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Whistleblowing: al via le nuove regole per la segnalazione degli illeciti. Attenzione alle sanzioni

Dal 15 luglio 2023, entrano in vigore le nuove norme in materia di whistleblowing per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di almeno 250. Il D.Lgs. n. 24/2023 amplia le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l’ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni. I soggetti che rientrano nell’ambito applicativo delle nuove norme dovranno predisporre non soltanto canali interni di veicolazione delle informazioni, ma, soprattutto, che questi garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare l’identità dei segnalanti, attraverso piattaforme informatiche. Viene previsto un quadro sanzionatorio che prevede sanzioni fino a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC. Come si applicano le nuove regole?

Dal 15 luglio divengono efficaci le nuove procedure di whistleblowing introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e amplia le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l’ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni. Il fine fondamentale della disciplina è quello della garanzia dell’interesse pubblico, nello specifico curando la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il riferimento alle persone che segnalano violazioni operato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023, lascia intendere che se i destinatari fondamentali della protezione sono i lavoratori che intercettano le violazioni nell’ambito in cui operano, le tutele delle nuove norme sono riconosciute anche a qualsiasi persona fisica che, pur non essendo legata da un rapporto di lavoro, segnala l’illecito ed è comunque esposta al rischio di azioni ritorsive per effetto di tale informazione. Ambito applicativo oggettivo Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La possibilità di applicazione in caso di violazioni della normativa interna, oltre che di quella unionale, è prevista dalla stessa Direttiva UE 2019/1037, che il D.Lgs. n. 24/23 recepisce, ogni volta che le finalità di tutela corrispondano all’interesse pubblico o all’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, al cui contesto lavorativo può riferirsi la violazione denunciata. Sempre l’art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo: a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto; c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. Si tratta di esclusioni evidentemente non determinate da un’assenza di meritevolezza degli interessi in gioco, ma dalla circostanza che questi hanno una natura diversa da quella dei fini del D.Lgs. n. 24/2023 (ad es. quelli individuali di cui alla lettera a), o perché hanno comunque specifiche procedure che già regolano autonomamente le varie fattispecie (lett. b e c). Identiche considerazioni possono riferirsi alle ulteriori esclusioni dell’ambito applicativo previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 1, che non fa rientrare nella disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970. Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del whistleblowing, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall’ordinamento, nazionale ed europeo. Ambito applicativo soggettivo È l’art. 3 ad individuare l’ambito di applicazione soggettiva delle nuove norme. La previsione denota una particolare ampiezza definitoria, proprio perché, data la rilevanza dell’interesse pubblico tutelato, è individuata una platea quanto più possibile ampia nell’ambito della quale possono verificarsi le violazioni per ovviare alle quali sono introdotte le norme in esame. Con riferimento al settore pubblico, le norme si applicano a: a) dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; b) dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; c) lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, o dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017; d) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; e) lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; g) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; h) azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato. Platea ampia, dunque, per quei fini di tutela già ricordati, che riguarda i soggetti individuati dal decreto che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni concernenti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5). L’ampiezza della previsione si riverbera anche sulla tipologia dei soggetti tutelati, per le medesime ragioni di rilievo degli interessi in gioco. Così, destinatari della protezione speciale prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 sono le persone segnalanti anche: a) quando il rapporto giuridico è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Informazioni sulle violazioni e segnalazioni Le informazioni sulle violazioni, come definite dall’art. 2 alla lettera b), sono quelle, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico e perciò rientra nell’ambito applicativo soggettivo di cui all'art. 3. La legge ricomprende a tale rilievo anche gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Le informazioni così qualificate, rilevano quando veicolate sia in forma orale che scritta (c.d. “segnalazione”, ai sensi della lett. c) dell’art. 2). La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica. Segnalazione interna Così come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tutti i soggetti rientranti nell’ambito applicativo delle nuove norme, così come individuati dal D.Lgs. n. 24/2023, dovranno pertanto attrezzarsi per predisporre non soltanto tali canali interni di veicolazione delle informazioni ma, soprattutto, che questi garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare l’identità dei segnalanti, attraverso piattaforme informatiche che preservino la possibilità di risalire alla persona che ha provveduto alla segnalazione, e che in ogni caso siano conformi, quanto al trattamento dei dati alle norme in materia di trattamento dei dati personali. Quest’ultimo è evidentemente un contenuto minimo di garanzia delle condizioni di segretezza richieste dalla disciplina, considerato che la finalità corollario della norma è proprio quella di impedire di risalire alla identità della persona segnalante per: 1) tutelarne la spontaneità della segnalazione e promuoverne l’iniziativa; 2) impedire conseguentemente anche la possibilità ipotetica di attuare pratiche ritorsive; 3) per l’effetto della combinazione dei due impegni, raggiungere l’obiettivo finale della norma, che è quello di tutelare l’interesse pubblico del regolare andamento dell’azione organizzativa, promuovendo la diffusione della segnalazione degli illeciti nei contesti lavorativi qualificati dallo stesso D.Lgs. n. 24/2023. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna. Segnalazione esterna Le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall’art. 6 del decreto attuativo della Direttiva 2019/1937 e sono riconducibili a due ordini di ragioni. 1 - inefficacia / impossibilità dell’utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; 2 - Ragioni d’urgenza, quando: d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Onerata della predisposizione di un canale di segnalazione esterna è l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Divulgazione pubblica Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell’art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Gli strumenti di tutela Sono numerose le misure previste dalla norma al fine di tutelare i soggetti segnalanti, con la duplice finalità: immediata, di preservare coloro che si attivano a tutela dell’interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni; più ampia, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l’efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone. Accanto all’ordinaria tutela dei dati personali (art. 13), sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12). Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione (art. 16) e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l’art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell’ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l’autore della prova del contrario. L’apparato sanzionatorio L’art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12. L’ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Entrata in vigore del nuovo impianto normativo Le nuove norme qui brevemente riassunte entrano in vigore dal 15 luglio 2023. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/15/whistleblowing-via-nuove-regole-segnalazione-illeciti-attenzione-sanzioni

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