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Prescrizione obbligatoria: impugnazione sempre preclusa

Il provvedimento di prescrizione obbligatoria adottato dal personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale non è soggetto a mezzi di impugnazione di natura giurisdizionale in quanto si tratta di un atto tipico di polizia giudiziaria privo di discrezionalità. E’ quanto afferma la Corte d’Appello di Messina con la sentenza n. 555 del 19 luglio 2023 in accoglimento del ricorso proposto dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Messina avverso una sentenza di primo grado in senso contrario emessa dal Tribunale di Patti.

Il provvedimento di prescrizione obbligatoria è un atto tipico dell’ispettore del lavoro che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del c.p.p., accerti un reato di tipo contravvenzionale. In origine essa riguardava solo i reati in tema di igiene e sicurezza del lavoro ma, dal 2004, il suo impiego è stato esteso a tutti i reati contravvenzionali in materia di lavoro e legislazione sociale. Il provvedimento è previsto da due norme: - Art. 15, D.Lgs. n. 124/2004 applicabile alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale; - Art. 301, D.Lgs. n. 81/2008 adottabile per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal medesimo TUSL. A proposito di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si rammenta che il D.L. n. 146/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021) ha esteso la competenza del personale ispettivo dell’INL a tutti gli ambiti di attività. Conseguentemente, oggi l’utilizzo di questo provvedimento da parte del personale ispettivo dell’Agenzia compre un perimetro oggettivo molto più ampio ed è adottato con maggior frequenza rispetto al passato. Si tratta di un istituto premiale con finalità deflattive previsto, come detto, per le contravvenzioni per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda. La procedura Mediante l’adozione di questo provvedimento, il personale ispettivo impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.), con atto scritto/verbale, le direttive per porre rimedio/sanare le irregolarità accertate, fissando un termine (massimo sei mesi) per la relativa regolarizzazione. In pratica, col verbale di prescrizione viene impartito al/i contravventore/i l’ordine di cessare la condotta antigiuridica e di svolgere, seppur in ritardo, tutti gli adempimenti previsti per eliminare la violazione accertata (es. mancata sottoposizione del lavoratore alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica prevista dall’art. 18, co. 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008; mancanza dell’autorizzazione sindacale o amministrativa prevista dall’art. 4, della Legge n. 300/1970 in caso di installazione di sistemi di controllo a distanza). Il provvedimento deve essere adottato dal personale ispettivo in tutti i casi in cui venga accertata una violazione contravvenzionale punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola ammenda. Esso rappresenta, infatti, una vera e propria condizione di procedibilità per l’eventuale successivo esercizio dell’azione penale ed è per questo che il personale ispettivo, in presenza dei relativi presupposti, ha l’obbligo di adottarlo, fermo restando l'onere di riferire la notizia di reato all’Autorità giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.. Effetti e possibili conseguenze Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato nel verbale di prescrizione, il personale ispettivo verificherà se la violazione è stata eliminata nei modi e nei termini indicati nel provvedimento stesso. In caso di ottemperanza alla prescrizione, l’Ufficiale di polizia giudiziaria ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa ed il reato si estingue. Potrebbe anche accadere, tuttavia, che l’adempimento obbligatorio sia già stato svolto ma in ritardo rispetto ai termini di legge (es. tardiva elaborazione del DVR). In questo caso, qualora il personale ispettivo accerti la violazione, impartirà al contravventore una prescrizione “ora per allora” con ammissione diretta del medesimo al pagamento della somma pari a un quarto del massimo edittale dell’ammenda. In caso di inottemperanza il personale ispettivo, entro novanta giorni, darà comunicazione dell’inadempimento all’Autorità giudiziaria ed al contravventore e il procedimento penale - nel frattempo sospeso - riprenderà il suo corso (cfr. artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 758/1994); Impugnazione del provvedimento di prescrizione In quanto atto tipico di polizia giudiziaria privo di discrezionalità, il provvedimento di prescrizione non è soggetto a mezzi di impugnazione di natura giurisdizionale né di legittimità innanzi al giudice amministrativo né di merito innanzi al giudice ordinario. L’unica possibilità offerta al contravventore è quella di far valere le proprie eventuali ragioni d’avanti all’Autorità giudiziaria che, a seguito dell’eventuale inottemperanza al provvedimento di prescrizione, riattiverà il procedimento penale nel frattempo rimasto sospeso. Proprio in questo solco si colloca la sentenza n. 555 del 19/07/2023 per mezzo della quale la Corte d’Appello di Messina ha accolto il ricorso presentato dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Ispettorato territoriale del lavoro di Messina avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 1172/2022 con la quale quest’ultimo, inopinatamente, aveva accolto l’opposizione di un contravventore avverso due verbali di prescrizione (quindi annullati in primo grado) emessi a fronte di accertate violazioni di tipo contravvenzionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Difatti, i giudici messinesi hanno ritenuto il ricorso in primo grado inammissibile in quanto, come sancito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza del 15 maggio 2017 n. 11.984 “in materia di lavoro e previdenza sociale, il provvedimento prescrittivo adottato dal personale ispettivo ex articolo 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994, quale organo di vigilanza amministrativa sulla regolarità dei rapporti lavorativi, in quanto atto tipico di polizia giudiziaria privo di discrezionalità, non è soggetto a mezzi di impugnazione di natura giurisdizionale né di legittimità innanzi al giudice amministrativo né di merito innanzi al giudice ordinario”. Conseguentemente, trattandosi di atti endoprocedimentali emessi dall’organo di vigilanza a seguito di accertamento di contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro con i quali vengono impartite le necessarie prescrizioni e fissato il termine per l’eliminazione delle irregolarità accertate, la Corte d’Appello ha condivisibilmente ritenuto i verbali di prescrizione non impugnabili innanzi al giudice del lavoro ai sensi della Legge n. 689/1981. Scarica il diagramma di flusso del procedimento prescrittivo in formato pdf.Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/25/prescrizione-obbligatoria-impugnazione-preclusa

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