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CIGO per alte temperature: qual è la procedura per fare richiesta

Il caldo intenso, superiore ai 35°, è una delle cause che prevedono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’invio dell’istanza di integrazione salariale, seppure semplificato sotto il profilo della allegazione documentale, prevede il rispetto dell’obbligo di informativa e dei termini di presentazione. Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia, con la nota n. 5056 del 2023, per specificare alcune indicazioni per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Come si presenta la domanda? Quali sono le modalità di erogazione della cassa integrazione per alte temperature?

Tra gli eventi meteo che consentono di sospendere l'attività e far ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) c’è anche l’elevata temperatura che, come in questi giorni, espone i lavoratori a specifici rischi per la salute e la sicurezza. Temperature rilevate o percepite superiori a 35° sono critiche per tutte le lavorazioni, ma in particolare per lavorazioni svolte all’aperto, come in agricoltura o in edilizia, oppure anche al chiuso ma senza adeguati sistemi di ventilazione o di raffreddamento. Cassa integrazione ordinaria La cassa integrazione ordinaria prevede l’intervento indennitario da parte dell'INPS in favore dei lavoratori durante periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a causa di una crisi di breve durata e di natura transitoria.

N.B. Per le aziende che appartengono a settori esclusi dalla CIGO l'intervento è operato dai fondi di solidarietà.
La CIGO può essere invocata in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di crisi di mercato. La CIGO viene riconosciuta in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni perché sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori. In tal caso, il datore di lavoro deve allegare all'istanza di CIGO l'attestazione del responsabile della sicurezza dell'azienda oppure deve autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda. Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.
N.B. L’INPS ha specificato che, se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa potrà essere richiesta attivando, anche in questo caso, il supplemento di istruttoria. Non è, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.
Il datore di lavoro può dunque, in alternativa: - allegare alla domanda l'attestazione del responsabile della sicurezza dell'azienda; - autocertificare il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda. L’azienda deve dunque solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo. L'Istituto, infatti, ha reso noto, con il messaggio n. 2999 del 2022 che acquisirà d'ufficio i bollettini meteo dalle autorità competenti. La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. Presentazione della domanda La cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” può essere richiesta attraverso il portale web dell’INPS tramite i “Servizi per aziende e consulenti” - “CIG e Fondi di Solidarietà” - “CIG Ordinaria”. L'impresa è tenuta a comunicare alle RSA o RSU ove esistenti, nonchè alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: - la durata prevedibile della sospensione o riduzione; - il numero dei lavoratori interessati. In caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro di durata superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta di una delle parti e da presentarsi entro 3 giorni dall’informativa iniziale, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. L’istanza CIGO e la relativa relazione tecnica deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Nel computo di tale termine sono esclusi il giorno iniziale e il giorno di scadenza se festivi. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non spetta per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. L’erogazione della cassa integrazione per caldo eccessivo INPS può avvenire tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore.
N.B. Nel caso in cui l’omessa o tardiva presentazione della domanda comportino, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Riconoscimento della CIGO Come evidenziato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 5056 del 2023, il rischio da stress termico è oggetto di una specifica valutazione dei rischi, in particolare con riferimento al settore dell'edilizia (Titolo IV del citato TU sicurezza), e sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro in caso di inosservanza. E’ inoltre disponibile sul sito istituzionale INAIL, la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione. Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono: - gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 17:00); - le mansioni che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); - l’ubicazione del luogo di lavoro; - la dimensione aziendale; - le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere). Pertanto, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota INL n. 4753 del 2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/20/cigo-alte-temperature-qual-procedura-richiesta

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