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Whistleblowing: modalità di segnalazione da parte di dipendenti e collaboratori INPS

Nella circolare n. 64 del 2023, l’INPS si occupa della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. In particolare, individua le modalità di segnalazione degli illeciti da parte del dipendente o collaboratore dell’Istituto.

L’INPS, nella circolare n. 64 del 13 luglio 2023, illustra il nuovo quadro normativo delineato in materia di whistleblowing specificando le modalità attraverso le quali i dipendenti e I collaboratori dell’Istituto possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Le tutele previste dalla legge si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi: - quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; - durante il periodo di prova; - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Ambito di applicazione Le misure di protezione previste si applicano ai dipendenti pubblici e ai soggetti in precedenza indicati, quando ricorrono le seguenti condizioni: - al momento della segnalazione o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere; - la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione “da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Oggetto delle segnalazioni La segnalazione deve riguardare: - violazioni, ossia “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali” (art. 2, comma 1, lettera a); - informazioni sulle violazioni, ossia “informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Canale di segnalazione interna Il dipendente dell’Istituto che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla homepage della rete intranet. La procedura informatizzata consente, in sintesi, di: - inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell’Istituto; - rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; - trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Responsabile dell’Ufficio Ispettorato e il Responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa; - garantire l’anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all’individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti, crittografate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all’anonimato; - accertare, in presenza degli obblighi di legge e dei regolamenti, l’identità del segnalante. Canale di segnalazione esterna Il dipendente dell’Istituto può effettuare una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni: - ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; - ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; - ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Procedura per la segnalazione di misure ritorsive Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione ossia “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” (art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 24/2023). Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 13/07/2023, n. 61

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/14/whistleblowing-modalita-segnalazione-illeciti-inps

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