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Supporto formazione lavoro: quali sono gli incentivi per l’assunzione dei beneficiari

I datori di lavoro privati, le agenzie per il lavoro e gli intermediatori di lavoro che assumono i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro possono contare su specifici sgravi contributivi. Per avere diritto al beneficio l’assunzione deve essere a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato, tempo determinato o stagionale. La fruizione degli esoneri è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all’ottemperanza agli adempimenti previsti dalla L. n. 68/1999 ed è ammessa ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di “aiuti de minimis”. Come variano gli incentivi a seconda della tipologia di contratto incentivato?

E’ partita lo scorso 1° settembre la piattaforma per il supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’art. 12 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023). La misura è finalizzata al processo di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro. Dopo la pubblicazione dei due decreti attuativi nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto, l’INPS, ha diffuso il 29 agosto 2023 la circolare n. 77, con le prime istruzioni operative per i beneficiari in merito alle modalità di accesso dal 1°settembre 2023 alla misura nel rispetto delle indicazioni del D.L. n. 48/2023. Il Ministero del Lavoro ha reso noto sul proprio sito istituzionale che al 15 settembre 2023 sono 57.852 le domande già acquisite dal nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo (SIISL). Come funziona il SFL La misura, che si inserisce in una prima ed immediata fase di superamento del RdC, prevede un’erogazione di un contributo mensile a carico dell’INPS di 350 euro a fronte appunto della domanda di partecipazione del beneficiario ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi. La prestazione viene richiesta all’INPS con istanza telematica ed il percorso di attivazione si attiverà attraverso il SIISL, con l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nell’istanza il richiedente dovrà rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro, agli enti per la formazione. Il richiedente viene convocato dal servizio per il lavoro competente per stipulare il patto di servizio personalizzato, nel quale dovrà indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o intermediari autorizzati, quale misura di attivazione al lavoro. Si ricorda che i beneficiari dello strumento sono obbligati, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 48/2023, a rispettare: - l’adesione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche telematicamente, almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività, pena la sospensione del beneficio; - a rispettare gli obblighi di formazione previsti dall’art. 1 comma 316 della L. n. 197/2022 per i percettori di reddito di cittadinanza. I beneficiari dovranno comunicare qualsiasi variazione relativa alle condizioni e ai requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, entro 15 giorni dall’evento modificativo; in mancanza si decadrà dal beneficio. Quali sono gli incentivi per le assunzioni Il Ministero del Lavoro ha altresì pubblicato il 12 settembre u.s. sul proprio sito, nelle more delle specifiche note di prassi attese dall’INPS, una importante Guida agli incentivi. In tale Guida, tra gli altri sono riportati quelli relativi ai beneficiari della misura di cui sopra e dell’assegno di inclusione. Il Ministero ricorda che sono pertanto interessati agli incentivi i datori di lavoro privati, le Agenzie per il Lavoro, gli intermediatori di lavoro anche in forma di Ente del Terzo Settore o Percettori. Per avere diritto al beneficio il Ministero ricorda che l’assunzione del beneficiario debba essere a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato, tempo determinato o stagionale. Come previsto dalla normativa in materia, la fruizione degli esoneri è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all’ottemperanza agli adempimenti di cui alla L. n. 68/1999 ed è ammessa ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di “aiuti de minimis”. Le modalità di richiesta saranno rese note dall’Inps con apposita nota di prassi. L’offerta di lavoro deve essere stata preventivamente presente sul sistema SIISL. L’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - consiste nell’esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione per l’importo di 8.000 euro riparametrati su base mensile. L’esonero è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione per l’importo di euro 4.000 riparametrati su base mensile. Per le Agenzie riconosciuto un incentivo all’Agenzia per ogni lavoratore assunto a seguito di specifica attività, pari al massimo a: - 2.400 euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato o a scopo di somministrazione; - 1.200 euro per ogni contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale. Anche in tal caso di ritiene anche a scopo di somministrazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/19/supporto-formazione-lavoro-incentivi-assunzione-beneficiari

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