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Indennità ISCRO per il 2023: domande dei lavoratori autonomi entro il 31 ottobre

C’è tempo fino al 31 ottobre, salvo eventuali proroghe, per chiedere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO, prevista a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La prestazione ISCRO è ammessa per una sola volta nel triennio 2021-2023 con la conseguenza che non potranno accedere alla misura per il 2023 i soggetti che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021 o per il 2022. La domanda può essere presentata in via telematica utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS. Quali sono i requisiti richiesti? Qual è l’importo dell’indennità?

C’è ancora un mese circa per poter richiedere l'indennità per professionisti (ISCRO) iscritti alla Gestione separata INPS, in difficoltà economiche. La piattaforma, infatti, per le richieste della specifica indennità di sostegno al reddito prevista per il triennio 2021 - 2023 in via sperimentale e aperta lo scorso 8 maggio, chiuderà il 31 ottobre che, salvo eventuali proroghe, sarà la data di scadenza delle domande. Che cos’è l’ISCRO La legge di Bilancio 2021 ha istituito in misura sperimentale per il triennio 2021-2023 una specifica indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. L’indennità viene erogata da parte dell’INPS, dietro presentazione di domanda, da parte dei soggetti che risultano iscritti alla Gestione separata e che esercitino in maniera abituale lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, c. 1 del TUIR (esercizio di arti o professioni). La norma subordina l’accesso all’indennità sperimentale al possesso dei seguenti requisiti in capo al soggetto richiedente che: - non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto o assicurazioni presso altre forme previdenziali obbligatorie; - non deve essere beneficiari di reddito di cittadinanza; - deve aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; - deve aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; - deve essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; - deve essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Per quanto riguarda il rispetto dei primi due requisiti, questi devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità mentre per l’ammontare del reddito dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, con la circ. 14/2023 l’INPS ha definito l’ammontare massimo del reddito 2022 a euro 8.972,04. Misura dell’indennità e durata L’indennità viene corrisposta nella misura pari al 25% dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate calcolato su base semestrale e - in ogni caso - non può superare un range ricompreso tra un valore minimo e massimo. Per l’anno 2023, l’INPS con la circ. n. 14/2023 l’INPS ha stabilito che il contributo spettante viene erogato mensilmente per 6 mesi con un minimo mensile di euro 275,38 euro e un massimo di 881,23 euro. Per espressa previsione di legge, l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e la prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa. Percorsi di aggiornamento professionale L'erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri e le modalità di definizione devono essere individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con D.M. 24 marzo 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto le regole operative e i criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale destinati ai lavoratori autonomi, beneficiari dell’ISCRO. Contribuzione di finanziamento dell’ISCRO La misura sperimentale viene finanziata mediante il versamento di un contributo aggiuntivo posto a carico dei lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati. Il contributo previsto per l’anno 2023 è pari allo 0,51% con la conseguenza che per quest’anno le aliquote contributive dovute alla gestione separata INPS per i soggetti non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati sono così ripartite:

CoperturaAliquota
invalidità, vecchiaia e superstiti25%
maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale0,72%
finanziamento ISCRO0,51%
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2023, l’aliquota è confermata al 24%. Incompatibilità e compatibilità L’ISCRO è incompatibile: - con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata nonché con la c.d. APE sociale; - con il reddito di cittadinanza; - con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS- COLL; - con cariche parlamentari e con tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza. L’indennità straordinaria risulta essere compatibile con: - con assegno ordinario di invalidità; - con titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. Presentazione della domanda 2023 La domanda è presentabile esclusivamente in via telematica utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS; per quanto riguarda l’anno 2023 la domanda può essere presentata dall’8 maggio 2023 e fino al 31 ottobre 2023. Per compilare la domanda è possibile accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’INPS, digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”. Le credenziali di accesso al servizio web offerto dall’INPS sono le seguenti: - SPID di livello 2 o superiore; - Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); - Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando: - al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente); - oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). La prestazione ISCRO è ammessa per una sola volta nel triennio 2021-2023 con la conseguenza che non potranno accedere alla misura 2023 i soggetti che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021 o per l’anno 2022. Con il messaggio n. 1636/2023 l’INPS ha chiarito che nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021 o per l’anno 2022, l’assicurato - pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/27/indennita-iscro-2023-domande-lavoratori-autonomi-entro-31-ottobre

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