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Lavoratori con malattie oncologiche: novità per il congedo sulla conservazione del posto di lavoro

Fornire una risposta alle aspettative dei lavoratori affetti da malattia oncologica per facilitare il reinserimento nel luogo di lavoro. E’ quanto previsto dalle proposte di legge C. 153, C. 202 e C. 844. In particolare, si riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, la cui fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Durante il congedo la lavoratrice- lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa Cosa è previsto per i lavoratori autonomi? Come viene disciplinato il lavoro agile?

Sono in corso nell’attuale Commissione Lavoro della Camera dei Deputati le audizioni su proposte di legge per intervenire sulle norme che migliorano la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori affetti da patologie gravi. Dall’ottobre 2022 al maggio 2023 sono infatti state depositate le proposte di legge - C. 153, C. 202 e C. 844 che recano disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche. La proposta C. 1128 reca, invece, una delega al Governo sulla medesima materia, in particolare volta alla modifica e all'integrazione della normativa relativa al diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie che comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, nonché all'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti dalle medesime patologie. Periodo di comporto e licenziamento del lavoratore Previsto dalla normativa in essere, una volta scaduto il periodo di comporto, se la lavoratrice/ lavoratore non rientra al lavoro, è facoltà del datore di lavoro di procedere al licenziamento, senza necessità di alcuna motivazione ulteriore rispetto al superamento di tale termine. Si tratta ovviamente di una facoltà e non di un obbligo per il datore di lavoro. Una volta superato il periodo di comporto, le uniche possibilità per la lavoratrice e il lavoratore sono rappresentate, laddove previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, dalla richiesta dell’aspettativa non retribuita e, successivamente, dalla fruizione delle eventuali ferie maturate. Si tratta, in ogni caso, di circostanze e soluzioni che rendono ancor più precaria e gravosa la condizione di lavoratori che già sono pesantemente colpiti nel bene primario della salute e che, soprattutto, denotano un inaccettabile anacronismo del nostro ordinamento, che non sembra tener conto dei progressi della scienza medica. Lavoratori affetti da malattie oncologiche L’esame delle proposte di legge presentate in materia, può arrivare alla convergenza di tutte le forze politiche su una soluzione che offra finalmente una risposta alle legittime aspettative di tali lavoratori affetti da patologie gravi ed è un provvedimento che rappresenta una soluzione per una condizione complessa e delicata, quella delle lavoratrici e dei lavoratori che durante il proprio percorso professionale e di vita incontrano la malattia oncologica. L’Associazione italiana registri tumori stima che in Italia, ogni giorno, si scoprano circa mille nuovi casi di cancro, 377.000 nuove diagnosi di tumore ogni anno, di cui 195.000 riguardano uomini e 182.000 donne. Proprio partendo dalla lettura combinata degli articoli 32 e 38 della Costituzione, si giunge alla definizione di norme novellate che assicurino la continuità della retribuzione o l’erogazione di un’indennità equivalente e la conservazione del posto di lavoro. Strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici sopravvissuti, come intitola il Piano europeo di lotta contro il cancro presentato nel 2021. Il Piano europeo di lotta contro il cancro mira non solo a garantire che i pazienti oncologici sopravvivano alla malattia, ma che vivano una vita lunga e soddisfacente, senza discriminazioni e ostacoli iniqui. I sopravvissuti al cancro incontrano anche ostacoli sul lavoro e gli studi indicano che la situazione professionale delle persone a cui viene diagnosticato il cancro spesso peggiora sensibilmente anni dopo la diagnosi. Le misure per facilitare l’integrazione sociale e il reinserimento nel luogo di lavoro, compresa una valutazione iniziale e l’adattamento delle condizioni di lavoro per i malati di cancro, devono essere parti integranti del percorso dei pazienti. Le malattie oncologiche e quelle croniche e invalidanti richiedono quindi, peraltro come dettato dal recepimento del Piano italiano oncologico del 2023 e finanziato tramite il decreto Milleproroghe Ministero Salute gennaio 2023 per 50 milioni spalmati in un arco temporale, che provveda oltre a una cura medica, un intervento del sistema di protezione e promozione sociale, che sia comprensivo, totale, ampliato e universalistico. Si ritiene quindi che gli elementi di novità introdotti, l’ampliamento del periodo di comporto e gli ulteriori giorni di permesso retribuito anche per il lavoro privato, vadano in questa direzione anche per rendere omogeneo il trattamento tra lavoratori e lavoratrici pubblici e privati. Inoltre la scrivente ritiene necessario, nell’illustrare le proposte di legge, per non gravare sulle risorse delle imprese che agli oneri si provvede mediante corrispondente Fondo del Bilancio dello Stato per gli anni 2024/2025 e autorizzando il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ;successivamente con adeguato monitoraggio con i Fondi del Piano nazionale Oncologico ( decreto Milleproroghe Ministero Salute gennaio 2023) . Con apposita Convenzione INAIL e Istituti di cura e ricerca promossa dal Ministero del Lavoro e Politica Sociale, Ministero della Sanità poiché la materia in oggetto rientra nelle funzioni delegate a INAIL, quale istituto provvisto di fondi per la prevenzione e la cura delle patologie inerenti la vita lavorativa delle persone. Le ultime proposte di legge Nella XVIII legislatura la Commissione XI Lavoro ha esaminato cinque proposte di legge vertenti su materia analoga (C. 2098, C. 2247, C. 2392, C. 2478 e C. 2540), adottando un testo unificato (T.U. 2098 e abb.), il cui esame in Assemblea ha avuto inizio nel mese di luglio 2022, senza tuttavia concludersi. Le tre ultime pdl riconoscono in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche - certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, che ha in cura il lavoratore, individuate (limitatamente a quelle invalidanti e quelle croniche) con apposito decreto del Ministro della salute - il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (quali, dunque, i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio, descritti nel paragrafo "Normativa vigente"). Durante il congedo la lavoratrice- lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Le pdl C. 202 e C. 844 prevedono che tale congedo non sia computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, mentre la pdl C. 153 dispone che esso sia coperto da contribuzione figurativa nella misura di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 15/2022, in base al quale tale contribuzione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Tutte le pdl riconoscono comunque al lavoratore dipendente la possibilità di procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (articolo 1, comma 1, quinto periodo, C. 153, C. 202 e C. 844). Sono poi fatte salve norme di maggiore favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Per le malattie in oggetto, la pdl C. 844 prevede altresì l'estensione da trenta a quarantacinque giorni del congedo per cure previsto dalla normativa vigente (ex art. 7, c. 1, D.Lgs. 119/2011). Per il lavoro autonomo, le tre pdl prevedono che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della legge n. 81/2017. Le tre pdl contemplano che, decorso il termine del congedo introdotto dalle medesime, per lo svolgimento della propria attività lavorativa il lavoratore ha accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove possibile, ai sensi della L. n. 81/2017. Sul punto, si ricorda che in base alla normativa vigente ((art. 33, c. 6-bis, L. 104/1992 e art. 18, c. 3-bis, L. 81/2017) il datore è tenuto a dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile rivolte: dai dipendenti che fruiscono delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio disabile o dei permessi previsti dalla normativa vigente per l'assistenza ad una persona con disabilità; dai dipendenti con almeno un figlio fino a 12 anni di età o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave; dai dipendenti con disabilità grave o che rientrano nella nozione di caregiver familiare. Si ricorda, inoltre, che il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2023 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre del diritto al lavoro agile, riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti. Inoltre, la pdl C. 844 riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche la possibilità di richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, con conseguente nullità di qualunque misura adottata in violazione di ciò, in quanto da considerarsi ritorsiva o discriminatoria. Le pdl C. 153 e C. 202 stabiliscono che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate con apposito decreto del Ministro della salute , previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La pdl C.844 prevede che le ulteriori ore annue di permesso retribuito siano 20, e fa riferimento, oltre che a visite, esami strumentali e cure mediche frequenti (come le altre due pdl), anche ad analisi chimico-cliniche e microbiologiche. Nel caso in cui il paziente sia minore d'età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo (art. 2, comma 1, C. 153, C. 202 e C. 844). Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi della norma in esame, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. In base alla normativa generale, si ricorda che i malati oncologici cui venga riconosciuto un handicap in situazione di gravità possono godere dei permessi retribuiti previsti dalla L. n. 104/1992 pari a 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili continuativi o frazionati. Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 dispone che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 3 giorni. Agli oneri derivanti dalla introduzione dei suddetti permessi - valutati in 110 milioni di euro annui dalla pdl C. 844 e in 52 milioni di euro annui dalle pdl C. 153 e C. 202 - si provvede mediante corrispondente quota del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, L. n. 190/2014. Le tre pdl prevedono che nell'ipotesi di fruizione irregolare dei permessi in oggetto, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa. La pdl C. 1128 delega il Governo ad adottare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima pdl e su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute - uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disciplina vigente in materia di trattamento dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie che comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.In sintesi: prevedere che i lavoratori dipendenti conservino il posto di lavoro per un periodo retribuito non inferiore a 24 mesi nel triennio decorrente dalla certificazione medica specialistica o rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente, al fine di potersi sottoporre alle cure o ai trattamenti terapeutici in caso di incompatibilità tra lo stato di salute e le mansioni svolte, salvo che i contratti collettivi nazionali di categoria non prevedano disposizioni di maggiore favore; escludere dal computo del suddetto periodo i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital per cure o trattamenti terapeutici; equiparare il trattamento dei lavoratori dipendenti privati con quello previsto per i lavoratori dipendenti pubblici, ai fini del riconoscimento del diritto alla conservazione del posto di lavoro; per i lavoratori autonomi, prevedere la corresponsione di un indennizzo per un congruo periodo, superiore a quello attualmente previsto; individuare l'elenco delle gravi patologie invalidanti e delle terapie per le quali è prevista l'esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia e la corresponsione dell'intera retribuzione; coordinare e integrare la normativa in materia di tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi patologie temporaneamente invalidanti. L'importanza ed il valore terapeutico del lavoro per i malati di cancro, come anche dimostrato da studi scientifici, tornare ad essere attivi dopo una diagnosi di tumore, è un'esigenza vitale oltre che economica. È altrettanto importante sapere che il lavoratore può tornare ad essere produttivo: una risorsa per il datore di lavoro, non un peso. Le norme (leggi, CCNL, contratti individuali, regolamenti) servono a tutelare i diritti e a risolvere controversie anche nell’ottica di ragionevoli soluzioni. Gli ostacoli che si vengono a creare a causa del tumore del lavoratore/lavoratrice, dipendente da difficoltà individuale rischiano di diventare crisi aziendale, ma possono essere superati con il dialogo e la comprensione nel reciproco rispetto e senz’altro con il miglioramento delle norme che regolano e novellano la legislazione. È questa la via da percorrere per una reale inclusione sociale e lavorativa di chi lotta per vincere la vita dopo il cancro e che la comunità aziendale ha l’opportunità di assumere per migliorare il benessere di ciascuno ed essere concretamente eticamente solidali. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/20/lavoratori-malattie-oncologiche-novita-congedo-conservazione-posto-lavoro

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