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Whistleblowing e normativa 231: qual è il ruolo dell’organismo di vigilanza

Tra gli obblighi previsti dalla normativa sul whistleblowing figura quello di istituire dei canali di segnalazione interna all’azienda. Visto che ai sensi della normativa 231 l’organismo di vigilanza è un soggetto qualificato necessariamente destinatario di flussi informativi, relativi alla corretta applicazione del Modello 231, potrebbe sembrare opportuno affidare proprio a questo soggetto la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023. Tuttavia, l’affidamento della gestione delle segnalazioni interne all’OdV presenta anche alcune criticità. Quali sono? Il tema verrà trattato durante il Master online organizzato da Wolters Kluwer “Il D.LGS. 231/2001 nell'organizzazione aziendale”, al via dal 17 novembre.

Ha ormai più di venti anni la normativa che in Italia sancisce la responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti appartenenti alla loro organizzazione. Si tratta del D.Lgs. n. 231/2001, norma che ha portato a una rivoluzione copernicana del diritto penale nel nostro Paese con il superamento sostanziale del principio “societas delinquere non potest”. Tuttavia, negli anni il testo è stato oggetto di numerose integrazioni, specialmente con riguardo all’elenco dei reati presupposto. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate a lungo sulla natura stessa di tale responsabilità e sui suoi presupposti (ad esempio sull’interpretazione dei concetti di “interesse” e “vantaggio”), arricchendo così la materia di numerosi spunti teorici e pratico-applicativi. Esonero dalla responsabilità 231 Uno degli aspetti più rilevanti del D.Lgs. n. 231/2001 è il meccanismo di esonero della responsabilità per gli enti che abbiano messo in atto i comportamenti virtuosi tipizzati dall’art. 6 del decreto, ossia: - l’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli che si sono verificati; - l’istituzione di un organismo di vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. Il modello, tra le altre cose, deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza. All’interno dell’azienda dovranno quindi crearsi dei flussi informativi nei confronti dell’OdV, che consentano a quest’ultimo di essere sempre aggiornato sullo “stato di salute” dell’ente dal punto di vista della compliance 231. 231 e whistleblowing: le novità Proprio il tema delle informazioni ci fornisce oggi un esempio di come la normativa 231 sia in continua evoluzione, non solo per via di interventi diretti sul decreto ma anche a causa dell’interazione di questa disciplina con altre norme ad essa collegate. Di recente, infatti, la questione delle segnalazioni ha assunto una nuova centralità nel dibattito giuridico per via della riforma della disciplina del whistleblowing, ossia l’istituto che tutela i soggetti che segnalino condotte illecite di un ente di cui siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa per conto dell’azienda. In Italia tale istituto, fino a quest’anno, era legato a doppio filo con la normativa 231, poiché la legge n. 179/2017 per il settore privato imponeva l’obbligo di creare canali di segnalazione e garantire la tutela dei segnalanti rispetto a eventuali atti ritorsivi solo a quegli enti che avessero volontariamente adottato un Modello 231. Con il D.Lgs. n. 24/2023 il nostro Paese ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 riformando il settore del whistleblowing, che in tal modo ha assunto una portata molto più ampia rispetto alla legge previgente. Infatti, l’obbligo di attivare un sistema per segnalare violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea è esteso oggi, oltre che a tutti gli enti pubblici, anche a quelli privati che nell'ultimo anno abbiano impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (a prescindere dal settore di appartenenza), nonché a quelli che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati. Infine, l’obbligo si applica anche agli enti privati che abbiano adottato Modelli 231, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. Resta indubbio, quindi, che chi si occupa di compliance 231 deve conoscere anche la nuova disciplina in materia di whistleblowing, dato che l’ambito di applicazione continua a comprendere tutti gli enti che hanno adottato un Modello 231, che dovranno opportunamente aggiornare i canali secondo i nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. n. 24/2023.

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Gestione delle segnalazioni interne e ruolo dell’OdV Tra gli obblighi previsti dalla normativa sul whistleblowing figura quello di istituire dei canali di segnalazione interna all’azienda. L’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la gestione di tali canali possa essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per tale attività, oppure a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. L’individuazione di tale soggetto rimane quindi nella discrezionalità dell’ente, ma se questo è dotato di un Modello 231 deve indicare espressamente al suo interno il soggetto o l’ufficio preposto per ricevere le segnalazioni. Visto che ai sensi della normativa 231 l’organismo di vigilanza è un soggetto qualificato necessariamente destinatario di flussi informativi (relativi alla corretta applicazione del Modello) potrebbe sembrare opportuno affidare proprio a questo soggetto la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi della normativa sul whistleblowing. Tale riflessione sorge spontanea anche alla luce delle caratteristiche dell’OdV, che si configura come un soggetto collegiale indipendente e autonomo funzionalmente e gerarchicamente rispetto agli altri uffici interni all’azienda. Nel ruolo dell’organismo di vigilanza potremmo quindi trovare un nuovo punto di contatto tra il D.Lgs. n. 231/2001 e l’istituto del whistleblowing recentemente riformato. Tuttavia, l’affidamento della gestione delle segnalazioni interne all’OdV presenta anche alcune criticità: - pur avendo autonomi poteri di iniziativa e di controllo ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, tale norma non prevede poteri di gestione in capo all’OdV; - anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nello svolgimento dei propri compiti di controllo all’interno dell’ente l’Odv non può avere connotazioni di tipo gestorio perché minerebbero la sua autonomia (Cassazione Penale, Sezione VI n. 23401/2022); - le fattispecie oggetto di segnalazione ai sensi della normativa sul whistleblowing sono più numerose rispetto all’elenco (tassativo) dei reati presupposto contenuto nel d.lgs. 231/2001; - sussistono dei dubbi in dottrina circa la responsabilità dell’OdV in caso di cattiva o mancata gestione o per l’omessa verifica e analisi delle segnalazioni. Considerazioni conclusive Per concludere: la questione della gestione delle segnalazioni interne e di come raccordare questa ai flussi informativi già esistenti ai sensi della normativa 231 resta aperta e sembrerebbe opportuno che fosse affrontata prestando particolare attenzione alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e alle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono sviluppate negli ultimi anni in relazione ai flussi informativi e al ruolo dell’OdV. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/08/whistleblowing-normativa-231-qual-ruolo-organismo-vigilanza

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