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Dipendenti pubblici: il differimento del TFS è incompatibile con la Costituzione

Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Ad affermarlo la sentenza n.130 del 26 giugno 2023 con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni.

Il TAR Lazio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del D. L. n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, come convertito, in riferimento all’art. 36 Costituzione. Il rimettente, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che riconduce i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici nel paradigma della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, ritiene che le disposizioni censurate, nel prevedere rispettivamente il differimento e la rateizzazione del versamento di tali prestazioni, si pongano in contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione.La corresponsione differita e rateale dell’indennità di fine servizio arrecherebbe al beneficiario un’utilità inferiore rispetto a quella derivante da una liquidazione tempestiva, posto che «proprio attraverso l’integrale e immediata percezione» di tali spettanze il lavoratore si propone «di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti». Il giudice sostiene che le disposizioni in scrutinio ledano in modo irragionevole e sproporzionato i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell’art. 36 Cost., in quanto, pur essendo state introdotte per far fronte ad una situazione di crisi contingente, hanno ormai assunto carattere strutturale. Sentenza della Corte La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 130 del 26 giugno 2023, evidenzia che le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993). La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell’ambito applicativo dell’art. 36 Cost., essendo l’emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell’esistenza umana». La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell’ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione» (sentenza n. 159 del 2019). Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall’impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. Tenuto conto di quanto rilevato la Corte Costituzionale con la sua sentenza, dichiara che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria. La Corte ritiene che la normativa in esame, che era connessa a esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici, in quanto combinata con il differimento della prestazione, finisce per aggravare il rilevato vulnus.Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, Sentenza 26/06/2023, n. 130

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/27/dipendenti-pubblici-differimento-tfs-incompatibile-costituzione

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