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Modello 770/2023: come prepararsi per la compilazione e l’invio

In vista del termine del 31 ottobre per la trasmissione del modello 770/2023 professionisti e sostituti d’imposta devono già prepararsi alla raccolta dei dati necessari alla compilazione del modello, tenendo conto anche delle novità. Rispetto allo scorso anno sono presenti rilevanti modifiche. In particolare, tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, per effetto del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rientrano anche i curatori della liquidazione giudiziale. Tra le novità anche alcuni nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti, mentre il Quadro SO comprende un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio ordinari e alternativi. Occorre prepararsi per tempo anche al fine di evitare sanzioni per mancata presentazione. Come si compila il modello 770? Con quali modalità deve essere trasmesso?

Dopo la pausa estiva prosegue la stagione dei dichiarativi fiscali. In vista delle prossime scadenze, professionisti e sostituti d’imposta si preparano alla raccolta dei dati necessari alla compilazione del modello 770/2023 il cui termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre. Chi deve presentare il modello E’ possibile suddividere l’obbligo dichiarativo dei sostituti d’imposta (art. 4, D.P.R. n. 322/1998) in due parti: - la trasmissione del modello di Certificazione Unica in cui sono indicati i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti; - a completamento della prima fase, è prevista la trasmissione del modello 770 (art.4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998), sempre in via telematica entro il 31 ottobre, dei dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché di altri dati contributivi ed assicurativi. In particolare, nel modello 770 vanno indicate le ritenute operate su: - redditi di lavoro dipendente e assimilati; - redditi di lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi; - dividendi, proventi e redditi di capitale, comprese le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25, D.L. n. 78/2010); - attività di intermediazione immobiliare, su canoni e corrispettivi relativi alle locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017); - somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ovvero somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza. L'invio del modello 770 è quindi possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione Unica e, ove richiesta, la Certificazione degli utili. Modalità di presentazione Il modello può essere inviato esclusivamente per via telematica: - direttamente; - tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998; - tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni statali); - tramite società appartenenti al gruppo. Merita segnalare che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova dell’avvenuta presentazione, in assenza di errori, è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati e l’esito dell’elaborazione, rilasciata dal sistema telematico. Conferme e novità del modello La struttura del modello conferma la presenza di un frontespizio e di diversi quadri specifici, nei quali gli importi devono essere esposti in unità di euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale (ad esempio: 76,505 diventa 76,51; 95,626 diventa 95,63; 25,493 diventa 25,49). Rispetto allo scorso anno, il modello 770/2023 presenta alcune rilevanti modifiche, in particolare tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), rientrano tra i soggetti obbligati anche i “curatori della liquidazione giudiziale”. In caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, in quanto sottoposto a liquidazione giudiziale, e senza prosecuzione dell’attività, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale. Tra le novità rilevano alcuni nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti, mentre permangono quelli per indicare i versamenti effettuati nel 2022 in seguito alla rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza sanitaria. Il Quadro SO, comprende un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi, mentre il rigo SI3, contiene due nuove colonne: la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022 e la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.Composizione del modello e sintesi del contenuto

Quadro SFContiene i dati identificativi dei percipienti e i campi per inserire le cifre relative a: redditi di capitale assoggettati a ritenuta d’acconto (per soggetti residenti non esercenti attività d’impresa); proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti; avviamento commerciale; contributi a enti pubblici e privati; redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti in Italia (in Stati o territori con i quali è consentito lo scambio di informazioni) non imponibili o imponibili in misura ridotta.
Quadro SGContiene i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata una ritenuta o un’imposta sostitutiva; in particolare, i campi devono riportare le eventuali somme corrisposte per: riscatto di assicurazioni sulla vita; contratti di capitalizzazione; rendimenti da prestazioni pensionistiche a finalità previdenziali corrisposte in forma periodica ovvero sotto forma di rendite vitalizie.
Quadro SHIl quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta persone fisiche e dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi.
Quadro SIIn questa sezione vanno indicati i dati relativi agli utili erogati nel 2022 (o proventi equiparati agli utili) derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. Si considera la data dell’incasso degli utili e non quella della delibera dei dividendi.
Quadro SKTale sezione contiene i dati e le somme erogate nel 2022 a titolo di utili (o proventi equiparati agli utili) corrisposti da società soggette a IRES; i dati relativi alle somme derivanti da titoli e strumenti finanziari, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. La compilazione del quadro riguarda anche le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) che abbiano corrisposto utili nel 2022.
Quadro SLNel quadro vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), sia di diritto italiano che estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Quadro SMRiporta i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento del risparmio (OICR) di diritto estero di tipo aperto o chiuso, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
Quadro SOIl quadro contiene i dati per le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria relative al versamento dell’imposta di bollo speciale e del versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi. Le società fiduciarie devono compilare i campi ai fini della liquidazione dell’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) da parte dei soggetti da esse rappresentati.
Quadro SPPer indicare le somme a titolo di ritenute operate su proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nel 2022.
Quadro SQIl quadro deve essere compilato dagli intermediari e dai soggetti che hanno effettuato i versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sugli interessi, sui premi, sui proventi di obbligazioni e sui dividendi delle azioni e titoli similari.
Quadro SSContiene dati riassuntivi dei diversi quadri che compongono la dichiarazione.
Quadro DILa compilazione compete ai soggetti che nel 2022 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative relative agli anni passati da cui emergerebbero maggiori crediti di imposta. Ciò consente l’utilizzo del credito in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Quadro STContiene le somme relative alle ritenute operate, alle trattenute per assistenza fiscale e alle imposte sostitutive effettuate. Tale quadro è composto da quattro parti in cui vanno indicati: i dati relativi alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2022, quelle operate entro il 12 gennaio 2023 (riferite al 2022) e quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2023; le ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su alcuni redditi soggetti a tassazione separata; imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca per locazioni; imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2022 relativamente all’acconto su rivalutazioni TFR ed entro il 16 febbraio 2023 per il saldo; le trattenute di addizionale regionale IRPEF; le imposte sui proventi da partecipazioni ad OICR o polizze nei piani individuali di risparmio a lungo termine.
Quadro SVRiporta le trattenute di addizionali comunali IRPEF e per assistenza fiscale.
Quadro SXNel quadro va indicato il riepilogo dei crediti 2021 derivante dalla dichiarazione precedente (mod. 770/2022) e dei crediti sorti nel 2022, con il loro utilizzo in compensazione nel mod. F24, entro la data di presentazione del modello 770/2023, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.
Quadro SYRiepiloga le somme liquidate a fronte di pignoramento presso terzi e i dati relativi alle somme corrisposte a soggetti esteri privi di codice fiscale.
Novità del quadro SO Nel quadro SO devono essere indicati i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, e da quest’anno anche i dati relativi agli investimenti nei PIR ordinari e alternativi, nei righi da SO9 a SO14. Sono tenuti alla compilazione della sezione in commento: - gli intermediari (banche, SIM, Poste Italiane S.p.A. etc.) abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro rapporto con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997), che hanno la gestione fiscale del PIR (residenti e non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia), nonché le società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario; - imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia. Le istruzioni al Modello precisano che in caso di trasferimento ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tale sezione deve essere compilata dall’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E/2022, i dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessari alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente sono oggetto di comunicazione, da parte dell’intermediario in qualità di sostituto di imposta presso cui è costituito il PIR, in sede di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770). Novità del quadro SI Il Quadro SI del modello 770/2023 deve essere compilato da società e enti commerciali soggetti all’IRES (SPA, SAPA, SRL, SCARL e altri enti commerciali) per indicare gli utili pagati ai soci nell’anno 2022 e per indicare i dati relativi ai proventi ad essi equiparati. Gli utili devono essere indicati considerando esclusivamente la data di incasso, a prescindere dalla data di delibera dei dividendi (art. 2, comma 6, D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148/2011). In dettaglio, nel rigo SI3 “Utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente” occorre indicare gli utili (in denaro o in natura) corrisposti nel 2022 dalla società emittente. La colonna 1 è stata denominata “Utili pagati” mentre nella colonna 2 vanno indicati gli utili delle società cooperative soggetti a imposta, anche se non distribuiti nell’anno 2022. Infine, nella colonna 3 andrà inserito il totale delle ritenute versate nell’anno sugli utili di colonna 2, riportati nel quadro ST. Versamenti sospesi nel 2022 Con particolare riguardo ai datori di lavoro, si segnala che nel quadro ST, sezione Erario, nel rigo 10, in riferimento alla nota Z (sospensione dei termini relativi ai versamenti di ritenute alla fonte) sono stati istituiti tre nuovi codici numerici: - codice “1” per il versamento di ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). Si tratta di versamenti sospesi ed effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022; - codice “2” per il versamento di ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (art. 3, comma 6-quater del D.L. n. 228/2021), con versamenti sospesi ed effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022; - codice “3” per il versamento di ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Si tratta di versamenti sospesi effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Qualora il 16 febbraio 2023 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2022, con riferimento sia a ritenute di competenza 2022 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2023 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2023, deve compilare un unico rigo avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D. Nel punto 11 andrà indicato il codice tributo. I successivi punti 15 e 16 riguardano i sostituti d’imposta che nel 2020 non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti alle scadenze ordinariamente previste dalla legge, in forza delle diverse disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e che hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2022. In particolare, nel punto 15 occorre riportare il codice identificativo della disposizione sospensiva di cui ci si è avvalsi, il cui elenco è riportato nelle istruzioni al modello; nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti che risultavano sospesi alla data del 1° gennaio 2023, riferiti al codice indicato nel punto 15. Istruzioni per la trasmissione separata del modello La sezione “Redazione della dichiarazione” del modello 770/2023 contiene le informazioni relative alla predisposizione della dichiarazione e alla modalità di invio e non è stata modificata rispetto allo scorso anno. E’ confermata, quindi, la possibilità di effettuare due invii diversi compilando il campo “Tipologia invio” per trasmettere separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare, la compilazione prevede l’indicazione dei codici seguenti:“1” - nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);“2” - nel caso in cui il sostituto scelga di inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato, in ogni caso dovrà necessariamente compilare la sezione “Gestione separata” Particolare attenzione va posta alla casella “Incaricato in gestione separata” presente nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate” che dovrà essere barrata qualora il sostituto si sia avvalso dell’attività di un intermediario abilitato alla trasmissione. Il sostituto che decida di effettuare la trasmissione separata senza l’ausilio di un intermediario dovrà barrare la casella “Sostituto” presente nella sezione “Gestione separata”. Si ricorda, infine, che è possibile trasmettere separatamente un massimo di tre flussi che ricomprendano complessivamente tutte le tipologie di ritenute. Mancata presentazione e sanzioni L’omessa presentazione della dichiarazione, considerando come tale anche l’ipotesi di trasmissione avvenuta con ritardo superiore a 90 giorni dal termine previsto, è sanzionata nel modo seguente: - nell’ipotesi in cui le ritenute siano state interamente versate entro il termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.000 a cui si aggiungono euro 50 per ogni percipiente non indicato (importi ridotti da euro 150 a euro 500, con sanzione aggiuntiva di euro 25 per ogni percipiente non indicato, se la dichiarazione è presentata oltre 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo); - nel caso in cui le ritenute non siano state versate è prevista la sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare degli importi non versati, con un minimo di euro 250 (ridotta dal 60% al 120% con un minimo di euro 200 se la dichiarazione è presentata oltre 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, entro l’avvio di qualunque attività di accertamento). La mancata presentazione della dichiarazione costituisce reato e prevede la reclusione da 2 a 5 anni qualora l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a euro 50.000 (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/11/modello-770-2023-prepararsi-compilazione-invio

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