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Appalti: quali sono i criteri per l’individuazione del CCNL applicabile. Con qualche criticità

Il nuovo codice degli appalti fornisce i criteri per l’individuazione del CCNL applicabile al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni. Contratto collettivo applicabile che deve essere indicato dalla stazione appaltante nei bandi e negli inviti a partecipare alla gara. In realtà, il codice consente agli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente presentando alla stazione appaltante la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Verifica dell’equivalenza delle tutele nei diversi contratti che, a causa degli innumerevoli istituti normativi oggetto di comparazione, può comportare delle criticità. Quali sono?

Il dubbio su quale contratto di lavoro applicare è da sempre il tormentone delle Amministrazioni pubbliche che hanno attivato gare di appalto di lavori, servizi e forniture e che sono spesso in difficoltà ad imporre al partecipante alla gara un comportamento dalle stesse ritenuto dovuto. Appalti e CCNL Dallo scorso 1° luglio è in vigore il nuovo codice degli appalti contenuto nel D.Lgs. n. 36/2023 il cui art. 11 prevede espressamente che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore “per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. Il contratto collettivo applicabile deve essere indicato dalla stazione appaltante nei bandi e negli inviti a partecipare alla gara. Tutto risolto? Tutto chiaro per le Amministrazioni appaltanti e per i partecipanti al bando? Niente affatto. In realtà, nella perentorietà di quanto sopra il comma 3 dell’art. 11 consente agli operatori economici di “indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente” presentando alla stazione appaltante la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Corretta identificazione del CCNL applicabile: criticità Da queste poche righe emergono due problemi di tutto rilievo: - la corretta identificazione del contratto di settore stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - come si verifica l’equivalenza delle tutele nei diversi contratti. Secondo l’ANAC occorre preventivamente identificare il settore di riferimento dell’attività oggetto dell’appalto e ciò può essere fatto considerando la prima lettera del codice ATECO per identificare il settore di operatività e verificando sull’archivio contratti del CNEL quali sono i contratti collettivi applicabili all’attività oggetto dell’appalto. Tra questi, ai sensi dell’art. 11 del codice, vanno selezionati i contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra cui individuare il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto o nella concessione. Il primo problema, fortemente dibattuto deriva direttamente dalla mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione italiana che, se concretizzato, avrebbe consentito di formalizzare la rappresentatività dei firmatari del contratto e avrebbe evitato il proliferare dei contratti collettivi che, oramai, nel nostro Paese sono tantissimi. Sempre secondo l’ANAC la fonte da prendere a riferimento sono i dati INPS/CNEL che attraverso il sistema del codice alfanumerico presente nei flussi UNIEMENS individua il numero dei lavoratori ai quali un determinato contratto collettivo di lavoro si applica. Questi sono aggiornati a dicembre 2022 ed è presente sul sito del CNEL un file excel consultabile (foglio CCNL vigenti 14 settori). Nel caso l’operatore applichi un contratto diverso occorre la preliminare verifica dell’equivalenza delle tutele economiche rispetto al CCNL di riferimento e, solo se tale equivalenza è rispettata, l’esame delle tutele normative. Trascurando la problematica dei subappalti, stante che la stazione appaltante sarebbe tenuta a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, la verifica dell’equivalenza delle tutele è particolarmente difficile considerato anche che secondo l’ANAC deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione e la stessa “deve essere sottoposta alla verifica di congruità a norma dell’articolo 110 del Codice”. Secondo l’ANAC sono dodici gli istituti normativi che dovranno essere oggetto di comparazione e tracciati sul solco di quanto chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2/2020: l’equivalenza è rispettata se lo scostamento è limitato a non più di due voci. Peraltro, il raffronto è tutt’altro che agevole. Si pensi, anche solo per gli aspetti economici, che (come evidenzia la richiamata circolare n. 2 del 2020): − i livelli retributivi dei CCNL potrebbero non essere allineati; − a parità di livelli retributivi, le mansioni potrebbero essere distribuite in maniera diversa (ad esempio raggruppando mansioni corrispondenti a più livelli retributivi, in un unico livello inferiore); − la diversità del numero delle mensilità può comportare conseguenze negative sull’erogazione di somme dovute a diverso titolo che vengono determinate sulla base della retribuzione media globale giornaliera (es. indennità di maternità, indennità di malattia ed infortunio, indennità di preavviso); − la disciplina degli scatti di anzianità potrà essere differente quanto al numero massimo, alla loro periodicità ed al loro ammontare in funzione, ancora una volta, dei livelli retributivi. Per non parlare poi del lavoro straordinario, delle clausole elastiche, di tutti quegli istituti che per il diritto del lavoro italiano caratterizzano il rapporto di lavoro. Insomma, un compito non da poco aspetta le stazioni appaltanti della pubblica Amministrazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/02/appalti-criteri-individuazione-ccnl-applicabile-criticita

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