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Diritto di accesso del lavoratore ai dati sulla geolocalizzazione

Il mancato riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti che, per verificare la correttezza della propria busta paga, richiedano di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, comporta l’irrogazione di una sanzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Lo ha ribadito la stessa Autorità con un provvedimento irrogato nel mese di settembre 2023.

ll Garante privacy ha sanzionato un datore di lavoro per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti che, per verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto. Nel corso dell’istruttoria, il cui esito è annotato nel Registro dei provvedimenti al n. 403 del 2023, l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati. Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa sulla privacy. Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante privacy, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste. Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale. Copyright © - Riproduzione riservata

Garante per la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti 14/09/2023, n. 403

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/13/diritto-accesso-lavoratore-dati-geolocalizzazione

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