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Lavoratori studenti: diritti, tutele e regole per la gestione da parte dei datori di lavoro

Per chi studia e lavora, alcune misure di legge e specifiche disposizioni dei CCNL di settore garantiscono di poter frequentare percorsi formativi e sostenere le relative prove d'esame. I corrispondenti oneri sono posti totalmente a carico dei datori di lavoro, i quali, però, possono disciplinare le modalità e i tempi di gestione delle richieste. Ai permessi e congedi così previsti si aggiunge anche la possibilità per il lavoratore che ne sta fruendo di richiedere, per la medesima motivazione, l’anticipazione del TFR e una serie di altri diritti sussidiari. Quali regole devono seguire in questi casi i datori di lavoro?

La generalità dei lavoratori dipendenti può usufruire di permessi o di particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, non soltanto per la frequenza di corsi di istruzione e formazione proposti dal datore di lavoro, ma anche se estranei al rapporto di lavoro. Nell’ordinamento italiano, la tutela legislativa del diritto allo studio a favore dei lavoratori studenti trova un riconoscimento nell’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori, che delinea nel dettaglio gli elementi essenziali, inclusi i contenuti, i soggetti titolari nonché i presupposti per il suo effettivo esercizio e delimita il potere direttivo del datore nell’ambito del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore studente. I requisiti indispensabili per il godimento dei diritti suddetti consistono: - nell’effettiva iscrizione e, conseguentemente, nella frequenza da parte del lavoratore di un corso di studio; - nella regolarità dei corsi frequentati; - nell’appartenenza della scuola frequentata a uno dei vari ordini individuati tassativamente dalla norma ovvero nell’abilitazione dell’istituto formativo al rilascio di titoli di studio con valore legale. Diritti previsti per legge La disciplina di legge vigente (Art. 10 L. n. 300/1970 - art. 13 L. n. 845/1978) garantisce al lavoratore studente una serie di diritti: - a svolgere turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; - di prestare lavoro straordinario; - di lavorare durante i riposi settimanali; - a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame; - a un orario di lavoro compatibile con la frequenza dei corsi scolastici frequentati.

Le assenze per permesso di studio sono assenze retribuite e quindi la loro fruizione dà diritto alla percezione della normale retribuzione come prevista dal contratto collettivo applicato.
Tutti i lavoratori studenti, compresi gli universitari (anche fuori corso) e chi frequenta corsi di formazione professionale, hanno diritto a un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell’esame, dall’ora in cui viene effettuato l’esame e quindi anche se non coincide con l’orario di lavoro. Il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame spetta a tutti i dipendenti che si dedichino allo studio per affrontare gli esami per ottenere titoli riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale, non solamente quelli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. La concessione del permesso non è subordinata all’esito dell’esame, ma solo al fatto che lo stesso venga sostenuto. A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che comprova l’avvenuto esame. Se il datore di lavoro lo richiede, il lavoratore deve produrre una certificazione dalla quale risulti che si è regolarmente presentato al fine di sostenere l’esame, a prescindere dall’esito del medesimo.
Il diritto allo studio non deve essere qualificato come diritto assoluto e incomprimibile del lavoratore, ma come un diritto che va contemperato con le esigenze organizzative del datore di lavoro e “in particolare, la concessione dei benefici previsti dall’art. 10 può essere prevista solo nel caso in cui essa non comporti un grave pregiudizio per il datore di lavoro” (cfr. Cass. 28 novembre 1995, n. 12265).
Disposizioni contrattuali Alcuni CCNL prevedono un determinato numero di ore retribuite, pari nella maggioranza dei casi a 150 per ciascun triennio, a favore dei lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti. La contrattazione collettiva determina anche la percentuale massima di dipendenti che possono accedere al diritto in contemporanea. Lo studente lavoratore in possesso di almeno 5 anni di anzianità presso la medesima azienda può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per fruire di congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato: - al completamento della scuola dell’obbligo; - al conseguimento del titolo di studio di secondo grado; - al conseguimento del diploma universitario o di laurea; - alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il congedo per la formazione deve essere richiesto dal lavoratore con un preavviso minimo pari a 30 giorni. Il datore di lavoro non è obbligato ad accettare la richiesta di congedo per la formazione; potrebbe anche spostarne la data in caso di comprovate esigenze organizzative, secondo quanto previsto dal contratto collettivo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori diritti per lo studente lavoratore, come, ad esempio: - un numero di ore retribuite annue, o da fruire entro un determinato arco temporale, per frequentare i corsi di studio; - un monte ore aziendale che comporti limiti di utilizzo contemporaneo da parte di più lavoratori.
I permessi giornalieri retribuiti non spettano per i concorsi di abilitazione a una professione e per i connessi esami di Stato, quali, per esempio, l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli Avvocati o dei Dottori commercialisti.
Durante il congedo, il dipendente: - conserva il diritto al posto di lavoro; - non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo fruito per la formazione: - non è computabile nell'anzianità di servizio e il dipendente può procedere al riscatto o alla prosecuzione volontaria; - non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Se durante il congedo interviene una grave e documentata infermità, si verifica un'interruzione dello stesso, purchè ne sia stata data comunicazione scritta al datore di lavoro.
Ulteriori diritti dei lavoratori studenti È prevista la possibilità per il lavoratore di richiedere l’anticipazione del T.F.R. e delle prestazioni per le spese da sostenere durante il congedo. Inoltre, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo per la formazione è nullo (art. 18, comma 1, legge n. 53/2000). L’art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015 riconosce ai lavoratori studenti con rapporto di lavoro part-time la facoltà di revocare unilateralmente il consenso prestato alle clausole elastiche, le quali consentono al datore di lavoro sia la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa sia la variazione in aumento della sua durata. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/08/lavoratori-studenti-diritti-tutele-regole-gestione-parte-datori-lavoro

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