovi articoli. precisamente: - l’Art. 8-bis “Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto”; - l’Art. 8-ter “Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto”; - l’Art. 8-quater “Riesame dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria”. Il decreto tra l’altro, disciplina nel dettaglio la determinazione delle riserve tecniche, evidenziandone i seguenti aspetti: - la rilevanza della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche. L'impresa formula ipotesi e utilizza il giudizio esperto tenendo conto, in particolare, della loro rilevanza e dell'impatto che deriva dal loro utilizzo; - la governance della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche. L'impresa garantisce che ogni formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto si conformino a un processo convalidato e documentato; - la comunicazione e incertezza nella formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche. L'impresa garantisce che le procedure concernenti le ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la selezione delle ipotesi, cerchino specificamente di ridurre il rischio di fraintendimenti o errori di comunicazione tra tutte le diverse funzioni coinvolte nella definizione di tali ipotesi; - la documentazione della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche. L'impresa documenta la procedura di formulazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale che la procedura risulti trasparente; - la convalida della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche. L'impresa garantisce la convalida della procedura per la selezione delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto. Copyright © - Riproduzione riservata

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, provvedimento 06/06/2023 n. 132 (Gazzetta Ufficiale del 20/06/2023, n. 142)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/21/assicurazioni-determinazione-riserve-tecniche

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