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Contratto di espansione: accordo integrativo fino al 31 dicembre per rimodulare l’accesso allo scivolo pensionistico

Il decreto Lavoro modifica la disciplina del contratto di espansione, la misura utilizzata dalle aziende per il ricambio generazionale. In particolare, si prevede che fino al 31 dicembre 2023 i gruppi di imprese con più di 1.000 dipendenti, che hanno stipulato in sede ministeriale contratti di espansione di gruppo entro il 31 dicembre 2022 e il cui piano di attuazione degli esodi non sia ancora concluso, possono, con un accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni con accesso allo scivolo pensionistico entro 12 mesi successivi al termine previsto. Come si accede alla misura? Quali sono i costi per il datore di lavoro? Se ne parlerà durante la XIV edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 29 giugno al 1° luglio 2023.

Il contratto di espansione, introdotto dall’art. 26-quater del D.L. n. 34/2019 in via sperimentale, è stato protagonista di più proroghe, come quella della legge di Bilancio 2021 in quanto strumento fortemente desiderato dai datori di lavoro indirizzati a iniziative di ricambio generazionale. Le più recenti modifiche risalgono alla legge di Bilancio 2022 e in ultimo al decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023). Rispetto alla prima formula, l’accesso, in origine previsto per aziende con un organico superiore alle 1000 unità è stato via via ridotto fino ad arrivare alla versione vigente che richiede un limite minimo di unità lavorative di 50, considerando la somma dei lavoratori dell’organico di ogni datore di lavoro in caso di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Anche se la sua sperimentazione si chiuderà, a normativa vigente, al 2023, il decreto Lavoro ha dato un primo input per prorogarlo senza ulteriori costi per la finanza pubblica. Come accedere al contratto di espansione Il contratto di espansione si avvia con una consultazione sindacale che richiede la stipula di un accordo sindacale con il Ministero del Lavoro nonché con le rappresentanze delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL applicato o le relative RSA e RSU. Il contratto può essere stipulato anche se il datore di lavoro, articolato in diverse unità produttive o strutture con commissioni produttive diverse, abbia in corso altri strumenti di ammortizzatori sociali. Lo scivolo può durare al massimo 60 mesi, con uscita entro il 30 novembre 2023. Per far sì che l’INPS possa monitorare le risorse, i datori di lavoro devono fornire la stima dei costi previsti, per il periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, tenendo conto del decremento mensile del 3% dal 6° o, più plausibilmente, 8° mese come previsto per gli over 55 a valle delle novità introdotte dalla Manovra del 2022. In caso di accompagnamento a pensione anticipata, la stima dovrà includere il valore della contribuzione figurativa. I lavoratori coinvolti non beneficiano della NASpI, ma la stessa è un mero parametro economico per quantificare gli sconti riconosciuti al datore di lavoro sugli oneri dell’esodo; i lavoratori risolto il contratto con una risoluzione consensuale non dovranno chiedere alcuna prestazione all’INPS fino al pensionamento, mentre la prestazione di esodo è compatibile con qualsiasi reddito da lavoro percepito nei mesi di accompagnamento alla pensione. I potenziali aderenti all’esodo con contratto di espansione sono lavoratori a tempo indeterminato, compresi apprendisti e dirigenti, iscritti alle varie gestioni INPS (esclusa la gestione separata) che abbiano fornito la manifestazione di interesse all’esodo che si potrà tradurre in una risoluzione consensuale da siglare entro il 30 novembre 2023. Per rientrare nel prepensionamento resta la condizione che la distanza fra il primo ingresso utile rispetto alle due forme di pensionamento ordinarie (pensione di vecchiaia o anticipata) non sia superiore a 60 mesi, considerando anche la finestra di 3 mesi della pensione anticipata. L’INPS fornirà alle aziende e ai lavoratori delle proiezioni certificate dell’accesso a pensione. Va ricordato anche come grazie ad una speciale garanzia (c. 9 art. 41 D.Lgs. n. 148/2015), future riforme non possono modificare i requisiti per l’accesso a pensione di chi aderisce al contratto di espansione. I costi del datore di lavoro Gli oneri sostenuti dal datore di lavoro per il prepensionamento sono pari alla pensione maturata al momento della risoluzione consensuale e, solo per l’accompagnamento alla pensione anticipata, alla contribuzione figurativa correlata, fino al raggiungimento dei requisiti contributivi. In caso di datori di lavoro che non sostengano l’onere di prepensionamento in unica soluzione, saranno compresi nei costi aziendali gli interessi per la polizza fideiussoria bancaria calcolata a garanzia di un totale maggiorato del 15% rispetto al costo totale. Il costo datoriale è ridotto, per il periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, di un importo equivalente alla somma della NASpI, per massimo 24 mesi. In caso di accompagnamento alla pensione anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali è ridotto, corrispondentemente al periodo di fruizione teorica della NASpI, di un importo pari alla somma della contribuzione figurativa riconoscibile. Questa riduzione è incrementata nel 2023 solo per i datori di lavoro con più di 1.000 unità lavorative (anche considerando il gruppo aziendale) che si impegnino ad assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche in apprendistato), nella proporzione di 1 a 3 rispetto ai lavoratori prepensionati; sarà riconosciuta un’ulteriore riduzione dei costi per altri 12 mesi di NASpI per un valore basato sull’ultima mensilità di spettanza della NASpI, senza ulteriore decremento (proiettando il valore del 24mo mese per ulteriori 12 mesi). Le novità del decreto Lavoro Per questo, l’art. 25 del decreto Lavoro prevede che fino al 31 dicembre 2023 i gruppi di imprese con più di 1.000 dipendenti, che hanno stipulato in sede ministeriale contratti di espansione di gruppo entro il 31 dicembre 2022 e il cui piano di attuazione degli esodi non sia ancora concluso, possono, con un accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni con accesso allo scivolo pensionistico entro 12 mesi successivi al termine previsto. La modifica non comporta ulteriori costi per la finanza pubblica, nell’invarianza del numero di lavoratori esodati e di bonus a carico dello Stato. L’accordo integrativo non porta ulteriori oneri assunzionali o formativi, dato che l’unica variazione consiste nel differimento della calendarizzazione degli esodi. Non resta che attendere la legge di Bilancio 2024 per scoprire se, come fortemente atteso, questo strumento sarà ulteriormente prorogato.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/21/contratto-espansione-accordo-integrativo-31-dicembre-rimodulare-accesso-scivolo-pensionistico

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