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CIGS del decreto Lavoro: durata e regole di accesso

L’INPS, con il messaggio n. 2512 del 2023, interviene in materia delle disposizioni riguardanti di trattamenti straordinari di integrazione salariale introdotti dal decreto Lavoro, convertito il legge, con riferimento ai dipendenti delle aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Nel messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, l’INPS si occupa della specifica misura in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotta dal decreto Lavoro, convertito in legge n. 85/2023. Si prevede infatti la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocate nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro. Destinatari e finalità del trattamento di CIGS Possono ricorrere alla cassa integrazione straordinaria le aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Regole del trattamento Il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi. Il trattamento straordinario di integrazione è concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) compreso quello stabilito per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 04/07/2023, n. 2512

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/06/cigs-decreto-lavoro-durata-regole-accesso

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