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Sgravio contributivo assunzione donne: dai requisiti al cumulo con altre agevolazioni. Tutte le regole

L’INPS, nel dettare le istruzioni operative utili ai datori di lavoro che vogliono applicare lo sgravio contributivo totale per le nuove assunzioni di donne svantaggiate, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, ha specificato anche alcuni casi particolari di utilizzo del beneficio, le regole di cumulo con altre agevolazioni, nonchè i criteri di individuazione dei requisiti legittimanti la fruizione. Si tratta di chiarimenti di prassi fondamentali e utili alla corretta gestione del beneficio. Quali sono? Come si presenta la domanda?

L’INPS, con la circolare n. 58 del 2023, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo all’assunzione di donne svantaggiate e, nel contempo, ha specificato i requisiti di fruizione del beneficio e le procedure da seguire per monitorare l’effettiva legittima spettanza dello sgravio. Domanda di fruizione dello sgravio Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it. In questo caso, per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line. Tuttavia, nel caso in cui l’applicazione dello sgravio totale sovrascriva quella riferita allo sgravio parziale strutturale, non serve effettuare una doppia comunicazione.

N.B. Qualora la domanda ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali, i datori di lavoro interessati non devono compiere ulteriori adempimenti in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulta valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura totale.
Requisiti di accesso ai benefici Possono accedere ai benefici in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con l’esclusione dei seguenti soggetti: - imprese operanti nel settore finanziario e domestico; - imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea. E’ incentivata l’assunzione di: - donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”; - donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate; - donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (DM); - donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Per la verifica di quest’ultimo requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.
N.B. Ai fini del riconoscimento dei benefici in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno cinquanta anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”.
La nozione di impiego regolarmente retribuito, infatti, viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, ma quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annuale, inferiore ai limiti esenti da imposizione, che, per il diverso importo delle detrazioni, è pari a: - 5.500 euro in caso di lavoro autonomo; - 8.174 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. Rapporti di lavoro incentivati e durata degli incentivi Gli incentivi in esame spettano per: - le assunzioni a tempo determinato; - le assunzioni a tempo indeterminato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato. Restano, infine, esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Gli incentivi: - in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi; - in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi; - in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione; - in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento. Infine, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale nella misura dell’1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato. Obblighi di assunzione Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione, ricorrendo i quali lo sgravio non è applicabile, l’INPS ha riepilogato, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi rilevanti: - diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi 6 mesi, di licenziamento per riduzione di personale (art. 15 L. n. 264/1949); - diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto (art. 24 D. Lgs. n. 81/2015). L’Istituto al riguardo conferma che, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere, non viene in rilievo l’ipotesi di una nuova assunzione a tempo indeterminato, bensì la prosecuzione - senza soluzione di continuità - del medesimo rapporto di lavoro, ancorché trasformato (da tempo determinato a tempo indeterminato). Nella fattispecie della trasformazione, pertanto, non si ravvisa un momento logico in cui il lavoratore diventi titolare di un diritto di precedenza (poiché il rapporto originariamente instaurato non è stato mai interrotto) né, a maggior ragione, un momento logico in cui tale diritto possa essere esercitato (in quanto il datore non sta effettuando una nuova assunzione, bensì sta trasformando un rapporto in essere); - in caso di trasferimento di azienda, ai lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi (art. 47, c. 6, L. n. 428/1990). Incremento occupazionale netto Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, è necessario rispettare la condizione consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L’incremento occupazionale netto deve intendersi come l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno. L’impresa deve dunque verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale nei 12 mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione. Le agevolazioni sono comunque applicabili qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato si sia reso vacante a seguito di: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d’età; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. Coordinamento con altri incentivi Gli esoneri in trattazione, considerata la loro entità (100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 6.000 euro annui, per la misura di cui alla legge di Bilancio 2021, e di 8.000 euro annui, per la misura di cui alla legge di Bilancio 2023), devono ritenersi strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/04/sgravio-contributivo-assunzione-donne-requisiti-cumulo-agevolazioni-regole

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