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Modello OT23: le novità per la domanda di riduzione del tasso per prevenzione 2024

Arriva dall’INAIL il nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso per prevenzione per l’anno 2024. Come di consueto la pubblicazione del modello viene effettuata con notevole anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione, 29 febbraio 2024, allo scopo di consentire che i datori di lavoro possano attuare i miglioramenti indicati allo scopo di ottenere la riduzione del tasso medio e, di conseguenza, del premio assicurativo dovuto. Quali sono le novità del nuovo modello rispetto al precedente? Chi sono i datori di lavoro interessati?

Il decreto interministeriale 29 febbraio 2019, Tariffe dei premi INAIL 2019, ha confermato la possibilità che i datori di lavoro ottengano una riduzione del tasso medio qualora adottino, in materia di prevenzione sul lavoro, misure migliorative rispetto a quanto previsto nel T.U. Sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/2008). Per ottenere la riduzione, i datori di lavoro devono presentare una domanda entro il 29 febbraio 2024. Allo scopo di facilitare l’individuazione dei miglioramenti da attuare per ottenere il beneficio, l’INAIL ha pubblicato il modello di domanda per l’anno 2024. La pubblicazione, come di consueto, viene effettuata con notevole anticipo rispetto alla scadenza poiché il modello deve essere adeguato alle eventuali modifiche normative, alla individuazione di particolari aree critiche in relazione alla frequenza e gravità degli infortuni o delle malattie professionali, o per la necessità di rendere più chiara la declinazione degli interventi o dei documenti probatori l’intervento selezionato. Modello 2024: le modifiche segnalate dall’INAIL Rispetto a quello riferito all’anno 2023, il modello 2024 non presenta notevoli sconvolgimenti ma degli aggiustamenti i più rilevanti dei quali sono riferiti alla: 1. Eliminazione degli interventi C.2.1 (i Fit test sono divenuti obbligatori quindi non costituiscono più un miglioramento) ed E-14 (la Commissione consultiva da anni non emana buone prassi); 2. Modifica di alcuni interventi. Le modifiche possono essere finalizzate ad una più chiara declinazione dell’intervento, ad una specifica relativa ai documenti da produrre a sostegno o riferite all’intervento in se. Fra le modifiche si segnalano quelle ritenute di maggior impatto riferite a: - A-3.6 relativo ai dispositivi di protezione contro il ribaltamento o lo schiacciamento da applicare ai trattori agricoli; - B-10 per la validità del quale è necessario l’acquisto e la istallazione, su tutti i veicoli aziendali, di un sistema di blocco che rilevi un eventuale stato di ebbrezza del conducente; - C-1.1 (P) la estensione ad un biennio della validità dell’intervento relativo alla prevenzione del rischio da rumore; - C-1.2 dove è stato inserito il riferimento alla norma UNI 11347; - C-2.1 dove non è più considerata utile, alla validità dell’intervento, la presenza di un impianto di aspirazione dato l’obbligo di eliminare l’emissione delle sostanze cancerogene/mutagene all’origine; - D-3 dove viene specificato che la micro formazione deve essere sistematica e ripetuta nel tempo e non una-tantum; - E3 – E4 per i quali è stato aggiunto l’obbligo di allegare ai documenti a sostegno del SGLS anche il programma delle audit. La modifica che, con tutta probabilità è di maggiore impatto, è quella riferita all’intervento E-16 relativo alla rilevazione dei “quasi infortuni” dove non è più considerata significativa la rilevazione di un solo quasi infortunio. In sostanza, la rilevazione di un solo quasi infortunio non consente di dimostrare una continuità nella attuazione dell’intervento e nella valutazione di tutte quelle situazioni di rischio che non si sono concretizzate in un infortunio. Tranne quelli a durata pluriennale, gli interventi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2023 (di qui la pubblicazione del modello con largo anticipo rispetto alla scadenza della presentazione). Datori di lavoro interessati Poiché la riduzione agisce sul tasso medio, la domanda può essere presentata solamente dai datori di lavoro che versano il premio ordinario (compresi gli ex premi speciali trimestrali e per le campagne olearie trasformati di recente in premi ordinari). La norma di riferimento, art. 23 del decreto 29 febbraio 2019, prevede che il modello sia unico per PAT: - con il biennio completo di attività (data di inizio pari o minore al 1° gennaio 2022) che riceveranno anche il modello 20SM con il quale l’INAIL comunica il tasso applicabile scaturito dal raffronto fra la sinistrosità aziendale e quella media; in questa ipotesi deve essere presentata la domanda ogni anno e la riduzione varia in relazione al numero lavoratori triennio della PAT (dato reperibile sul modello 20SM) - che non hanno ancora il biennio, la domanda deve essere presentata una sola volta ed ha validità fino al compimento del biennio e viene applicata la riduzione in misura fissa del 8%

Attenzione- anche se viene valutata la decorrenza della PAT, deve essere rispettata la condizione della presenza di almeno una Voce di Tariffa/Lavorazione che abbia il biennio di attività completo - nella valutazione del beneficio non incide la sinistrosità del datore di lavoro ma solamente l’adozione delle misure di sicurezza migliorative - ad ogni intervento corrisponde un punteggio con una soglia minima di 100
La riduzione e i controlli La riduzione viene applicata al momento del calcolo della regolazione del premio 2024, 16 febbraio 2025, e l’INAIL, oltre alla verifica della presenza della documentazione a sostegno, amministrativa, e della verifica relativa alla idoneità degli interventi, tecnica, provvede anche all’accertamento della regolarità contributiva attraverso il DURC. Il datore di lavoro deve anche aver presentato alla D.T.L. l’autocertificazione relativa alla assenza di condanne penali per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’INAIL può, nel periodo prescrizionale di 5 anni, procedere alla revoca della riduzione in relazione ad atti e fatti che si evidenziano successivamente all’accoglimento della domanda. La revoca può comportare, in relazione alla reale fruizione della riduzione, al recupero del premio maggiorato delle sanzioni civili per evasione od omissione a seconda della totale assenza delle misure dichiarate od alla loro inidoneità. La totale assenza degli interventi migliorativi o della incompletezza delle misure minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008, comporta la segnalazione alle autorità inquirenti per falsa autocertificazione. Considerazioni finali Il fine della misura è quello di contribuire, con una riduzione del premio, all’applicazione effettiva delle misure di prevenzione poiché, secondo la teoria del rischio professionale formulata oltre 150 anni fa ma sempre valida, il lavoro è una fonte costante di rischio per la salute del lavoratore. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/31/modello-ot23-novita-domanda-riduzione-tasso-prevenzione-2024

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