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Fringe benefit: condizioni e modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro

Il decreto Lavoro eleva il limite di esenzione per i fringe benefit portandolo fino a 3.000 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e solo per il 2023. Viene quindi previsto un periodo transitorio più favorevole, ma soggetto ad alcuni limiti e condizioni. Va evidenziato, inoltre, che il D.L. n. 48/2023 prevede da un lato che il regime più favorevole in esame si applica se il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli, e che i datori di lavoro provvedano all’attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie. Quali possono essere gli effetti dell’omissione dell’informativa? Se ne parlerà durante la XIV edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 29 giugno al 1° luglio 2023.

L’art. 40 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) rubricato “Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori”, prevede limitatamente al periodo d’imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Vediamo ora in che cosa consiste il regime transitorio più favorevole. Nuovo limite per i fringe benefit Viene elevato il limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro, includendo nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Va ricordato che tale limite era già stato più volte elevato in via transitoria (per il periodo d'imposta relativo al 2022, cfr. l'art. 12 del D.L. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 142/2022, e successive modificazioni) mentre l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 23/2023, aveva riconosciuto un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Va evidenziato però che tale beneficio è stato posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione - e al relativo limite quantitativo - per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Tale beneficio non concerne la base imponibile della contribuzione previdenziale. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale in quanto il regime generale di esenzione previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione previdenziale, sulla base del rinvio, di cui all'art. 12 della L. n. 153/1969, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale, in quanto la norma transitoria in oggetto non specifica che l'esenzione aggiuntiva è posta ai sensi del TUIR. E’ proprio dall’assenza di tale elemento testuale, che si evince in modo chiaro l'esenzione anche dalla base imponibile della contribuzione previdenziale. La fonte normativa rinviene nella norma di rinvio di cui all'art. 12 della L. n. 153 in cui viene stabilito il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale. Si ricorda, pertanto, che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro (ora portato a 3.000 euro), come previsto dal comma 3 del citato art. 51. Il superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del TUIR; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Nozione di figli fiscalmente a carico Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'art. 12, comma 2, del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Non viene richiesto (o almeno non lo si richiede esplicitamente) che il figlio sia a carico intero - anziché a carico ripartito con l’altro genitore - sotto il profilo fiscale. Sono ricompresi nel proprio ambito i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati, mentre, dall’altra, che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti. Qui va valutata l’opportunità di chiarire gli effetti dell’omissione dell’informativa, considerato che nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione si osserva che l’applicazione del regime transitorio è subordinata all’atto dell’informativa. Va evidenziato inoltre che la norma prevede da un lato che il regime transitorio più favorevole in esame si applica se il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli, mentre dall’altro esplicita che per i lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1 resta fermo il regime generale di esenzione summenzionato. La norma prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti. Ci si chiede quali possano essere gli effetti dell’omissione dell’informativa, considerato che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto osserva che l’applicazione del regime transitorio in oggetto è subordinata all’atto dell’informativa.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/22/fringe-benefit-condizioni-modalita-applicative-limite-3-000-euro

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